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    Dati per Dchiarazione dei Redditi

 

 

 

NOVITA' 2008 ED ELENCO DATI PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

 

(Pagina aggiornata nel 2008)

 

 

Ecco le più interessanti novità per la compilazione del modello Unico 2008  o 730 relativo ai redditi Anno 2007:

 

Commissioni immobiliari
Dal 1° gennaio 2007 è possibile detrarre dall’Irpef il 19% degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti agli intermediari immobiliari per l’acquisto dell’abitazione principale.

L’importo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può essere superiore a 1000 euro e la possibilità di portare in detrazione questa spesa si esaurisce in un unico periodo d’imposta.

 

Iscrizione a strutture sportive
La legge finanziaria 2007 ha introdotto una nuova detrazione per le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

La detrazione è ammessa nella percentuale del 19%, calcolabile su un importo non superiore a 210 euro e riguarda le spese di iscrizione ed abbonamento sostenute per i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni.

 

Contratti di locazione per studenti
I canoni di locazione relativi a contratti di locazione stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, dal 1° gennaio 2007, sono detraibili nella percentuale del 19% calcolabile su un importo non superiore a 2.633 euro.
Gli immobili oggetto di locazione devono essere situati nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi. Essi inoltre devono essere distanti almeno 100 Km dal comune di residenza e comunque devono trovarsi in una diversa provincia. I contratti di locazione devono essere stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431

 

Spese per l’assistenza personale
Le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale (c.d. badanti), nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, sono detraibili, dal 1° gennaio 2007, nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro. Condizione per fruire della detrazione è che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.

 

Sostituzione frigoriferi
La finanziaria 2007 ha stabilito che per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 20% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio in una unica rata.

 

Acquisto apparecchi televisivi
La finanziaria 2007 ha riconosciuto agli utenti del servizio di radiodiffusione che dimostrino di essere in regola con il pagamento del canone di abbonamento TV, una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 20% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1000 euro, per l’acquisto di un televisore dotato anche di sintonizzatore digitale integrato.

 

Personal computer ai docenti
La legge finanziaria 2007 ha previsto, per l’anno 2007, una detrazione d’imposta del 19% delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico per l’acquisto di un solo personal computer nuovo di fabbrica.

La detrazione spetta ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonchè ai docenti delle università statali. La detrazione va calcolata su un importo massimo di 1000 euro di spesa.

Le modalità di attuazione di queste disposizioni sono stabilite con decreto di natura non regolamentare da adottarsi dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’università e della ricerca.

 

 

DETRAZIONE PER AFFFITTI

 

PER L’INQUILINO

I contribuenti intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione

principale hanno diritto a una detrazione d’imposta da fruire nella dichiarazione dei redditi,

a condizione che il contratto di locazione sia stato stipulato sulla base di appositi accordi

definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei

conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali ai

sensi della legge 431/98- art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3).

In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici

e contraenti privati (ad esempio i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con

gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).

 

La detrazione d’imposta è di:

- 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;

- 247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a

30.987,41 euro.

Se il reddito complessivo è superiore a quest’ultimo importo non spetta alcuna detrazione.

 

PER IL DIPENDENTE TRASFERITO

A favore dei lavoratori dipendenti che abbiano stipulato un contratto di locazione, è prevista

una detrazione d’imposta (da fruire nella dichiarazione dei redditi) nella misura di 991,60 euro

se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;

nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro,

alle seguenti condizioni:

- abbiano trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo;

il nuovo Comune si trovi ad almeno cento chilometri di distanza dal precedente e comunque

al di fuori della propria regione;

- la residenza nel nuovo Comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta

della detrazione;

 

La detrazione può essere fruita nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza.

 

Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2005 può essere operata la

detrazione in relazione ai periodi d’imposta 2005, 2006 e 2007.

 

Questa detrazione non spetta per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio,

borse di studio).

 

PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI

Dal 1° gennaio 2007 è stata introdotta una nuova detrazione Irpef a favore degli studenti

universitari che stipulano un contratto di locazione per unità immobiliari situate nel Comune

in cui ha sede l’università o in Comuni limitrofi.

La detrazione è pari al 19% del canone pagato e si calcola su un importo non superiore a

2.633 euro.

Può beneficiarne sia lo studente che il familiare di cui lo stesso risulta fiscalmente a carico.

 

Per usufruire della detrazione è comunque necessario che:

- l’università si trovi in un Comune distante almeno 100 km da quello di residenza dello

studente;

- il Comune di residenza dello studente appartenga, in ogni caso, ad una provincia diversa

da quella in cui è situata l’università;

- il contratto di locazione sia stipulato, o rinnovato, a canone “convenzionale”, ai sensi della

legge 9 dicembre 1998, n. 431. (art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3).

 

 

RIEPILOGO:

 

LA DETRAZIONE IRPEF SUI CANONI DI LOCAZIONE PER TUTTI

(abitazione principale locata a canone concordato)

con reddito complessivo fino a 15.493,71 euro 495,80 euro

con reddito complessivo oltre 15.493,71 e fino a 30.987,41 247,90 euro

 

PER LAVORATORI DIPENDENTI CHE SI TRASFERISCONO

(qualsiasi tipo di contratto)

con reddito complessivo fino a 15.493,71 euro 991,60 euro

con reddito complessivo oltre 15.493,71 e fino a 30.987,41 495,80 euro

 

PER STUDENTI UNIVERSITARI

(contratto a canone concordato)

19% del canone (da calcolare su un importo massimo di 2.633 euro)

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ELENCO DATI PER LA COMPILAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI OLTRE A QUELLI SUDDETTI:

 

 

∗ Comunicare eventuali variazioni di residenza, stato civile, componenti famiglia

∗ Comunicare variazioni di reddito dei figli o coniuge - in precedenza a carico (limite 2.840,51)

∗ Copia di precedenti dichiarazioni dei redditi Mod. 730 o Unico (per nuovi clienti)

∗ Acquisto terreni o fabbricati - copia atto e visure catastali – atto di mutuo

∗ Copia eventuali dichiarazioni di successione;

∗ Per i fabbricati non censiti, occorre conoscere la rendita catastale presunta,

∗ Notifica ricevute di aggiornamento rendite

∗ Elenco degli affitti percepiti diviso per ogni singolo immobile

∗ Partecipazioni in società di persone o di capitale tassate per trasparenza.

∗ Redditi di capitale di fonte estera o italiana

∗ Corrispettivi percepiti per la vendita, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione

∗ Cessione onerosa di fabbricati o terreni acquistati o costruiti da non più di 5 anni,

∗ Realizzazione di plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate ed altri redditi diversi

∗ Rivalutazioni delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448/2001.

∗ Rivalutazione dei terreni, ai sensi dell’art. 7, legge n. 448/2001 con versamento dell’imposta sostitutiva del 4% sull’importo rideterminato, indipendentemente dalla cessione del terreno;

∗ Indennità e le somme erogate dall’INPS o da altri Enti – Es. CUD per:

• Cassa integrazione guadagni;

• TBC e post - tubercolare;

• Mobilità;

• Donazione di sangue,

• Disoccupazione ordinaria e speciale;

• Congedo matrimoniale.

• Malattia maternità ed allattamento;

∗ Mod. CUD per redditi di lavoro dipendente e di pensione; richieste RED

• Le pensioni integrative corrisposte dai Fondi Pensione

• I compensi corrisposti ai lavoratori impegnati, in lavori socialmente utili;

• Le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari

• I compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione lavoro, cooperative agricole

• Le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa Cattolica, o altre chiese

• I compensi percepiti dai medici specialistici ambulatoriali e altre figure operanti nelle ASL

• Le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio

>>> Non imponibili i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post - dottorato ed altre.

• Redditi derivanti dai rapporti di co.co.co. compresi i lavori a progetto;

• Le cariche di amministratore, revisore e sindaco di società,

• Collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili – escluso diritti d’autore

• Le indennità per la cessazione di rapporti di co.co.co. non a tassazione separata

• Gli assegni periodici percepiti dal coniuge, escluso quelli destinati al mantenimento figli,

• Compensi corrisposti dallo stato o Enti territoriali (commissioni edilizie comunali, elettorali)

• I compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale

• Indennità e gli assegni vitalizi per l’attività parlamentare, le indennità percepite per le cariche

pubbliche (consiglieri regionali, provinciali, comunali), e quelle dei giudici costituzionali

• Le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso;

• I compensi per l’attività libero professionale intramuraria svolta dai dipendenti del S.S.N.

∗ Eventuali altri documenti a vostre mani, deleghe versamento acconto imposte e Ici

ONERI E SPESE DETRAIBILI

(Oneri per i quali è riconosciuta una detrazione d’imposta del 19% o specifiche)

PRESTAZIONI CHIRURGICHE

∗ L’anestesia;

∗ L’acquisto del plasma sanguigno necessario per l’operazione;

∗ Le rette di degenza, (sempre escluse spese non essenziali al malato. Tel. TV ecc.);

∗ I medicinali utilizzati per l’intervento.

∗ Chirurgia estetica - solo per eliminare deformità funzionali o estetiche deturpanti.

Non sono detraibili le spese di trasporto in ambulanza.

ANALISI, LASTRE RADIOSCOPICHE, Ecc.

∗ ticket

∗ esami di laboratorio;

∗ elettrocardiogrammi ed elettroencefalogrammi;

∗ TAC;

∗ laser;

∗ ecografia;

∗ chiroterapia;

∗ ginnastica correttiva e per la riabilitazione;

∗ sedute di fisioterapia;

∗ dialisi;

∗ cobaltoterapia;

∗ iodioterapia;

∗ neuropsichiatria;

∗ psicoterapia resa da medici specialisti o da psicologi iscritti all’albo;

∗ anestesia epidurale;

∗ inseminazione artificiale;

∗ indagini di diagnosi prenatale;

∗ altri esami complessi e terapie particolari;

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE,

∗ le prestazioni rese dagli odontoiatri per la cura delle malattie della bocca e dei denti;

LE SPESE MEDICHE PER PERIZIE MEDICO LEGALI

L’ACQUISTO (O L’AFFITTO) DI PROTESI SANITARIE quali ad esempio:

∗ protesi dentarie, apparecchi correttivi di malformazioni dentarie o di difetti della masticazione;

∗ lenti a contatto e occhiali da vista (escluse le montature realizzate con metalli preziosi);

∗ liquidi per lenti a contatto;

∗ apparecchi auditivi per non udenti;

∗ apparecchi ortopedici;

∗ arti artificiali;

∗ stimolatori cardiaci;

∗ protesi fonetiche;

PRESTAZIONI RESE DA UN MEDICO GENERICO, anche cure di medicina omeopatica;

RICOVERI PER DEGENZE O COLLEGATI AD UN INTERVENTO CHIRURGICO

Ricovero - non spetta per l’intera retta, ma solo le spese mediche.

ACQUISTO DI MEDICINALI;

∗ Scontrini farmacia acquisto medicinali; serve documento di identità per autocertificazione

ACQUISTO O AFFITTO DI ATTREZZATURE SANITARIE quali ad esempio:

∗ apparecchio per la misurazione della pressione sanguigna;

∗ apparecchio per l’aerosol;

SPESE RELATIVE AL TRAPIANTO DI ORGANI, al trasferimento dell’organo.

SPESE SANITARIE PER CURE TERMALI; se prescritte da medico, (escluso soggiorno)

SPESE DI ASSISTENZA SPECIFICA sostenute per:

∗ assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);

∗ prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale assistenza di base

∗ prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;

∗ prestazioni rese da personale con la qualifica di operatore professionale;

∗ prestazioni rese da personale qualificato addetto di animazione e/o terapia occupazionale.

>>> Spese sanitarie NON detraibili: <<<

• le spese nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri;

• spese sanitarie eventualmente rimborsate ai soci di società di mutuo soccorso

• le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria

• versamenti a enti o casse aventi fine assistenziale che non hanno formato il reddito

imponibile per importo non superiore a 3.615,20 euro (FASI, FASDAC, F.do M. NEGRI) (1)

SPESE SANITARIE PER PORTATORI DI HANDICAP

∗ l’acquisto di poltrone per inabili, apparecchi per fratture, ernie, correzione colonna vertebrale;

∗ il trasporto in autoambulanza del soggetto portatore di handicap (spesa accompagnamento);

∗ l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;

∗ la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella;

∗ la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche delle abitazioni;

∗ l’installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per portatori di handicap;

∗ sussidi tecnici informatici (es. spese sostenute per l’acquisto di fax, modem, computer).

∗ Costi abbonamento telefonico per richiesta soccorso. Certificazione medico attesti necessità.

SPESE PER L’ACQUISTO DI VEICOLI PER I PORTATORI DI HANDICAP

∗ motocarrozzette (lettera b): veicoli a tre ruote trasporto persone con massimo 4 posti;

∗ motoveicoli trasporto promiscuo (lettera c): con tre ruote, persone e cose massimo 4 posti;

∗ motoveicoli per trasporti specifici (lettera f): tre ruote, cose o persone con speciali attrezzi.

∗ autovetture (lettera a): veicoli trasporto di persone con massimo 9 posti;

∗ autoveicoli per trasporto promiscuo (lettera c): non superiore a 3,5 t. o al massimo 9 posti;

∗ autoveicoli per trasporti specifici (lettera f): trasporto cose o persone con speciali attrezzature

∗ autocaravan (lettera m): attrezzati permanentemente per trasporto all’alloggio max 7 persone

Adattamenti ai veicoli, devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo:

• pedana sollevatrice ad azione meccanico/elettrico/idraulico;

• scivolo a scomparsa ad azione meccanico/elettrico/idraulico;

• braccio sollevatore ad azione meccanico/elettrico/idraulico;

• paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;

• sedile scorrevole - girevole atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo;

• sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;

• sportello scorrevole.

Detrazione per un solo veicolo in quattro anni, spesa massima 18.075,99 euro; non può

superare 3.434,44 euro, che corrisponde al 19% di 18.075,99 euro.

SPESE PER L’ACQUISTO DI CANI GUIDA

Intero importo della spesa una volta in 4 anni, ad eccezione dei casi di perdita dell’animale

DETRAIBILITÀ DEI MUTUI – dal 2001

• Acquisto abitazione principale, interessi mutuo per l’acquisto 2.582,00 euro in tutto

• Costruzione abitazione principale interessi mutuo 3.615,00 euro in tutto

• Spostare la residenza entro un anno dall’acquisto.

• Per la costruzione entro sei mesi dalla fine dei lavori.

ASSICURAZIONI SULLA VITA, GLI INFORTUNI, massimo 1.291,14 euro

∗ Contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000, premi vita, condizione: durata

superiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel predetto periodo,

Contratti a partire dall’1-01-2001, i premi aventi oggetto rischio morte, invalidità

permanente superiore al 5% - Condizione: l’assicurazione non abbia facoltà di recesso.

Necessita la dichiarazione della compagnia di assicurazione dalla quale risulti quanto sopra.

I premi per le assicurazioni contro gli infortuni stipulati o rinnovati sino al 31/12/2000;

Necessita fotocopia della polizza documento originale o fotocopia attestante l’importo pagato.

Non sono detraibili i contributi assistenziali per assistenza sanitaria integrativa (CASAGIT).

SPESE DI ISTRUZIONE

∗ Frequenza corsi istruzione secondaria o universitaria sostenute nel corso dell’anno,

>>> Non detraibili, gli oneri relativi: <<<

• all’acquisto di testi scolastici;

• all’acquisto di materiale di cancelleria;

• all’acquisto di strumenti musicali;

• alle spese di vitto e di alloggio sostenute dagli studenti fuori sede.

SPESE FUNEBRI Limite di 1.549,37 euro per ciascun familiare defunto. Familiari:

• il coniuge;

• i figli legittimi o legittimati, naturali;

• i discendenti prossimi in assenza di figli;

• i genitori;

• gli ascendenti prossimi in assenza di genitori;

• i generi e le nuore;

• il suocero e la suocera;

• i fratelli e le sorelle germani o unilaterali;

• gli affidati o affiliati.

ALTRI ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE Sono:

Spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido

∗ Erogazioni in favore dei partiti e movimenti politici, versamento tramite posta o banca

∗ Erogazioni liberali in denaro a favore di (ONLUS), per iniziative umanitarie, religiose o laiche

∗ Le erogazioni a favore di popolazioni colpite da calamità, effettuate esclusivamente tramite:

• ONLUS;

• organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro;

• altre fondazioni, associazioni, comitati, enti con atto costitutivo redatto per atto pubblico

• amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;

• associazioni sindacali di categoria.

L’importo massimo delle suddette erogazioni è 2.065,85 euro.

∗ Erogazioni liberali a favore associazioni sportive dilettantistiche – massimo € 1.500,00

∗ Contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso massimo € 1.291,14

∗ Erogazioni a favore delle associazioni di promozione sociale. Massimo 2.065,83 euro.

∗ Erogazioni a favore della “Biennale di Venezia”. Massimo 30% del reddito complessivo.

∗ Spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni

soggetti a regime vincolistico nella misura effettivamente rimasta a carico,

∗ Erogazioni liberali per attività culturali e artistiche; per iniziative autorizzate.

∗ Erogazioni che svolgono attività nello spettacolo, massimo 2% del reddito complessivo

∗ Erogazioni a favore degli enti di prioritario interesse nazionale nel settore musicale

∗ Spese veterinarie sostenute per la cura di animali – massimo € 387,34 , riducendo l’intero

importo di 129,11 euro (franchigia) si calcolerà il 19% su 258,23 euro.

∗ Spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti.

∗ Altri oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta del 19%.

DETRAZIONE PER INQUILINI - LOCAZIONE CON CONTRATTI CONCORDATI

Intestatari di un contratto di locazione secondo le disposizioni della legge n. 431 del 1998

(contratti concordati o convenzionali). La detrazione non spetta mai per i contratti di locazione

con gli enti pubblici. (Es. contratti con Istituti case popolari).

Serve il contratto per conoscere i giorni, e gli intestatari.

Detrazione Reddito complessivo:

495,80 euro se inferiore a 15.493,71 euro

247,90 euro se compreso tra 15.493,71 a 30.987,41 euro

Nessuna se superiore ai 30.987,41 euro

DETRAZIONE CANONE LOCAZIONE PER DIPENDENTI - PER MOTIVI DI LAVORO

Dipendenti che hanno trasferito la residenza nel comune di lavoro o limitrofo, con contratto locazione adibito ad abitazione principale nel nuovo comune, che deve essere distante non meno di Km. 100 dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.

La detrazione spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza e solo ai lavoratori dipendenti (non anche ai redditi assimilati) anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato.

Detrazione Reddito complessivo:

991,60 euro se inferiore a 15.493,71 euro

495,80 euro se compreso tra 15.493,71 a 30.987,41 euro

Nessuna se superiore ai 30.987,41 euro

DETRAZIONE PER SPESE DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA

Ai proprietari dei cani guida spetta per il loro mantenimento una detrazione forfetaria di 516,46 euro, la detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente.

ALTRE DETRAZIONI

∗ Borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano

∗ Donazioni all’ente “Ospedale Galliera” di Genova - massimo 30% dell’imposta dovuta.

SPESE SOSTENUTE PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI – detrazione 36% in 10 anni

∗ Spese di manutenzione straordinaria su unità immobiliari anche rurali e loro pertinenze;

∗ Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;

∗ le spese di restauro e risanamento conservativo;

∗ Spese di ristrutturazione (Es. al fine risparmio energetico, sicurezza statica ed antisismica).

I beneficiari dell’agevolazione sono:

• il proprietario dell’immobile;

• il nudo proprietario;

• il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione);

• il detentore dell’immobile sulla base di un titolo idoneo (comodatario, locatario)

• il familiare convivente del possessore, o detentore, con fatture e i bonifici a lui intestati;

• il futuro acquirente dell’immobile (in base a contratto preliminare).

Limite per persona fisica, ad ogni unità immobiliare di:

• euro 77.468,53 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002;

• euro 48.000,00 per le spese sostenute negli anni 2003 e 2004.

Adempimenti:

∗ Trasmissione modulo con raccomandata al centro di servizio delle imposte dirette Pescara

∗ le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia per l’esecuzione dei lavori;

∗ la domanda di accatastamento se l’immobile non è censito in catasto;

∗ le ricevute di pagamento dell’ICI, soltanto dal soggetto che era tenuto al pagamento

∗ la delibera dell’assemblea condominiale che ha approvato i lavori (in caso di condominio)

∗ le tabelle millesimali relative alle ripartizioni delle spese (solo in caso di lavori condominiali);

∗ dichiarazione di consenso del proprietario all’effettuazione lavori (locazione, comodato)

∗ la trasmissione, prima dell’inizio dei lavori, all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente, mediante raccomandata A.R., contenente le seguenti informazioni:

• ubicazione dei lavori da effettuare;

• dati del committente;

• natura delle opere oggetto dell’intervento;

• data di inizio dei lavori;

• impresa esecutrice delle opere;

• assunzione di responsabilità da parte dell’impresa esecutrice, di essere in regola con tutti gli obblighi imposti dalla normativa in materia di sicurezza del lavoro e di contribuzione del lavoro.

∗ Il pagamento delle spese esclusivamente mediante bonifico bancario da cui risulti:

• la causale del versamento;

• il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione

• riferimento che il pagamento si riferisce alla legge che da diritto al 36%

• il numero di partita IVA o il C.F.dell’impresa esecutrice dei lavori a cui viene fatto il bonifico.

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa avendo una

certificazione dell’amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma che il contribuente può indicare come detrazione

Devono essere esibiti:

• copia della ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al

competente all’Agenzia delle Entrate di Pescara la comunicazione di inizio lavori;

• copia dei bonifici bancari;

• documentazione delle spese con pagamento senza bonifico (nei casi ammessi,professionisti)

• attestazione della quota di pertinenza in caso di spese condominiali.

ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

(Riducono l’imponibile su cui si calcola l’imposta)

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DEDUCIBILI

∗ versati alla gestione di appartenenza e i contributi volontari (artigiani , commercianti ecc,) Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

∗ Servizio Sanitario N. (SOLO SSN) versato con premio assicurazione R.C. dei veicoli

∗ Contributi agricoli unificati - INPS-Gestione ex-Scau (escluso i contributi per i dipendenti)

∗ i contributi versati all’INAIL contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe)

∗ i contributi previdenziali assistenziali versati facoltativamente per ricongiunzione periodi

∗ Contributi versati al cosiddetto “fondo casalinghe”.

Sono quindi deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea

CONTRIBUTI PER ADDETTI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI massimo € 1.549,37

Contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed

all’assistenza personale o familiare: es. colf, baby sitter e assistenti per persone anziane

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE massimo € 1.032,91

∗ Erogazioni liberali a favore dell’istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana; non deducibili se effettuate direttamente al singolo sacerdote.

∗ Erogazioni a favore dell’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno

∗ Erogazioni liberali in denaro a favore dell’Ente morale Assemblee di Dio in Italia

∗ Erogazioni a favore della Chiesa Valdese e dell’Unione Chiese metodiste e valdesi

∗ Erogazioni liberali in denaro a favore dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia

∗ Erogazioni liberali in denaro a favore della Chiesa Evangelica Luterana in Italia

∗ Erogazioni liberali in denaro a favore dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane.

Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.

SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DEI PORTATORI DI HANDICAP

Le suddette spese mediche sono deducibili anche se sostenute per familiari non a carico:

• il coniuge;

• i figli e in loro mancanza i discendenti prossimi;

• i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi;

• i generi e le nuore;

• il suocero e la suocera;

• i fratelli e le sorelle;

Le spese di assistenza specifica in questione sono quelle relative:

∗ all’assistenza infermieristica e riabilitativa;

∗ al personale professionale addetto all’assistenza di base o operatore addetto assistenziale

∗ al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;

∗ al personale con la qualifica di educatore professionale;

∗ al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

ASSEGNO PERIODICO AL CONIUGE – ESCLUSO MANTENIMENTO DEI FIGLI

∗ Assegni periodici corrisposti al coniuge, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di divorzio, escluso quelli destinati al mantenimento dei figli; Necessita il provvedimento (sentenza) dell’autorità giudiziaria.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Versamenti premi per forme pensionistiche complementari ed individuali. Limiti:

1) non superiore al 12% del reddito complessivo;

2) inferiore a 5.165,00 euro;

3) minore del doppio della quota di TFR destinata al fondo.

ALTRI ONERI DEDUCIBILI massimo 2% del reddito complessivo. Elenco: www.esteri.it

∗ Contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale – massimo 1.549,37

∗ Contributi, donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG)

∗ Spese sostenute dai genitori per la partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro, importo massimo 2.000,00 euro per ogni figlio ospitato negli stessi.

∗ altri oneri deducibili diversi da quelli precedenti. Si tratta in particolare di:

• il 50% delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974

• gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti in forza di testamento

• Assegni alimentari, risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, corrisposti a:

il coniuge;

i figli legittimi o legittimati, naturali o adottivi;

i discendenti prossimi in assenza di figli;

i genitori;

gli ascendenti prossimi in assenza di genitori;

i generi e le nuore;

il suocero e la suocera;

i fratelli e le sorelle germani o unilaterali;

Necessita avere una copia del provvedimento Giudiziario ed il documento del pagamento.

• i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, contributi a consorzi obbligatori o di provvedimenti P.A.

• Indennità perdita avviamento date al conduttore, per cessazione contratto non abitativo

• Somme in esercizi precedenti tassate e restituite nel presente anno.

• Somme che non avrebbero dovuto formare redditi, invece erroneamente tassate

• 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per espletamento procedure adozione

• le erogazioni per oneri difensivi dei soggetti annessi al patrocinio a spese dello stato.

 

ALTRI ONERI DEDUCIBILI, AGGIUNTI DALLE VARIE FINANZIARIE, CIRCOLARI, COMUNICATI STAMPA ECC.:

DIETISTI E CHIROPRATICI - le spese del dietista rientrano tra le spese sanitarie (detraibili) purché prescritte da un medico.

Le spese chiropratiche rientrano tra le spese sanitarie (detraibili) purché prescritte da un medico e a condizione che vengano eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista.

PANNOLONI PER INCONTINENTI - Sono spese sanitarie detraibili; è necessario lo scontrino contenente la descrizione del prodotto acquistato e la prescrizione del medico.

CASA AL CONIUGE SEPARATO O DIVORZIATO - Il diritto ad abitare la casa da parte del familiare separato o divorziato costituisce un diritto personale di godimento e non un diritto reale. Il reddito della abitazione va pertanto dichiarato dal o dai proprietari (precisazione contenuta nelle istruzioni al 730/2006).

ASSICURAZIONE CONIUGE A CARICO - La detrazione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa anche nel caso in cui il familiare fiscalmente a carico risulta sia come contraente che assicurato (rettifica posizione CM 15/E/2005

CONTRIBUTI ONAOSI - Sono deducibili dal reddito i contributi versati dai professionisti sanitari a favore della fondazione Onaosi; si tratta dei versamenti  obbligatori con natura assistenziale da parte degli iscritti agli ordini dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari

INTERESSI PASSIVI E COSTO TERRENO - Interessi relativi al mutuo contratto per la costruzione della casa e per l’acquisto del terreno. Il costo del terreno è escluso dal beneficio e quindi non è possibile detrarre gli interessi per la parte ad esso riferiti.

MUTUO STIPULATO DA UN SOLO CONIUGE - In caso di mutuo per acquisto della prima casa contratto da uno solo dei 2 coniugi ma con abitazione di proprietà al 50% tra gli stessi spetta al coniuge la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati. Nel confronto mutuo/prezzo acquisto immobile tale soggetto può considerare l’intero prezzo risultante dall’atto di acquisto.

SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI - E’ riconosciuta la deduzione delle spese per l’assistenza di soggetti non autosufficienti (limite di 1.820 euro) anche se rese da cooperative di servizio:

 - deducibilità prevista per familiari a carico e non a carico; importo 1.820,00

   la ricevuta deve contenere:

   - dati e C.F. di chi presta assistenza

   - dati e C.F. di chi effettua il pagamento

   - se la spesa è sostenuta per un familiare non autosufficiente, indicare dati e C.F.

   - se la prestazione è erogata da una casa di cura, la spesa va certificata autonomamente.

NB. E' considerato non autosufficiente chi ha bisogno di sorveglianza continua o non è in grado di svolgere atti della vita quotidiana (vestirsi, assumere alimenti, deambulare). E' sufficiente che la persona ricada in una di queste casistiche per fruire della deduzione (o la fruiscano coloro che sostengono la spesa di assistenza) purché la situazione risulti da certificazione medica.

 

 

 

Comunicare eventuali scelte di destinazione 8 x 1000 e 5 x 1000

 

 

 

Per chiarezza  si ribadisce la differenza fra deduzioni dal reddito e detrazioni d'imposta:
> per deduzione (o anche onere deducibile) si intende un importo che va a diminuire il reddito lordo del contribuente; sul reddito al netto di tali deduzioni (reddito imponibile) si calcolano le imposte applicando le aliquote vigenti;
> per detrazione d'imposta (o anche onere detraibile) si intende un importo per spese sostenute e riconosciute che vengono detratte dall'imposta dovuta dopo averla calcolata sul reddito imponibile.

 

 

 

 

Sul sito sono disponibili le istruzioni dettagliate ed approfondite con esempi.

 

 

 

Versamenti

I versamenti d’imposta devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici utilizzati per il versamento sono i seguenti:

    4001    -    IRPEF SALDO

    4033    -    IRPEF ACCONTO PRIMA RATA

    4034    -    IRPEF ACCONTO SECONDA RATA o ACCONTO UNICA SOLUZIONE

    6099    -    IVA ANNUALE SALDO

    3800    -    IRAP A SALDO

    3812    -    IRAP ACCONTO PRIMA RATA

    3813    -    IRAP ACCONTO SECONDA RATA o ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE

    1668    -    INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO - IMPORTI RATEIZZATI SEZ. ERARIO

    3801    -    ADDIZIONALE REGIONALE

    3817    -    ADDIZIONALE COMUNALE

 

 

 

N o t e: (1)

 

• Contributi al FASI, FASDAC, F.do M. NEGRI), sono segnalati al punto 38 del CUD 2005

Quest’ultima situazione va confrontata con quanto riportato nelle annotazioni del CUD:

1) se la quota contributi versati è inferiore a 3.615,20 euro sarà indicato che non possono essere fatte valere nella dichiarazione dei redditi deduzioni o detrazioni d’imposta relative alle spese sanitarie rimborsate, e quindi le spese sono detraibili solo per la quota non rimborsata.

Esempio.

Contributo FASI versato dal datore di lavoro indicato nel punto 38 del CUD 2005: euro 2.200;

Spese mediche sostenute euro 5.000

Spese mediche rimborsate euro 3.200

La formula da applicare è la seguente:

Importo da inserire in Dichiarazione = Spese mediche (–) Rimborso

Quindi nell’esempio fatto:

Importo da inserire in E1 = 5.000 – 3.200 = 1.800 €

2) se la quota del contributo versato è maggiore di 3.615,20 euro la quota che supera tale limite ha concorso alla formazione del reddito, e quindi sarà indicato che le spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno proporzionalmente essere portate in deduzione o che potrà proporzionalmente essere calcolata la detrazione d’imposta.

Esempio.

Contributo FASI versato dal datore di lavoro indicato nel punto 38 del CUD 2005: euro 4.000;

importo indicato nelle annotazioni del CUD: 385,00 euro.

Spese mediche sostenute euro 10.000

Spese mediche rimborsate euro 8.000

La formula da applicare è la seguente:

Quota spese Rimborsate Detraibili:

 

        [ contributo versato – 3.615,20 ]

 [ = ---------------------------------------- ] x spese mediche 

        [ contributo versato ]

 

Quindi nell’esempio fatto:

 

Quota spese                 4.000,00 – 3.615,20

rimborsate detraibili = ---------------------------------- x 8.000,00 = 770,00 Euro

                                            4.000,00

 

Importo da indicare in Dichiarazione: (10.000 - 8.000) + 770 = 2.770,00 Euro

 

 

Risoluzione del 28/05/2004 n. 78   -   FASI

 

Conseguentemente si possono verificare le seguenti ipotesi per i dirigenti in servizio:

 

1) Contributi versati al fondo in misura non superiore a 3.615,20 euro che non concorrono alla formazione del reddito

 > Le spese sanitarie rimborsate dal fondo non sono detraibili dall'imposta lorda dovuta dal

contribuente 

 

2) Contributi versati al fondo in misura non superiore a 3.615,20 euro che non concorrono alla formazione del reddito

 > Le spese sanitarie non rimborsate dal fondo sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 19% per la parte che eccede euro 129,11

 

3) Contributi versati in misura superiore a 3.615,20 euro

 > Le spese sanitarie sono detraibili dall'imposta lorda in misura proporzionale alla quota dei contributi che hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente.

 

Per il dirigente in pensione invece le spese mediche sostenute sono integralmente detraibili dall'imposta lorda pari al 19%, per la parte che

eccede euro 129,11, anche se gia' rimborsate dal fondo di appartenenza.

 

 

 

(Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.)

 

 

Cordiali Saluti Cazzulo Luciano