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Istruzzioni
dichiarazione dei Redditi
 Cazzulo Rag. Luciano
Convenzionato con INPS di Alessandria per la
trasmissione dei modelli reddituali RED
Convenzionato con CAF di Alessandria per la trasmissione dei modelli reddituali
730 ISTRUZIONI
UFFICIALI AGENZIA DELLE ENTRATE
ISTRUZIONI UFFICIALI AGENZIA DELLE ENTRATE
Mod 730/2008 Redditi 2007

Per avere un riassunto delle presenti istruzioni
ed eventuali aggiornamenti. 
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
APPROFONDIMENTO ISTRUZIONI GENERALI DEL 730
(utili anche per unico)
(ATENZIONE - Importi, detrazioni e deduzioni controllarli sempre con le RECENTI
Istruzioni Ufficiali -
in quanto la presente è solo un'approfondimento delle istruzioni generali senza
considerare gli importi
che cambiano ad ogni finanziaria).
PER SEMPLIFIDARE; Utilizzare la "ricerca in questo sito"
per individuare la pagina contenente ciò che volete trovare, poi
quando si è nella pagina: "MODIFICA" poi "TROVA" digitare la parola per
individuare il punto esatto.
N.B.
Precisa e commenta ulteriormente le istruzioni stesse.
Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che sono:
• lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato
sulla base della retribuzione convenzionale) o
pensionati;
• soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro
dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità di
mobilità, ecc.);
• soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima
trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
• sacerdoti della Chiesa cattolica;
• giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche
pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
• soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
N.B. È
fondamentale, per poter utilizzare il modello 730, il requisito
dell’occupazione: i lavoratori interessati devono avere in atto, nell’anno
relativo alla dichiarazione, un rapporto di lavoro o di collaborazione
coordinata e continuativa con un sostituto d’imposta che possa effettuare le
operazioni di conguaglio nei termini previsti.
Per questo motivo, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per
un periodo inferiore all’anno possono presentare il modello 730:
• al sostituto d’imposta se il rapporto dura almeno dal mese di aprile al mese
di luglio;
• al consulente convenzionato o Caf se il rapporto di lavoro dura almeno dal
mese di giugno al mese di luglio e il contribuente conosce i dati del sostituto
che dovrà effettuare il conguaglio.
Possono utilizzare il modello 730, anche i soggetti che possiedono
soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50,
comma 1, lett. C-bis) del Tuir, già definiti redditi di collaborazione
coordinata e continuativa.
Tuttavia il rapporto di collaborazione deve sussistere nel periodo compreso tra
il mese di giugno e il mese di luglio e devono essere conosciuti i dati del
sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.
N.B.
Anche i soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto dei minori e
delle persone incapaci possono utilizzare il modello 730, se per questi
contribuenti ricorrono le condizioni sopra indicate.
N.B.
I produttori agricoli possono presentare il modello 730 solo se esonerati dalla
presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato
e ordinario), dell’Irap e dell’Iva.
I redditi che possono essere dichiarati con il Mod. 730
Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie
di reddito possedute:
• redditi di lavoro dipendente;
• redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
• redditi dei terreni e dei fabbricati;
• redditi di capitale;
• redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
• alcuni dei cosiddetti redditi diversi;
• alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.
• Chi non può utilizzare il Mod. 730
Non possono utilizzare il modello 730 e devono presentare
il modello UNICO 200.. Persone fisiche, i contribuenti che nell'anno
hanno posseduto:
• redditi d’impresa anche in forma di partecipazione;
• redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
• redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, rigo D4
(ad es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi
derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende).
N.B.
Si ricorda che in base agli artt. 5 e 6 del Tuir, i redditi delle società in
nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale
che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e non possono
essere dichiarati nel modello 730.
Non possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che:
• devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti
d’imposta (Mod. 770 ordinario e semplificato), ad es. imprenditori agricoli non
esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori “porta a
porta”, ecc.;
• non sono residenti in Italia nel 200.. e/o nel 200..;
• devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti;
• nel 200.. percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da
datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto (ad es.
collaboratori familiari e altri addetti alla casa, ecc.).
• nel 200.. hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di
partecipazioni qualificate.
• Chi non è obbligato a presentare la dichiarazione
Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi ha posseduto:
• redditi(terreni, fabbricati, lavoro dipendente, pensione e altri redditi), per
i quali non sia obbligatoria la tenuta delle scritture contabili, per un importo
complessivamente non superiore a 3.000 euro. Per la determinazione di tale
importo non si deve considerare il reddito derivante dall’abitazione principale
e relative pertinenze;
• solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico
sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto;
• solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se ha chiesto
all’ultimo datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante i
precedenti rapporti e quest’ultimo ha effettuato conseguentemente le operazioni
di conguaglio;
• solo redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, compresi i contratti a progetto, intrattenuti con uno o diversi
sostituti d’imposta, se interamente conguagliati, ad eccezione delle
collaborazioni di carattere amministrativo - gestionale di natura non
professionale rese in favore di società e associazioni sportive
dilettantistiche;
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative
pertinenze, non superiore a euro 7.500,00, nel quale concorre un reddito di
lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni
e non sono state operate ritenute;
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative
pertinenze, non superiore a euro 7.000,00, nel quale concorre un reddito di
pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e non sono state
operate ritenute;
• solo redditi di lavoro dipendente (anche se corrisposti da più soggetti ma
certificati dall’ultimo sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio) e
reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell’abitazione
principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
• solo redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro
7.500,00 ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore
ad euro 185,92 e dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e
relative pertinenze;
• solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso
dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
• solo redditi esenti:
� pensioni di guerra;
� pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva;
� pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e
assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai
sordomuti e agli invalidi civili;
� sussidi a favore degli hanseniani;
� pensioni sociali;
� le borse di studio corrisposte a studenti universitari;
� le rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per
morte;
� compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un
importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00;
• solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es.
redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a
euro 28.158,28 o interessi sui conti correnti bancari o postali);
• solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli
altri titoli del debito pubblico).
N.B.
L’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi sussiste anche
nell’ipotesi in cui le addizionali regionale e comunale all’Irpef non siano
state trattenute o lo siano state in misura inferiore a quella dovuta.
N.B.
Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazione i contribuenti, non obbligati
alla tenuta delle scritture contabili, che hanno un’imposta lorda corrispondente
al reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e
relative pertinenze e della deduzione prevista all’art. 11 del Tuir, che,
diminuita delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di
famiglia e delle ritenute, non supera euro 10,33.
La dichiarazione congiunta Mod. 730
La dichiarazione può essere presentata dai coniugi in forma congiunta
tramite modello 730 quando :
• non sono legalmente ed effettivamente separati;
• sono in possesso di:
• redditi di lavoro dipendente;
• redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
• redditi dei terreni e dei fabbricati;
• redditi di capitale;
• redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
• alcuni dei redditi diversi;
• alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.
• almeno uno di essi si trova nella condizione di utilizzare il modello 730.
N.B.
La dichiarazione congiunta non può essere presentata nel caso di morte di uno
dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi,
né in presenza di dichiarazione presentata per conto dei minori e delle persone
incapaci.
Quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell’assistenza
fiscale, il modello 730 può essere presentato in forma congiunta al sostituto
d’imposta di uno dei due coniugi.
N.B.
Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha
come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione
ovvero quello scelto per effettuare i conguagli.
Quando si presenta
I termini per la presentazione sono:
entro il 2 maggio (infatti il 30 aprile è sabato e il primo maggio è festivo) se
il modello è presentato al sostituto d’imposta;
entro il 15 giugno se il modello è presentato al Caf. o Professionisti
Le novità
La dichiarazione dei redditi Mod. 730/2006 presenta delle novità, in
particolare:
•
la modifica delle aliquote e degli scaglioni di reddito;
• l’introduzione della “deduzione per oneri di famiglia” in sostituzione delle
detrazioni per carichi di famiglia
• la possibilità di dedurre dal reddito complessivo le spese sostenute per gli
addetti all’assistenza personale e/o familiare.
• l’introduzione di una detrazione d’imposta per spese sostenute per la
frequenza di asili nido;
• la possibilità di dedurre dal reddito complessivo erogazioni liberali
effettuate a favore di Onlus, associazioni di promozione sociale
e alcune fondazioni e associazioni riconosciute, nonché a favore di enti
universitari e di ricerca;
• la possibilità di chiedere l’assistenza fiscale ad un professionista abilitato
(consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere
o perito commerciale);
• la possibilità di essere informato direttamente dal Caf o dal professionista
abilitato su eventuali comunicazioni dell’Agenzia delle
Entrate relative alla liquidazione della dichiarazione;
• la possibilità di destinare una quota pari al cinque per mille della propria
imposta sul reddito delle persone fisiche ad una delle
finalità indicate nel successivo capitolo 4-bis “Destinazione del cinque per
mille”.
Altre istruzioni per la compilazione
Arrotondamenti
Tutti gli importi indicati nella dichiarazione in euro devono essere arrotondati
per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi
di euro o per difetto se inferiore a detto limite, ad esempio 55,50 diventa 56;
65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65.
Per semplificare la compilazione, sul modello sono prestampati i due zeri finali
in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.
Modelli aggiuntivi
Se lo spazio disponibile nel modello non è sufficiente per i dati che è
necessario inserire occorrerà riempire altri modelli, numerandoli
progressivamente nell’apposita casella posta in alto a destra nella prima
facciata riportando sempre il codice fiscale ed il numero complessivo dei
modelli compilati per ciascun contribuente, nella casella posta in basso a
sinistra della seconda facciata dell’ultimo modello compilato.
Proventi sostitutivi e interessi
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione
dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a
titolo di risarcimento danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi
quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e
per dilazioni di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di
quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui
tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere dichiarati
utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che
sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono.
Rientrano tra gli altri in questa categoria: la cassa integrazione, l’indennità
di disoccupazione, la mobilità, l’indennità di maternità, le somme che derivano
da transazioni di qualsiasi tipo e l’assegno alimentare corrisposto in via
provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all’Autorità
giudiziaria.
Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella
perdita dei redditi relativi a più anni vanno dichiarate nella sezione VIII
“Redditi soggetti a tassazione separata” del quadro F.
Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti
all’euro
In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro, spese e oneri
originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio
indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o
sostenuti o quello del giorno antecedente più prossimo. Se in quei giorni il
cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del
giorno delle principali valute sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. I
numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello
Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un
determinato giorno, ci si può rivolgere all’Ufficio centrale per l’informazione
del contribuente o si può consultare il sito Internet dell’Ufficio Italiano
Cambi (www.uic.it).
Altri redditi da dichiarare con il modello Unico 200..
(Capital gains, investimenti e attività finanziarie all’estero)
I contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale devono presentare anche:
• Il quadro RT del modello Unico 200... persone fisiche
se nel 200..(anno precedente) hanno realizzato plusvalenze derivanti da
partecipazioni non qualificate ed altri redditi diversi di natura finanziaria
nel caso in cui non abbiano optato per il regime amministrato o gestito;
• se hanno operato rivalutazioni delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della
legge n.448/2001.
N.B.
Possono presentare, ma non sono obbligati, in aggiunta la modello 730 il quadro
RT i contribuenti che nel 200.. (anno precedente) hanno realizzato solo
minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e
perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di
natura finanziaria ed intendono riportarle negli anni successivi.
• Il quadro RM del modello Unico 200.. persone fisiche:
• se hanno percepito nel 200..(anno precedente) redditi di capitale di
fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta
nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri
proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali
non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D. Lgs. n.239 1
aprile 1996;
• se hanno percepito nel 200.(anno precedente). indennità di fine
rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;
• se nel 200.. (anno precedente) hanno provveduto alla rivalutazione dei terreni
, ai sensi dell’art.7, legge n.448/2001 ed hanno effettuato il versamento
dell’imposta sostitutiva del 4% sull’importo rideterminato, indipendentemente
dalla cessione del terreno;
N.B. I
contribuenti che presentano il modello 730 non possono optare per l’applicazione
della tassazione ordinaria per i redditi esposti nel quadro RM del modello Unico
200...
• Il quadro RW del modello Unico 200.. persone fisiche se nel 200.. (anno
precedente) hanno detenuto investimenti all’estero o attività estere di natura
finanziaria per un valore superiore a 12.500 euro o hanno effettuato
trasferimenti da e verso l’estero, attraverso soggetto non residente senza il
tramite di intermediari per un ammontare complessivo superiore a 12.500 euro.
N.B. Il quadro RM e RT e il modulo RW devono
essere presentati agli uffici nei modi e nei termini previsti per il modello
UNICO 200.. Persone fisiche.
Amministratori di condominio
Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell’assistenza
fiscale, oltre al modello 730 devono presentare anche il quadro AC relativo
all’elenco dei fornitori del condominio, unitamente al frontespizio del modello
UNICO 200... Persone fisiche, nei modi e nei termini previsti per la
presentazione di tale modello.
Il controllo del prospetto di liquidazione
Entro il 15 giugno il sostituto d’imposta consegna al contribuente cui ha
prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di
liquidazione modello 730-3, con l’indicazione delle trattenute o dei rimborsi
che saranno effettuati.
Entro il 30 giugno il Caf consegna al contribuente cui ha prestato assistenza
una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione modello 730-3,
elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente, che
lo stesso Caf trasmetterà in via telematica all’Amministrazione finanziaria. Nel
prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a
seguito dei controlli effettuati dal Caf e sono indicati i rimborsi o le
trattenute che saranno effettuati dal sostituto d’imposta.
Errori e dimenticanze
Di seguito vengono indicate le modalità con cui è possibile intervenire per
correggere il modello 730 nel caso in cui vengano riscontrati degli errori nella
compilazione o delle dimenticanze:
> Modello 730 rettificativo
Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato
l’assistenza fiscale deve darne tempestiva comunicazione allo stesso affinchè
questi elabori un modello 730 rettificativo.
In questo caso, il sostituto d’imposta o il Caf devono provvedere alla
correzione del modello e rideterminare gli importi a credito o a debito per il
soggetto assistito elaborando un nuovo modello 730-3 sul quale sarà barrata la
casella relativa al modello 730 rettificativo e nei messaggi dovrà essere data
comunicazione al contribuente degli errori riscontrati. Qualora la rettifica
effettuata riguardi anche il modello 730 base, dovrà essere rettificata anche la
copia del modello di dichiarazione che andrà consegnata all’assistito insieme al
nuovo prospetto di liquidazione prima dell’effettuazione del conguaglio di
rettifica. Il sostituto d’imposta dovrà provvedere ai conguagli come risultanti
dal nuovo modello 730-4 di “rettifica” consegnato in tempo utile dal Caf.
Qualora le rettifiche apportate comportino un tardivo versamento di somme
dovute, la sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (vedi
Ravvedimento operoso) si renderà applicabile nei confronti dell’autore della
violazione.
Modello 730 integrativo
Modifiche nei termini
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare
nella dichiarazione, può comportarsi come segue:
• presentare entro il 31 ottobre un nuovo modello 730 integrativo, nel quale
deve essere barrata l’apposita casella, con la relativa documentazione solo
quando l’integrazione comporta un rimborso o un minor debito (ad esempio, oneri
non precedentemente indicati). Il sostituto di imposta, come confermato dalla
Circolare 11 del18/03/2004, effettua il rimborso risultante dalla dichiarazione
integrativa nel mese di dicembre.
N.B. Il
modello 730 integrativo è comunque presentato ad un Caf anche in caso di
assistenza precedentemente prestata dal sostituto. In questo caso occorre
esibire tutta la documentazione.
• presentare un modello UNICO 200.. Persone fisiche sempre in caso di minor
debito o maggior credito utilizzando la differenza a credito richiedendone il
rimborso.
Nel caso in cui dagli ulteriori elementi emersi si determini un maggior debito o
minor credito il contribuente è tenuto obbligatoriamente a presentare il Mod.
UNICO ... Persone fisiche pagando direttamente le somme dovute, (compresa la
differenza rispetto all’importo del credito risultante dal Mod. 730, che verrà
comunque rimborsato dal sostituto d’imposta).
Modifiche oltre i termini
Se l’integrazione del Mod 730 è effettuata dopo i termini previsti per la
presentazione del Mod. UNICO 200.. Persone Fisiche, il contribuente può
rettificare o integrare la dichiarazione presentando, in via telematica o
tramite un ufficio postale, una nuova dichiarazione mod. UNICO completa di tutte
le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta
cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella “Dichiarazione
integrativa”.
In particolare, il contribuente può integrare la dichiarazione:
• entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa
all’anno successivo a quello in cui è stata presentata, per correggere errori od
omissioni che originano un maggior debito o un minor credito (art.13 del D. Lgs.472
del 1997). In questo caso il contribuente dovrà procedere al pagamento di una
sanzione in misura ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al
tasso legale con maturazione giornaliera, semprechè la violazione non sia già
stata contestata e comunque non siano iniziati ispezioni, verifiche o
accertamenti vari;
• entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione per correggere errori od omissioni che originano un
maggior debito d’imposta o un minor credito, salva l’applicazione delle sanzioni
da parte dell’Amministrazione Finanziaria (art.2 comma 8 del D.P.R. 322 del
1998);
entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al
periodo d’imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano
determinato l’indicazione di un reddito superiore a quello realmente conseguito
o un maggior debito d’imposta o un minor credito (art.2 comma 8 bis del D.P.R.
322 del 1998). In tal caso il credito risultante da questa rettifica può essere
utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs.241 del 1997.
N.B.
La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure
avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo
del sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in
base al modello 730, compresi eventuali acconti Irpef.
La sanzione prevista in caso di omesso o insufficiente versamento, pari al 30%
dell’importo non versato, è ridotta:
• ad 1/8 (vale a dire al 3,75%), se la regolarizzazione si perfeziona entro 30
giorni dalla data in cui la violazione è stata commessa;
• ad 1/5 (vale a dire al 6%), se la regolarizzazione si perfeziona entro il
termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del
quale è stata commessa la violazione.
Gli interessi moratori al tasso legale annuo del 2,5% devono essere calcolati
con riferimento alle somme pagate in ritardo.
La formula è la seguente:
Capitale (importo tributo) X 2,5 (tasso legale) X n.gg. 36.500
Esempio. Irpef euro 1.032,91 pagata con un ritardo di 20 giorni (nell’anno
2003):
Calcolo degli interessi:
euro 1.032,91 X 2,5 X 20 = euro 1,41 36.500
Calcolo della sanzione:
euro 1.032,91 X 3,75% = euro 38,73
L’imposta dovuta sommata ai relativi interessi e la sanzione sono versati
utilizzando il modello F24.
N.B. Il
contribuente non può avvalersi di questo istituto se la violazione è già stata
constatata dall’Amministrazione finanziaria e se sono già iniziati accessi,
ispezioni o verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
Le operazioni di conguaglio
N.B. Le
istruzioni ministeriali confermano le scadenze previste per lo scorso anno. Di
conseguenza si ritiene che, in assenza della consueta circolare che regola le
operazioni di conguaglio, possano essere considerate ancora valide le stesse
indicazioni riportate nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 11 del
18/03/2004, in attuazione del D.Lgs. n. 490 del 28 dicembre 1998.
Di seguito si riportano le modalità e i termini entro cui devono essere
espletate le operazioni di conguaglio come indicate dalla suddetta circolare:
Il sostituto d’imposta deve, a partire dal mese di luglio, sugli emolumenti o
sulla rata di pensione corrisposti in tale mese, effettuare i rimborsi Irpef o
trattenere le somme o le rate, se è stata richiesta la rateizzazione, dovute a
titolo di saldo e primo acconto Irpef, di addizionali regionale e comunale all’Irpef,
di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata.
N.B. I
conguagli dei modelli 730 seguono il principio di cassa. Pertanto eventuali
rimborsi o trattenute dovranno essere operati dai datori di lavoro sulle
retribuzioni erogate “nel mese di luglio” a prescindere dal periodo di
competenza a cui tali retribuzioni si riferiscono.
N.B. Per
l’effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai collaboratori
coordinati e continuativi, il sostituto d’imposta deve seguire le medesime
regole previste per i conguagli ai lavoratori dipendenti.
Per i pensionati le suddette operazioni sono effettuate a partire dal mese di
agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).
Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua,
maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta
nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.
In caso, invece di comunicazione tardiva da parte del Caf il conguaglio deve
essere effettuato nel primo periodo di paga utile a partire da quello di luglio
(Circ. min. 11 del 18/03/2004).
A novembre dovrà essere effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di
seconda o unica rata di acconto Irpef sulla dichiarazione dell’anno successivo.
Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto Irpef sia
effettuata in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di
liquidazione (perché ad esempio, ha molte spese da detrarre e calcola che le
imposte da lui dovute dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve
comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 30 settembre,
indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che ritiene dovuto.
A dicembre il sostituto è tenuto ad effettuare il conguaglio a credito
risultante dal modello 730 integrativo. Il conguaglio derivante dal modello
integrativo può essere effettuato anche da un sostituto d’imposta diverso da
quello che ha praticato i conguagli del 730 originario (il sostituto è indicato
nella dichiarazione integrativa). Nel caso in cui il dipendente cessi il
rapporto di lavoro prima del mese di dicembre (periodo di paga utile al
conguaglio) il sostituto è tenuto in ogni caso a effettuare il rimborso mediante
una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti
agli altri dipendenti nel mese di dicembre.

Casi particolari
Cessazione del rapporto di lavoro
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, aspettativa con assenza di
retribuzione o analoga posizione prima dell’effettuazione o del completamento
delle operazioni di conguaglio occorre distinguere tra:
• Conguagli a debito: in tal caso il sostituto d’imposta non effettua le
operazioni di conguaglio, ma deve tempestivamente rilasciare al contribuente
apposita comunicazione contenente gli importi dovuti (a saldo ed in acconto)
risultanti dalle operazioni di liquidazione. Tali importi dovranno essere
direttamente versati dall’interessato secondo le modalità e i termini
ordinariamente previsti per i versamenti della dichiarazione dei redditi delle
persone fisiche (Mod. UNICO 200...).
I contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di
retribuzione (aspettativa, redditi assimilati di cui all’articolo 47, lettera
c-bis, del T.U.I.R.), possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma
a debito, con l’applicazione dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, se il
sostituto deve loro erogare emolumenti entro l’anno d’imposta.
• Conguagli a credito: in tal caso il sostituto è tenuto all’effettuazione del
conguaglio a credito, operando quindi i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati
o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute
relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e i tempi
ordinariamente previsti semprechè la presentazione della dichiarazione sia
avvenuta in vigenza del rapporto di lavoro. Tale credito sarà percepito dal
lavoratore con le modalità normalmente utilizzate dal sostituto per
corrispondere ai propri dipendenti cessati eventuali emolumenti residui.
Decesso dell’assistito
Il decesso del contribuente fa venire meno l’obbligo per il sostituto d’imposta
di effettuare le operazioni di conguaglio:
• se il decesso avviene prima dell’effettuazione o della conclusione di un
conguaglio a debito, il sostituto d’imposta dovrà comunicare agli eredi
l’ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che saranno versate
dagli eredi secondo i termini e le modalità previsti per la dichiarazione dei
redditi presentata dagli eredi;
• nel caso di conguaglio a credito il sostituto comunicherà agli eredi i
relativi importi, provvedendo ad indicarli anche nell’apposita certificazione,
che gli stessi computeranno nella successiva dichiarazione che dovranno o
comunque potranno presentare per conto del de cuius.
In alternativa gli eredi hanno la facoltà di presentare istanza di rimborso
all’amministrazione finanziaria.
N.B. Se
il deceduto è un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma
congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria
posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d’imposta deve
comunicare secondo le indicazioni analitiche del modello 730-3.
L’eventuale debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente
versato e su tali somme non vengono applicate le sanzioni per tardivo
versamento; l’eventuale credito può essere fatto valere nella successiva
dichiarazione.
Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro a un altro
Qualora nel medesimo periodo di imposta intervenga il passaggio di dipendenti da
un datore di lavoro a un altro, si ritiene siano ancora applicabili le seguenti
istruzioni:
• passaggio di dipendenti da un datore di lavoro a un altro senza interruzione
del rapporto di lavoro ad esempio per effetto di fusione, scissione, cessione,
conferimento d’azienda: il nuovo datore di lavoro è tenuto a proseguire nelle
operazioni di assistenza fiscale iniziate dal precedente sostituto d’imposta;
• passaggio di dipendente da un datore di lavoro a un altro con interruzione del
rapporto di lavoro: nell’ipotesi prospettata (ad esempio cessazione del rapporto
di lavoro per dimissioni, licenziamento, scadenza del termine, ecc.), il
nuovo datore di lavoro non ha alcun obbligo di proseguire nelle operazioni di
assistenza fiscale iniziate dal precedente datore di lavoro.
La composizione del modello 730
Esaminiamo le diverse parti del modello 730 che saranno approfondite nei
successivi capitoli in relazione alle concrete modalità di compilazione del
modello stesso.
QUADRO DEL MODELLO CONTENUTI
Frontespizio In questa sezione dovranno essere riportati:
- i dati anagrafici e il codice fiscale dei soggetti dichiaranti;
- l’indicazione del coniuge e dei familiari a carico;
- i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio.
A
Terreni Indicare:
- redditi dei terreni che devono essere sempre dettagliati.
B
Fabbricati Indicare:
- redditi dei fabbricati che devono essere sempre dettagliati.
C
Lavoro dipendente:
In
questo quadro vanno indicati:
- i redditi di lavoro dipendente e assimilati per i quali competono le
deduzioni;
- i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non competono
le deduzioni;
- le ritenute, l’addizionale regionale e comunale.
D
Altri redditi:
In
questo quadro vanno indicati:
- i redditi di capitale (utili e altri redditi di capitale);
- i compensi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale;
- i redditi diversi.
E
Oneri e spese:
Riportare
tutti gli oneri e le spese che:
- danno diritto ad una detrazione d’imposta;
- sono deducibili dal reddito complessivo;
- costituiscono spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le
quali spetta la
detrazione del 41% o del 36%
F
Altri dati:
Indicare
in questo quadro:
- i versamenti di acconto relativi al 200.. (sez. I);
- le altre ritenute subite (sez.II);
- l’eccedenza Irpef risultante dalla precedente dichiarazione (sez. III);
- il credito per le nuove assunzioni (sez. IV);
- le ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali (sez. V);
- i dati relativi al versamento di saldo ed eventuali acconti (sez. VI);
- i dati relativi a redditi prodotti all’estero (sez. VII);
- i redditi soggetti a tassazione separata (sez. VIII).
730-1
Scheda per la scelta della destinazione dell’ 8 per mille dell’Irpef tra:
- Stato;
- Chiesa Cattolica;
- Unione chiese cristiane avventiste del 7° giorno;
- Assemblee di Dio in Italia
- Unione delle chiese metodiste e valdesi;
- Chiesa evangelica luterana in Italia;
- Unione comunità ebraiche italiane.
730-2
Ricevuta dell’avvenuta consegna del modello che viene rilasciata dal sostituto
d’imposta o dal Caf. Nel modello 730-2 viene indicato l’elenco dei documenti
esibiti da parte del contribuente e che sono stati utilizzati, in base alle
corrette disposizioni normative, per la compilazione o per il controllo del
modello.
730-3
E’
il prospetto di liquidazione che viene consegnato al contribuente e che viene
completato con i messaggi del soggetto che ha elaborato la dichiarazione.
730-4
Comunicazione, bolla di consegna e ricevuta del risultato contabile al sostituto
d’imposta.
Esiste anche lo stesso modello qualora si tratti di un modello 730 integrativo
che può essere presentato soltanto ad un Caf.
IL FRONTESPIZIO
La sezione CONTRIBUENTE - Dati Anagrafici
Contribuente (“Dichiarante”; “Coniuge dichiarante”; “Rappresentante o Tutore” )
Barrare la relativa casella per indicare se i dati di seguito forniti nel
modello 730 si riferiscono al Dichiarante, al Coniuge dichiarante o al
Rappresentante / Tutore.
Il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione congiunta e per conto
delle persone incapaci, compresi i minori, utilizzando il modello 730. Da qui la
necessità di indicare a chi si riferiscono i dati esposti barrando la casella in
esame.
È possibile far ricorso alla dichiarazione congiunta anche se il coniuge non è
fiscalmente a carico e non possiede solamente redditi da terreni e fabbricati,
ma anche redditi inquadrabili tra quelli indicati nei quadri C e D. Di
conseguenza il modello 730/200.. si presenta speculare sia per l’esposizione dei
dati del “Dichiarante” che per quelli del “Coniuge dichiarante”. Se viene
presentata la dichiarazione congiunta il dichiarante deve barrare la casella
relativa al dichiarante e quella di presentazione di dichiarazione congiunta e
il coniuge dichiarante quella relativa al coniuge dichiarante. La casella
relativa al dichiarante deve essere comunque barrata anche se non si presenta
dichiarazione congiunta.
N.B. Va
indicato come dichiarante il contribuente che ha come sostituto d’imposta il
datore di lavoro o l’ente pensionistico al quale si vuole presentare la
dichiarazione congiunta.
N.B.
Se sul modello 730 viene barrata la casella relativa al “Coniuge dichiarante”
deve necessariamente essere presente il modello 730 relativo al “Dichiarante”,
nel quale dovrà essere barrata la casella di dichiarazione congiunta.
Anche i soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto dei minori e
delle persone incapaci possono utilizzare il modello 730, se per questi
contribuenti ne ricorrono le condizioni previste. In tal caso il rappresentante
o tutore deve compilare due modelli 730 nei quali devono essere riportati negli
appositi spazi i codici fiscali del contribuente (minore o tutelato) e del
rappresentante o tutore.
1. Modello del contribuente (minore o tutelato)
Barrare la casella “dichiarante” e nel riquadro “Stato civile” la casella:
• “7” nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dal rappresentante legale
per la persona incapace;
• “8” nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli
minori esclusi dall’usufrutto legale.
Riportare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente a cui la dichiarazione
si riferisce.
N.B. I
redditi soggetti ad usufrutto legale vanno dichiarati dai genitori unitamente ai
redditi propri, mentre quelli sottratti ad usufrutto devono essere dichiarati
con un modello separato, intestato al minore, ma compilato dal genitore
esercente la potestà.
N.B.
Non sono soggetti ad usufrutto legale:
• i beni acquistati dal figlio con i proventi del suo lavoro;
• i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o
una professione;
• i beni lasciati o donati a condizione che i genitori esercenti la potestà o
uno di essi non ne abbiano l’usufrutto. Questa condizione non ha effetto per i
beni spettanti al figlio a titolo di legittima;
• i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati
nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà;
• le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.
Modello del rappresentante o tutore
Barrare nel rigo “Contribuente” la casella “Rappresentante o Tutore” e compilare
, riportando i propri dati, soltanto i riquadri “Dati anagrafici” e “Residenza
anagrafica” con riferimento al rappresentante o tutore stesso. Si precisa che in
questo caso non è necessario compilare il rigo “data della variazione” relativo
alla residenza anagrafica.
N.B.
I redditi del soggetto che presenta la dichiarazione non devono mai essere
cumulati con quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.
N.B. Per poter liquidare l’imposta, non possono
essere barrate contemporaneamente le caselle “Dichiarante”, “Coniuge
dichiarante” e “Rappresentante o Tutore” sullo stesso modello 730.
Dichiarazione congiunta
Barrare la casella nel caso in cui si presenti la dichiarazione in modo
congiunto.
In tal caso deve essere compilato anche il modello 730 riferito al coniuge
dichiarante.
Codice fiscale del contribuente
E’ il dato identificativo del contribuente. Si desume dal relativo tesserino
rilasciato dall’amministrazione finanziaria. Il codice fiscale deve essere di 16
caratteri a struttura alfanumerica. Può essere, in alcuni casi (codice fiscale
provvisorio), di 11 caratteri a struttura completamente numerica.
Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita)
indicati nel tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un
qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate o, se non istituito, delle imposte
dirette per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a quando questa
variazione non è stata effettuata, il contribuente deve utilizzare il codice
fiscale attribuitogli.
N.B.
Per poter liquidare l’imposta il codice fiscale deve essere sempre presente.
730 Integrativo
Qualora il contribuente voglia presentare un’ulteriore dichiarazione per
integrare un modello 730 precedentemente presentato, deve barrare la casella per
indicare che si tratta di una dichiarazione integrativa.
N.B. Il
modello 730 integrativo può essere presentato quando l’integrazione comporta un
maggior credito o un minor debito (ad esempio oneri non precedentemente
indicati). Il modello, con la documentazione relativa, deve essere presentato
entro il 31 ottobre 200...
N.B. Il
modello 730 integrativo è comunque presentato ad un Caf anche in caso di
assistenza precedentemente prestata dal sostituto d’imposta (Assistenza
Diretta).
Codice fiscale del rappresentante o tutore
Indicare il codice fiscale del rappresentante o tutore nel caso di dichiarazione
presentata da un soggetto diverso dal contribuente.
N.B. Per
poter liquidare l’imposta il codice fiscale del rappresentante o tutore deve
essere sempre presente se è stata barrata la relativa casella nel rigo
contribuente.
Data della variazione della residenza
Occorre indicare (in carattere numerico nella forma GG-MM-AAAA) il giorno, il
mese e l’anno dell’avvenuta variazione della residenza rispetto a quella
indicata nella dichiarazione dell’anno precedente.
Se nell’anno precedente (200..) non è stata presentata la dichiarazione dei
redditi indicare la data di presentazione del Mod.730 al Caf.
Variazione residenza (60 giorni)
Il dichiarante che abbia cambiato il Comune di residenza deve barrare anche la
presente casella nel caso in cui, al momento della presentazione della
dichiarazione, siano trascorsi meno di 60 giorni da tale variazione.
N.B. Se
viene barrata tale casella, deve essere indicata anche la data della variazione
della residenza anagrafica.
Domicilio fiscale al 31/12/200....
In
tale sezione deve essere indicato il comune e la provincia con riferimento al
domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre 200..... Tali
informazioni sono necessarie a seguito delle disposizioni concernenti
l’addizionale regionale e comunale all’Irpef.
N.B. Si
ricorda che gli effetti delle variazioni di domicilio fiscale, che generalmente
coincide con la residenza anagrafica, decorrono dal sessantesimo giorno
successivo a quello in cui si sono verificati. Pertanto, il contribuente che
varia il proprio domicilio a partire dal 2 novembre 200.. deve indicare il
domicilio precedente a tale data.
N.B. Per
potere liquidare l’imposta il domicilio fiscale al 31/12/200.. deve essere
sempre presente.
Casi particolari addizionale regionale
La casella “Casi particolari addizionale regionale” deve essere barrata
esclusivamente da coloro che hanno il domicilio fiscale nelle regioni
Lombardia, Puglia e Veneto e che si trovano in determinate condizioni.
(vedere le istruzioni aggiornate riportate a parte)
Stato civile
Lo STATO CIVILE deve essere indicato in ogni caso.
Barrare la casella relativa allo stato civile del contribuente al momento della
presentazione della dichiarazione.
In merito alle modalità di compilazione nei casi di stato civile “tutelato” o
“minore” si veda quanto esposto nella “Casella 1”.

La sezione - Coniuge e familiari a carico
(vedere le istruzioni aggiornate riportate a parte)
In
base all’Art. 13, co.2 del T.U.I.R. 2004, e Art.2 L.28/12/2001, n. 448, con
effetto dall’01/01/2002, se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli
naturali e il contribuente non è coniugato ovvero se coniugato, si è
successivamente legalmente ed effettivamente separato, o se vi sono figli
adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o,
se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato, la detrazione
prevista per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (vedi tabella
relativa alle detrazione per coniuge a carico), si applica, se più conveniente,
per il primo figlio e per gli altri si applicano la detrazione previste per i
figli successivi al primo.
I
seguenti soggetti:
• il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
• i figli anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
e,
se conviventi con il contribuente oppure nel caso in cui lo stesso corrisponda
loro assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità
giudiziaria, i seguenti altri familiari (cosiddetti “altri familiari a carico”):
• il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
• i discendenti dei figli;
• i genitori e, in mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali;
• i genitori adottivi;
• i generi e le nuore;
• il suocero e la suocera;
• i fratelli e le sorelle, anche unilaterali
sono considerati fiscalmente a carico a condizione che nel corso del 200..
abbiano posseduto un reddito complessivo inferiore a euro 2.840,51.
N.B.
Anche se non concorrenti alla formazione del reddito complessivo, i seguenti
redditi sono rilevanti fiscalmente ai fini dell’ eventuale attribuzione delle
detrazioni:
• retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze
diplomatiche e consolari e Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti
direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
• la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di
frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto
esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello
Stato.
Per la determinazione del limite di euro 2.840,51 non si tiene conto dei:
• redditi esenti quali pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie
corrisposte per menomazioni subite durante il servizio a militari di leva;
pensioni, indennità e assegni erogati dal Ministero dell’interno ai ciechi
civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, pensioni sociali, borse di studio
corrisposte dalle regioni a studenti universitari, borse di studio corrisposte
dalle università per la frequenza di corsi di perfezionamento e di scuole di
specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca
post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero, interessi non
assoggettabili a ritenuta di obbligazioni pubbliche e private ecc.;
• redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, quali gli
interessi delle obbligazioni pubbliche (BOT, CCT, BTP, ecc.) e private soggette
a imposta, gli interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali, i
premi e le vincite, i proventi dei titoli “atipici” e delle accettazioni
bancarie, ecc.;
• redditi soggetti a imposta sostitutiva (proventi delle quote dei fondi di
investimento mobiliare di tipo aperto italiani e stranieri);
• rendite erogate dall’INAIL (tranne l’indennità giornaliera per inabilità
temporanea assoluta);
• assegni periodici destinati al mantenimento dei figli percepiti dal coniuge
per effetto di separazione legale ed effettiva dal precedente coniuge, ovvero
nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
precedente matrimonio, in base a provvedimento dell’Autorità giudiziaria;
• redditi di lavoro dipendente percepiti dal familiare per lavoro prestato
all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro
(dipendente distaccato all’estero).
N.B. Ai
fini della determinazione del limite di euro 2.840,51, il reddito del familiare
deve essere assunto al lordo di eventuali oneri deducibili.
N.B. Il
superamento del limite di euro 2.840,51, comporta la perdita del diritto
all’intera detrazione, qualunque sia il momento dell’anno in cui lo stesso venga
superato.
N.B. La
prestazione nel corso del 200... del servizio militare di leva da parte del
familiare non fa perdere il diritto alle detrazioni se ne ricorrono le
condizioni.
N.B. Le
detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non convivono
con il contribuente e non risiedono in Italia.
- “C” Coniuge
Barrare la casella nel caso in cui il dichiarante sia coniugato e non separato.
In questo caso deve essere indicato il relativo codice fiscale.
N.B. Il
codice fiscale del coniuge va indicato anche se questi non è a carico o non
viene presentata dichiarazione congiunta.
N.B. Non
deve essere indicato il codice fiscale del coniuge nei casi di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione
legale ed effettiva.
Mesi a carico (Coniuge)
Indicare il numero dei mesi (da 1 a 12) durante i quali il coniuge è stato
effettivamente a carico e per il quale spetta la detrazione. Scrivere “12” se il
coniuge è stato a carico per tutto il 200... Se si tratta di coniuge non
fiscalmente a carico, la casella non dovrà essere compilata.
N.B. Se
il reddito annuale del coniuge supera il limite di euro 2.840,51, il dichiarante
perde il diritto all’intera detrazione, qualunque sia il momento dell’anno in
cui venga superato tale limite.
In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o
annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del
200..., scrivere il numero di mesi per i quali il coniuge è stato a carico. Per
la determinazione del numero dei mesi da indicare nella presente casella si
dovrà considerare (per intero) il mese in cui si è verificato l’evento che ha
fatto sorgere (celebrazione del matrimonio) o venir meno (separazione legale,
decesso del coniuge) il diritto alla detrazione per il coniuge a carico.
Esempi.
• In caso il matrimonio sia contratto il 27 marzo 2004 ed il coniuge possieda
redditi per euro 2.065,83, il dichiarante deve indicare “10” nella casella “Mesi
a carico”.
• In caso il matrimonio venga contratto il 31 marzo 2004 ed il coniuge possieda
redditi propri per euro 2.995,45, il dichiarante deve lasciare in bianco la
casella “Mesi a carico” perché non fiscalmente a carico.
• Nel caso in cui il coniuge possieda redditi per euro 2.995,45, percepiti
totalmente nel mese di dicembre, il dichiarante deve lasciare in bianco la
casella “Mesi a carico” perché, pur avendo superato il limite di euro 2.840,51
solo nell’ultimo mese, è da considerare comunque non fiscalmente a carico. E’
errato pertanto indicare in questo caso “11” nella casella in oggetto.
L’importo della detrazione per il coniuge a carico, spettante per l’intero anno,
può assumere quattro differenti valori in relazione all’ammontare del reddito
complessivo come dettagliato nella tabella di seguito riportata. Sarà il
soggetto che presta assistenza fiscale ad attribuire la detrazione spettante
individuando l’importo in base allo scaglione di riferimento del reddito
complessivo e proporzionando eventualmente lo stesso in relazione al numero dei
mesi indicato dal dichiarante.
Disabili
Si deve barrare la casella “D” (disabile) se si tratta di un figlio
portatore di handicap. Qualora venga barrata questa casella non è necessario
barrare la casella “F”.
N.B. E’
considerato portatore di handicap la persona riconosciuta come tale ai sensi
della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
- “A” Altri familiari
Si deve barrare la casella “A” se si tratta degli altri familiari
fiscalmente a carico e cioè:
• coniuge legalmente ed effettivamente separato;
• i discendenti dei figli;
• genitori e, in mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali;
• genitori adottivi;
• generi e nuore;
• suocero e suocera;
• fratelli e sorelle;
purché siano conviventi con il contribuente oppure lo stesso corrisponda loro un
assegno alimentare non risultante da provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Codice fiscale del primo figlio
Nella casella “Codice fiscale” corrispondente al rigo 2 scrivere il codice
fiscale del primo figlio.
N.B.
Analogamente a quanto detto per il coniuge, se il reddito complessivo del figlio
o altro familiare supera il limite di euro 2.840,51, il dichiarante perde il
diritto all’intera detrazione, qualunque sia il momento dell’anno in cui viene
superato tale limite.
N.B. Il
codice fiscale del primo figlio deve essere comunque indicato, anche se non si
fruisce delle relative detrazioni, quando queste sono attribuite interamente ad
un altro soggetto.
N.B.
Il primo figlio non fiscalmente a carico di nessun contribuente, a differenza
del coniuge, non dovrà essere indicato nel presente quadro.
N.B.
L’art. 21,comma 6-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito
con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha previsto che “ai fini
di controllo, il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini
extra-comunitari è in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto d’imposta
dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i
figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente
documentazione validamente formata nel paese d’origine, ai sensi della legge ivi
vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all’originale dal
consolato italiano nel paese di origine”.
Casi particolari di compilazione. Utilizzo di due modelli 730/200...
Esempio 1: presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia
contratto matrimonio il 31 luglio 2004 e da tale data sia divenuto a carico del
proprio coniuge.
In questo caso il secondo figlio, minore di età, per i primi sette mesi riveste
la qualifica di “secondo figlio”, mentre per i successivi cinque mesi assume la
veste di “primo figlio”.
Ai fini della compilazione del rigo F 1 bisogna utilizzare due distinti modelli
730/200..: nel primo modello si descrive la situazione del primo periodo e
quindi nel rigo F1 deve essere indicato il codice fiscale del figlio che ha
contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) per i quali è rimasto a carico.
L’altro modello serve per rappresentare la situazione del secondo periodo, dove
come “primo figlio” bisogna indicare il codice del figlio rimasto fiscalmente a
carico ed il numero dei mesi (5).
Esempio 2: contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i
primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell’anno. Qualora nel corso del
2004 si sia verificata una variazione della percentuale di spettanza della
detrazione, per la compilazione del prospetto “Coniuge e familiari a carico”,
occorre procedere come precisato nel caso precedente: utilizzare due distinti
prospetti, uno per ciascuno dei periodi presi in considerazione.
Nel primo prospetto va indicato il codice fiscale del figlio fiscalmente a
carico, il numero dei mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%), nel
secondo prospetto va compilato il rigo F (casella 28) indicando, oltre al codice
fiscale il numero di mesi (8) e la differente percentuale di spettanza (100%).
N.B. La
prestazione nel corso del 200... del servizio militare di leva da parte del
primo figlio non fa perdere il diritto alla detrazione se ne ricorrono le
condizioni.
Nel caso in cui il servizio militare di leva comporti il possesso, nel corso
dell’anno, di un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, il primo figlio
non è considerato fiscalmente a carico (p.e. servizio prestato nell’Arma dei
Carabinieri, come A.U.C ).
Indicare il numero dei mesi dell’anno (da 1 a 12) durante i quali il primo
figlio è stato effettivamente a carico e per i quali spetta la detrazione.
N.B.
L’omessa indicazione dei mesi per i quali spetta la detrazione, diversamente da
quanto previsto per il coniuge, è considerato un errore formale e non consente
al soggetto che presta assistenza fiscale di liquidare le imposte.
Esempi.
In caso di primo figlio nato il 28 febbraio 2004, il dichiarante deve indicare
“11” nella Casella “Mesi a carico”.
Il primo figlio che possiede redditi per euro 2.995,45, percepiti totalmente nel
mese di dicembre, pur avendo superato il limite di euro 2.840,51 solo
nell’ultimo mese, è da considerarsi comunque non a carico. Quindi non deve
essere indicato nel quadro.
Minore di 3 anni (primo figlio)
Indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il primo figlio a carico
ha un’età inferiore a 3 anni.
Esempi.
Per un figlio che ha compiuto 3 anni il 25 marzo 2004, indicare “3”. Per un
figlio nato il 20 aprile 2004, nella casella scrivere “9”.
La
deduzione per figli a carico spetta per intero (100%) ad uno solo dei
genitori nel caso in cui:
> l’altro genitore è fiscalmente a carico; e nei seguenti altri casi:
> figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi
legalmente ed effettivamente separato;
> figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è
coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato;
la
deduzione per il primo figlio è pari a quella spettante per il coniuge a carico
(“C”) e per gli altri figli spetta l’intera detrazione (100%) nei seguenti casi:
> quando l’altro genitore manca perché deceduto e il contribuente non si è
risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato;
> quando l’altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente
non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed
effettivamente separato;
> figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è
coniugato o è legalmente ed effettivamente separato.
N.B. Si
ricorda che in questi casi va indicata, la lettera “C” in corrispondenza
del primo figlio, e la percentuale (100) di detrazione in corrispondenza degli
eventuali altri figli.
N.B. Se
per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per un periodo
inferiore all’intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta
la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la deduzione come
coniuge.
Esempio: contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a
carico nel corso del mese di luglio 2004
In questo caso per il primo figlio possono spettare nel corso dell’anno due
deduzioni diverse: quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il
coniuge è in vita e quella relativa al coniuge per il periodo successivo
al suo decesso.
Nella compilazione del prospetto “Coniuge e familiari a carico”, nel rigo
riservato al coniuge, deve essere indicato il suo codice fiscale e il numero dei
mesi in cui è stato in vita: 7 (mesi a carico). Per il primo figlio
occorre invece compilare due righi diversi: si indicano i mesi in cui è
stato a carico come figlio: 7 nella casella 25 (mesi a carico) e 100 come
“percentuale di deduzione”. Nel secondo rigo i mesi saranno quelli successivi al
decesso del coniuge: 5 e nella casella “percentuale di deduzione” andrà
riportata la lettera C.
Per il secondo figlio, invece, deve essere compilato un unico rigo in cui va
riportato il numero “12” quale numero dei mesi a carico, e 100 come percentuale
di deduzione.
N.B. Si
precisa che, se si usufruisce per il primo figlio della deduzione prevista per
il coniuge a carico, non si ha diritto, per lo stesso figlio, all’ulteriore
detrazione per i minori di tre anni.
N.B.
La detrazione prevista dal comma 2 dell’art.13 del Tuir, in base al quale può
essere utilizzato per il primo figlio a carico l’importo della deduzione
prevista per il coniuge a carico, spetta nelle ipotesi di mancanza del genitore.
Come puntualizzato dalla Circolare ministeriale n.55 del 14/06/2002 si deve
ritenere che la mancanza del genitore sia ravvisabile, oltre che nell’ipotesi di
figlio naturale non riconosciuto, solo nel caso di decesso e non semplicemente
quando il genitore manca perché separato o divorziato.
L’esistenza in vita dell’altro genitore impedisce la possibilità di usufruire di
tale deduzione.
N.B. La
deduzione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi
abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti
agli studi o a tirocinio gratuito e pertanto ai fini dell’attribuzione della
detrazione gli stessi non passano mai nella categoria di altri familiari.
Codice fiscale dei figli o dei familiari o dei disabili a carico
Indicare il codice fiscale del figlio successivo al primo o dell’altro familiare
fiscalmente a carico ricavabile dal tesserino rilasciato dall’amministrazione
finanziaria.
N.B.
Analogamente a quanto detto per il coniuge, se il reddito complessivo del figlio
o altro familiare supera il limite di euro 2.840,51, il dichiarante perde il
diritto all’intera deduzione, qualunque sia il momento dell’anno in cui viene
superato tale limite.
N.B. Il
codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere scritto
comunque, anche se non si fruisce delle relative detrazioni, che invece sono
attribuite interamente ad un altro soggetto.
N.B.
I figli e altri familiari non fiscalmente a carico di nessun contribuente, a
differenza del coniuge, non dovranno essere indicati nel presente quadro.
N.B. La
prestazione nel corso del 200.. del servizio militare di leva da parte del
familiare non fa perdere il diritto alle detrazioni se ne ricorrono le
condizioni.
Nel caso in cui il servizio militare di leva comporti il possesso, nel corso
dell’anno, di un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, il familiare non
è considerato fiscalmente a carico (p.e. servizio prestato nell’Arma dei
Carabinieri, come A.U.C ).
Mesi a carico (figli e altri familiari)
Indicare, il numero dei mesi dell’anno (da 1 a 12) durante i quali il figlio
successivo al primo o il familiare è stato effettivamente a carico e per il
quale spetta la deduzione. Scrivere “12” se il familiare è stato a carico per
tutto il 200..; se, invece, è stato a carico solo per una parte del 200..
scrivere il numero dei mesi corrispondenti.
Per la determinazione del numero dei mesi da indicare nella presente casella si
dovrà considerare (per intero) il mese in cui si è verificato l’evento che ha
fatto sorgere (p.e. nascita del figlio, adozione, ...) o venir meno (p.e.
decesso, matrimonio, ...) il diritto alla deduzione per il figlio o altro
familiare.
Esempi.
In caso di figlio nato il 31 marzo 2004, il dichiarante deve indicare “10” nella
Casella “Mesi a carico”.
Il figlio successivo al primo o altro familiare che possiede redditi per euro
2.995,45, percepiti totalmente nel mese di dicembre, pur avendo superato il
limite di euro 2.840,51, solo nell’ultimo mese, è da considerarsi comunque non a
carico. Quindi non deve essere indicato nel quadro.
N.B.
L’omessa indicazione dei mesi per i quali spetta la deduzione, diversamente a
quanto previsto per il coniuge, è considerato un errore formale e non consente
al soggetto che presta assistenza fiscale di liquidare le imposte.
Minore di 3 anni
Indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il figlio a carico
successivo al primo ha un’età inferiore a 3 anni.
Esempi.
Per un figlio che ha compiuto 3 anni il 25 marzo 2004, indicare “3”. Per un
figlio nato il 20 aprile 2004, nella casella scrivere “9”.
La
deduzione per il figlio a carico successivo al primo va suddivisa tra entrambi i
genitori, anche se separati, in proporzione all’effettivo onere sostenuto da
ciascuno. La deduzione per il figlio a carico successivo al primo può essere
ripartita discrezionalmente tra i genitori in modo da consentirne pienamente
l’utilizzo. Ne consegue che se un genitore fruisce del 100% della deduzione
l’altro genitore non può fruirne.
N.B. Se
il contribuente non fruisce delle detrazioni per un figlio o un altro familiare
a carico, in quanto attribuite interamente ad un altro soggetto, indicare “0”
nella casella “percentuale”.
Per i casi in cui la deduzione per figli a carico spetta per intero (100%) ad
uno solo dei genitori e la deduzione del primo figlio è pari a quella del
coniuge si rimanda alla “casella 27”.
N.B. Se
per il primo figlio spetta la deduzione per coniuge a carico per un periodo
inferiore all’intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta
la deduzione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la deduzione come
coniuge.
Se si è barrata la casella “A”.
Indicare la percentuale di spettanza della deduzione, nel caso in cui essa
spetti a più soggetti, in proporzione all’effettivo onere sostenuto da ciascuno.
N.B. La
deduzione per gli altri familiari a carico va suddivisa fra i contribuenti che
sono obbligati al loro mantenimento.
N.B. Se
come relazione di parentela è stata barrata la casella “A”, per potere liquidare
l’imposta, non può essere indicata la lettera “C” nella presente casella.
L’importo della deduzione per il primo figlio, per i figli successivi al primo e
per l’altro familiare a carico spettante per l’intero anno, varia in base alla
percentuale indicata nella presente tabella.

TABELLA DEDUZIONI PER FIGLI A CARICO
(vedere istruzioni a parte)

REDDITI FONDIARI (TERRENI E FABBRICATI)
Redditi dei terreni - Indicazioni Generali
Devono dichiarare i redditi da terreni compilando il quadro “A” “Redditi dei
terreni” i contribuenti che possiedono redditi derivanti da terreni situati nel
territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con
attribuzione di rendita, a titolo di:
• proprietà;
• usufrutto (diritto di godere del terreno di proprietà altrui);
• altro diritto reale (enfiteusi, uso).
Nonché i contribuenti:
• affittuari che esercitano l’attività agricola nei fondi condotti in affitto;
• associati in caso di conduzione associata;
• soci di società personale semplice;
• partecipanti dell’impresa familiare o titolari d’impresa agricola individuale
non in forma di impresa familiare che conducono il fondo
.
Non devono dichiarare redditi di terreni i contribuenti:
• possessori di terreni a titolo di nuda proprietà, cioè coloro che hanno
concesso l’immobile in usufrutto, uso o enfiteusi ad altra persona. I redditi
relativi a questi terreni rientrano nel reddito complessivo del titolare del
diritto reale di godimento;
• possessori di terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani (ad
esempio, giardini di villette , aree verdi condominiali);
• possessori di terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui
conservazione è riconosciuta dal Ministero per i Beni e le attività Culturali di
pubblico interesse, dalla cui utilizzazione non deriva al possessore alcun
reddito per l’intero anno. Tale improduttività di reddito deve essere denunciata
all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, ove istituito, o delle imposte dirette,
entro tre mesi dalla data del suo inizio in cui la proprietà è stata
riconosciuta di pubblico interesse.
Non devono compilare il Quadro A “Redditi dei terreni” i contribuenti:
• possessori di terreni dati in affitto per usi non agricoli. In tal
caso, trattandosi di terreni che danno luogo a redditi diversi, dovrà essere
compilato il Quadro D “Redditi diversi”, rigo 4;
• possessori di terreni situati all’estero. Anche in questo caso, trattandosi di
terreni che danno luogo a redditi diversi, dovrà essere compilato il Quadro D
“Redditi diversi”, rigo 4.
N.B.
I possessori di terreni utilizzati quali beni strumentali nell’esercizio di
specifiche attività commerciali da parte del possessore non possono dichiarare i
relativi redditi con il modello 730. Trattandosi, infatti, di redditi d’impresa
dovrà essere compilato il Modello Unico 2005.
Redditi dei fabbricati - Indicazioni Generali
Devono compilare il quadro B “Redditi dei fabbricati” i contribuenti
possessori di fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono
essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano, a
titolo di:
• proprietà;
• usufrutto (diritto di godere del fabbricato di proprietà altrui);
• altro diritto reale, per esempio, se effettivamente esercitato, il diritto di
abitazione, cioè il diritto di abitare in una casa limitatamente ai bisogni
propri e della propria famiglia. Spetta ad esempio al coniuge superstite ai
sensi dell’art.540 del c.c. ed al coniuge separato legalmente, (è esclusa la
separazione di fatto). Il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze
della casa adibita ad abitazione principale.
N.B.
Il diritto di abitazione fa sorgere l’obbligo di dichiarare la rendita del
fabbricato solo se il diritto predetto viene effettivamente esercitato.
Altrimenti l’obbligo della dichiarazione torna a far carico sul proprietario.
• assegnatari di alloggi soci di cooperative edilizie (non a proprietà indivisa)
anche se non ancora titolari di mutuo individuale;
• assegnatari di alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di
Enti (es. IACP, ex INCIS, ecc.).
N.B.
Possono compilare il quadro B “Redditi dei fabbricati” i soci di società
semplici e di società ad esse equiparate di cui all’art. 5 del Tuir che
producono reddito di fabbricati. Essi si devono comunque limitare alla
compilazione della colonna 1 “Rendita catastale”, in cui indicheranno il reddito
imponibile, e della colonna 2 “Utilizzo”, in cui dovranno indicare il codice
“7”.
N.B. I locali per la portineria, l’alloggio del
portiere e per gli altri servizi oggetto di proprietà condominiale cui è
attribuibile un’autonoma rendita catastale devono essere dichiarati dal singolo
condomino solo se la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unità
immobiliare è complessivamente superiore a euro 25,82. L’esclusione non si
applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.
Non devono dichiarare redditi da fabbricati i
contribuenti:
• possessori di fabbricati a titolo di nuda proprietà, cioè coloro che
hanno concesso l’immobile in usufrutto o sui quali altri contribuenti esercitino
il diritto di abitazione. I redditi relativi a questi immobili rientrano nel
reddito complessivo del titolare del diritto reale di godimento (usufruttuario,
coniuge superstite o separato) e quindi devono essere dichiarati da quest’ultimo;
• possessori di costruzioni rurali ad uso abitativo, appartenenti al possessore
o all’affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi
agricoli. Le unità immobiliari che sulla base delle norme in vigore non hanno i
requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in
assenza di quella definitiva, la rendita presunta;
N.B. Per
ulteriori precisazioni sulle costruzioni rurali si rimanda al paragrafo omonimo.
N.B. Vanno dichiarate, non essendo
considerate costruzioni rurali, e quindi produttive di reddito di fabbricati, le
unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile)
e A/8 (abitazioni in villa), e quelle aventi caratteristiche di lusso.
• le costruzioni strumentali alle attività agricole, comprese quelle destinate
alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla
custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la
coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all’agriturismo;
• le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le
quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro,
risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo
di validità del provvedimento, durante il quale l’unità immobiliare non deve
essere comunque utilizzata;
• possessori di immobili completamente adibiti a sedi (aperte al pubblico) di
musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche dalla cui utilizzazione non
deriva al possessore alcun reddito per l’intero anno. Tale improduttività di
reddito deve essere denunciata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, ove
istituito, o delle imposte dirette, entro tre mesi dalla data del suo inizio;
• possessori di unità immobiliari destinate esclusivamente all’esercizio del
culto nonché i monasteri di clausura, se non sono oggetto di locazione, e le
loro pertinenze.
N.B.
Il contribuente possessore di fabbricati situati all’estero è tenuto, ai sensi
dell’art. 70 del Tuir, DPR 22 Dicembre 1986, n. 917, ad indicare nel rigo D4
(redditi diversi) del Mod. 730/200... l’ammontare del reddito risultante dalla
valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente
riconosciute, se nello Stato estero gli immobili sono tassabili mediante
applicazione di tariffe d’estimo o in base a criteri similari. In questo caso
spetta il credito d’imposta ai sensi dell’art. 165 del Tuir.
Se l’immobile non è soggetto ad imposizione nello Stato di ubicazione non deve
essere dichiarato, a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun
reddito.
Costruzioni rurali
Tali costruzioni non vanno dichiarate in quanto il loro reddito è già compreso
in quello catastale del terreno, semprechè vengano soddisfatti
contemporaneamente i seguenti requisiti:
• il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di
proprietà o di altro diritto reale sul terreno, o dall’affittuario del terreno o
dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l’immobile è asservito o
dai familiari conviventi a loro carico o dai soggetti titolari di trattamenti
pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura, ivi
compresi quelli di reversibilità, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini
previdenziali;
• l’immobile deve essere utilizzato come abitazione dai soggetti sopra indicati
o da dipendenti che esercitano attività agricole nell’azienda, a tempo
indeterminato o a tempo determinato (se assunti per più di cento giorni), o
dalle persone addette all’attività di alpeggio in zone di montagna;
• il terreno a cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso
Comune o in Comuni confinanti e deve avere superficie non inferiore a 10.000
metri quadrati; se il terreno è utilizzato per colture specializzate (serra,
funghicoltura o altra coltura intensiva) o è ubicato in un comune montano dovrà
avere una superficie di almeno 3.000 metri quadrati;
• il volume di affari derivante dalla attività agricola del soggetto che ha
condotto il fondo nell’anno 2004 deve essere superiore alla metà del suo reddito
complessivo per il 2004 (esclusi i trattamenti pensionistici corrisposti a
seguito di attività agricole). Se si tratta di un terreno ubicato in un comune
montano, il volume di affari dovrà risultare superiore a un quarto del reddito
complessivo del soggetto che ha condotto il fondo (esclusi i trattamenti
pensionistici corrisposti a seguito di attività agricole);
• i fabbricati ad uso abitativo non devono avere le caratteristiche di lusso o
le caratteristiche di unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie
catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile) e A/8 (Abitazioni in ville).
In
caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone, i requisiti
devono essere posseduti da almeno una di esse.
Se sul terreno esistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di
ruralità devono essere soddisfatti da ciascun immobile.
Nel caso in cui più unità abitative siano utilizzate da più persone deve essere
rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadri
per abitante oppure di 20 metri quadri per ogni abitante oltre il primo.
N.B. Le
costruzioni non utilizzate che hanno i requisiti per essere considerate rurali,
non si considerano produttive di reddito da fabbricati. Il mancato utilizzo deve
essere comprovato da autocertificazione effettuata nei modi e nei termini
previsti dalla legge. L’autocertificazione deve attestare l’assenza di
allacciamenti alle reti dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas.
QUADRO A - REDDITI DEI TERRENI
Questo quadro deve essere compilato da tutti coloro che possiedono a
titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel
territorio dello stato che sono o devono essere iscritti in catasto con
attribuzione della relativa rendita.
Gli importi dei redditi dominicale e agrario di ogni singolo terreno, da
inserire nel Mod. 730/2005 possono essere così recuperati:
• dalle visure catastali rilasciate dall’Ufficio del Catasto competente per
territorio. Se la partita catastale comprende sia particelle situate in terreni
montani o nelle zone agricole svantaggiate, sia particelle diverse, devono
essere compilati righi distinti, per poter indicare nella casella 45, in
corrispondenza delle particelle interessate, il relativo codice dei casi
particolari;
• dal rogito d’acquisto;
• da dichiarazioni di successione;
• da precedenti dichiarazioni dei redditi Mod. 730 o Unico laddove sia stato
compilato il Quadro A “Redditi dei terreni”.
Reddito dominicale
Indicare il valore del reddito dominicale calcolato secondo le tariffe
d’estimo.
Il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito medio
ordinario riferibile alla proprietà derivante dal terreno attraverso l’attività
agricola.
Deve essere indicato il reddito dominicale per intero (al 100%) anche se il
terreno è posseduto per una percentuale inferiore (per esempio per il 50%).
Il reperimento dei valori del reddito dominicale è possibile mediante visura
catastale se la coltura praticata corrisponde a quella risultante dal catasto.
Altrimenti bisogna applicare la tariffa d’estimo media attribuibile alla qualità
di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa.
Per i terreni censiti, i valori del reddito dominicale sono desumibili anche dal
rogito (atto notarile) relativo all’acquisto.
Il dato può essere recuperato anche da dichiarazioni dei redditi di anni
precedenti laddove sia stato compilato il Quadro A “Redditi dei terreni”/ RA
Mod. Unico.
N.B. Per
coloro che si sono avvalsi delle disposizioni per la regolarizzazione delle
società in agricoltura (di fatto o irregolari e semplici), si rimanda al
paragrafo “Società semplici e imprese familiari in agricoltura”.
N.B.
Il reddito dominicale deve essere indicato al netto della rivalutazione dell’80%
che sarà calcolata dal soggetto che presta assistenza fiscale (CAF, datore di
lavoro o ente pensionistico).
N.B. Se il reddito
dominicale è rilevato dalla colonna 1 del quadro RA dell’UNICO 200.., il
contribuente deve depurare l’importo dalla rivalutazione dell’80% calcolata nel
200.. dividendo lo stesso per 1,80.
N.B. Il
reddito dominicale deve essere indicato solamente con il titolo 1, 2, 3, 5, 6,
7. Non deve essere indicato con il titolo 4.
Titolo
Si deve indicare uno dei codici corrispondenti ai seguenti casi:
1. proprietario del terreno;
2. proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di
determinazione del canone (regime vincolistico);
3. proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di
determinazione del canone;
4. conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
5. socio di società semplice;
6. partecipante dell’impresa familiare agricola diverso dal titolare;
7. titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare.
N.B. Se
il proprietario del terreno è anche il titolare dell’impresa agricola
individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato
indifferentemente il codice 1 o 7, ovvero 4 o 7.
N.B. E’
un dato obbligatorio. L’omissione del titolo non consente di liquidare
l’imposta.
Reddito agrario
Indicare il valore del reddito agrario calcolato secondo le tariffe
d’estimo. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio
ordinario del terreno imputabile al capitale di esercizio e al lavoro di
organizzazione impiegati nell’esercizio di attività agricole.
Deve essere indicato il reddito agrario per intero (al 100%) anche se il terreno
è posseduto per una percentuale inferiore (per esempio per il 50%).
Il reperimento dei valori del reddito agrario è possibile mediante visura
catastale se la coltura praticata corrisponde a quella risultante dal catasto.
Altrimenti bisogna applicare la tariffa d’estimo media attribuibile alla qualità
di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa.
Per i terreni censiti i valori del reddito agrario sono desumibili anche dal
rogito (atto notarile) relativo all’acquisto.
Il dato può essere recuperato anche da dichiarazioni dei redditi di anni
precedenti.
N.B. In
caso di conduzione associata (caso particolare 3) deve essere indicata la quota
di reddito agrario relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di
durata del contratto.
Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto sottoscritto da tutti gli
associati, altrimenti la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.
Il reddito dominicale, in questo caso, non deve essere indicato.
Esempio.
In caso di reddito agrario dell’intero terreno pari a € 52 e una percentuale di
partecipazione del 20%, si deve indicare € 10.
N.B. Gli
affittuari che esercitano l’attività agricola nei fondi condotti in affitto
dovranno compilare solo la colonna relativa al reddito agrario che dovrà essere
dichiarato a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.
N.B. In
caso di società semplici costituite per l’esercizio in forma associata di
attività agricola (titolo 5 nella casella 40), la cui attività e i cui redditi
sono compresi nei limiti di cui all’art. 32 del Tuir di seguito riportato, i
soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili che si presumono
proporzionali al valore dei conferimenti se non risultano determinate dall’atto
pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo
d’imposta.
Esempio.
In caso di reddito agrario dell’intero terreno pari a € 52 e una percentuale di
partecipazione agli utili del 40%, si deve indicare € 21.
N.B.
Il socio di società semplice, partecipante dell’impresa familiare o titolare
d’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare che conduce il
fondo (titolo 5, 6, 7 nella casella 40), che non possiede il terreno a titolo di
proprietà, usufrutto, enfiteusi o altro diritto reale, deve dichiarare solo il
reddito agrario.
N.B. Per
coloro che si sono avvalsi delle disposizioni per la regolarizzazione delle
società in agricoltura (di fatto o irregolari e semplici), si rimanda al
paragrafo “Società semplici e imprese familiari in agricoltura”.
N.B. Il
reddito agrario deve essere indicato al netto della rivalutazione del 70% che
sarà calcolata dal soggetto che presta assistenza fiscale (CAF, datore di lavoro
o ente pensionistico).
N.B. Se
il reddito agrario è rilevato dalla colonna 3 del quadro RA dell’UNICO 200.., il
contribuente deve depurare l’importo dalla rivalutazione del 70% calcolata nel
2004, dividendo lo stesso per 1,70.
N.B.
Il reddito agrario deve essere indicato solamente con i titoli 1, 4, 5, 6 o 7.
Non deve essere indicato con i titoli 2 o 3.

ATTIVITA' AGRICOLA (art. 35 Tuir)
Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate
attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla
funghicoltura;
b) l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal
terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di
strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla
produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione
insiste;
c) le attività di cui al terzo comma dell’art. 2135 del codice civile dirette
alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell’allevamento di
animali con riferimento ai beni individuati, ogni due anni (e tenuto conto dei
criteri di cui al comma 1) con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze su proposta del ministro delle politiche agricole e forestali.
N.B.
Qualora le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedano i limiti stabiliti,
la parte di reddito imputabile all’attività eccedente è considerata reddito
d’impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I
del T.U.I.R. e pertanto non può essere presentato il modello 730.
N.B. Con
riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali, si fa presente
che per verificare la condizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo
della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla
superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non a
quella coperta dalla struttura. Pertanto nel caso in cui il suolo non venga
utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario solo le produzioni
svolte su non più di due ripiani o bancali.
Va indicato il periodo di possesso espresso in giorni (365 per l’intero anno)
durante il quale il terreno è stato posseduto dal dichiarante.
Esempio.
Se il terreno fosse stato ceduto dal dichiarante il 20 febbraio 2004, si deve
indicare “51” (31 giorni di gennaio sommati a 20 giorni di febbraio).
N.B. E’
un dato obbligatorio. L’omissione dell’indicazione dei giorni di possesso non
consente di liquidare l’imposta.
Va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100% se il terreno è
posseduto per intero) al fine di individuare l’entità di reddito attribuibile al
dichiarante in ragione della parte dell’immobile posseduta.
N.B.
E’ un dato obbligatorio. L’omissione della percentuale di possesso non consente
di liquidare l’imposta.
Canone d’afitto in regime vincolistico
In caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione
del canone (titolo 2) nella presente casella deve essere indicato l’ammontare
del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo indicato nella
casella “Giorni di possesso”.
Deve essere indicato il canone d’affitto per intero (al 100%) anche se si è
proprietari del terreno per una quota inferiore (per esempio per il 50%).
N.B.
E’ ammesso solo in presenza del codice “2” nella casella del titolo. L’omissione
del valore del canone d’affitto in presenza del titolo “2”, ovvero,
l’indicazione del canone d’affitto in presenza degli altri titoli (“1”, “3”,“4”,
“5” , “6” o “7”) non consente la liquidazione dell’imposta.
Casi particolari
Riportando i codici sottoelencati, vanno evidenziati nella colonna 7 i
seguenti casi particolari:
1) mancata coltivazione, neppure in parte, per un’intera annata agraria e per
cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per
almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali;
rientrano in quest’ipotesi i casi di ritiro di seminativi dalla produzione,
sempreché i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente
incolti per l’intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con
altra diversa coltivazione;
2) perdita per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo
nell’anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all’Ufficio del Territorio
(ex ufficio tecnico erariale) l’evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui
si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15
giorni prima dell’inizio del raccolto;
terreno in conduzione associata;
3) terreno concesso in affitto nel 2004 per usi agricoli a giovani che non hanno
ancora compiuto i quaranta anni aventi la qualifica di coltivatore diretto o di
imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche
entro dodici mesi dalla stipulazione del contratto di affitto, purché la durata
del contratto stesso non sia inferiore a cinque anni;
N.B. Per
coloro che si sono avvalsi delle disposizioni per le agevolazioni sopra citate,
identificate dal caso particolare “4”, si rimanda al paragrafo “Agevolazioni
imprenditoria giovanile in agricoltura”.
se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al codice 1 e al codice 4;
se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al codice 2 e al codice 4.
N.B.
I casi particolari “1-2-3” sono ammessi solo se sono stati esposti i codici
“1”,“4” o “7” nella casella del titolo.
Il caso particolare “4” è ammesso solo se sono stati esposti i codici “2” e “3”
nella casella del titolo.
L’indicazione di casi particolari in condizioni differenti da quelle
precedentemente indicate non consente di liquidare le imposte.
Continuazione - collegamento righi
Barrare la casella di colonna 8 per indicare che si tratta del medesimo
terreno del rigo precedente, nel caso in cui occorra compilare più righi per le
diverse situazioni che si verificano per lo stesso terreno.
Può infatti accadere che durante l’anno si siano verificate situazioni diverse
relativamente allo stesso terreno (variazione quota di possesso, variazione del
titolo, ...). Pertanto, questo terreno deve occupare più righi del quadro, uno
per ogni singola situazione, indicando nella casella “Periodo di possesso” il
numero dei giorni corrispondente a ciascuna di esse.
N.B. La somma dei giorni di possesso dei diversi
righi occupati dallo stesso terreno non deve superare 365.
N.B. Nelle ipotesi in cui la percentuale di
possesso del reddito dominicale sia diversa da quella del reddito agrario
occorre compilare due distinti righi, senza barrare la casella di colonna 8
(quando, ad esempio, solo una parte del terreno è concessa in affitto e in
alcune ipotesi indicate nel paragrafo “Società semplici e imprese familiari in
agricoltura”).
Società semplici e imprese familiari in agricoltura
Società semplici
Le società semplici operanti in agricoltura, ai fini della dichiarazione dei
redditi, compilano il Modello Unico 2005 Società di persone ed equiparate,
indicando il reddito agrario del terreno in conduzione e il reddito dominicale,
qualora ne siano anche proprietarie.
N.B. Il
socio che intende avvalersi dell’assistenza fiscale, compila il modello 730
indicando nel quadro A la quota di spettanza risultante dal Mod. Unico 200..
Società di persone ed equiparate per il reddito agrario e, qualora i terreni
siano in proprietà, la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale
(indicando il codice 5 nella casella “Titolo”).
Imprese familiari
In presenza di costituzione di impresa familiare avvenuta non oltre il 31
dicembre 1998 con le modalità previste dall’art. 5, comma 4, del D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, il titolare della medesima impresa non può avvalersi
dell’assistenza fiscale, ma è tenuto a presentare il modello UNICO 2005 Persone
fisiche indicando la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto
risulta dall’atto di costituzione dell’impresa familiare e la propria quota per
quanto concerne il reddito dominicale. Nella stessa dichiarazione provvede ad
imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla
base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell’impresa familiare,
nonché ad attestare che le quote stesse sono proporzionate alla quantità del
lavoro effettivamente prestato nell’impresa, in modo continuativo e prevalente,
nel periodo di imposta.
N.B. Gli
altri componenti l’impresa familiare, diversamente dal titolare, possono
presentare il mod.730 indicando nel quadro A la quota di spettanza del reddito
agrario, nel limite non eccedente il 49%, oltre la propria quota di proprietà
per quanto riguarda il reddito dominicale (indicando il codice 6 nella casella
“Titolo”).
Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura
L’articolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, prevede che
non si applichi, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei
redditi dominicali ed agrari (previste rispettivamente nella misura dell’80% e
del 70%) per i periodi d’imposta durante i quali i terreni siano concessi in
affitto per usi agricoli, con contratti di durata non superiore a cinque anni, a
giovani che:
• non abbiano ancora compiuto quaranta anni;
• abbiano la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo
principale o che acquisiscano una di tali qualifiche entro dodici mesi dalla
stipula del contratto di affitto.
Si
precisa che :
• per i contratti d’affitto stipulati a partire dal 6 gennaio 1999 (data di
entrata in vigore della L. 441 del 1998) questa agevolazione spetta a partire
dal periodo d’imposta in cui sono stipulati fino a quello di scadenza del
contratto stesso;
• per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata almeno per
5 anni, l’agevolazione si applica dal periodo d’imposta 1999;
• per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata inferiore
ai 5 anni, l’agevolazione spetta a decorrere dal periodo d’imposta in cui il
contratto è eventualmente rinnovato a condizione che:
1
l’affittuario non abbia compiuto quaranta anni alla data del 6 gennaio 1999;
2 l’affittuario possegga la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore
agricolo a titolo principale al momento del rinnovo o la acquisisca entro dodici
mesi da tale data;
3 la durata del contratto rinnovato non sia inferiore a cinque anni.
Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale ai
fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve
accertare l’acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore
agricolo dell’affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.
Sintetizzando:
• Il reddito dominicale (col. 1) deve essere presente con i titoli “1 ”,
“2” “3”, “5”, “6”, e “7” se maggiore di € 0,50. Non deve essere presente con il
titolo 4.
• Il reddito agrario (col.3) deve essere presente con i titoli “1”, “4”, “5”,
“6” e “7” se maggiore di € 0,50. Non deve essere presente con i titoli 2 e 3.
• Il canone d’affitto in regime vincolistico deve essere presente col titolo
“2”.
• I casi particolari “1”, “2” e “3” possono essere presenti solo con i titoli “1
”, “4” e “7”.
• Il caso particolare “4” può essere presente solo con i titoli “2” e “3”.
Ciascun rigo del quadro deve essere utilizzato per un singolo terreno o gruppo
di terreni di una stessa partita catastale ad eccezione del caso in cui la
percentuale di possesso relativa al reddito dominicale sia diversa da quella
relativa al reddito agrario.
Può succedere inoltre che durante l’anno si siano verificate situazioni diverse
relativamente allo stesso terreno (variazione quota di possesso, variazione del
codice del titolo, ...). Anche in questi casi lo stesso terreno deve occupare
più righi del quadro, uno per ogni singola situazione, indicando nella colonna
Periodo di possesso il corrispondente numero di giorni. Caratteristica comune a
fattispecie di questo tipo è che la somma dei periodi di possesso dei terreni
indicati su più righi (righi collegati) non può superare i 365 giorni.

QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI
Indicazioni Generali
Questo quadro deve essere compilato da tutti coloro che possiedono a titolo di
proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio
dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di
rendita.
I soggetti sopra indicati dovranno indicare ogni singolo fabbricato posseduto a
partire dal rigo B 1.
Rendita catastale
Indicare il valore della rendita catastale calcolata secondo le tariffe
d’estimo.
Deve essere indicato il valore per intero (al 100%) anche se il fabbricato è
posseduto per una quota inferiore (per esempio per il 50%).
Il reperimento dei valori della rendita catastale è possibile mediante visura
catastale. Per i fabbricati censiti, il valore della rendita catastale è
desumibile anche dal rogito (atto notarile) relativo all’acquisto. Per i
fabbricati non censiti, si deve indicare la rendita catastale presunta. Qualora
le rendite dei fabbricati siano state aggiornate, indicare la nuova rendita.
N.B.
La notifica della rendita catastale definitiva ha effetto a partire dal periodo
d’imposta in cui è stato comunicato il nuovo valore, come specificato dalla
circ. min. 95 del 12/05/2000. Di conseguenza la notifica della rendita catastale
definitiva che perviene nel mese di gennaio 2005. ha effetto con riferimento al
periodo d’imposta 2005, da dichiarare nel mod. 730/2006. Al momento della
presentazione del 730/200.. il contribuente dovrà indicare ancora la rendita
presunta.
Il dato può essere reperito anche da dichiarazioni dei redditi di anni
precedenti.
N.B. La
rendita deve essere esposta al netto della rivalutazione del 5% che verrà
calcolata dal soggetto che presta assistenza fiscale (Caf, datore di lavoro o
ente pensionistico).
N.B.
Se il valore della rendita catastale viene rilevato dal quadro RB (Redditi dei
fabbricati) del Mod. Unico 200.., l’importo di colonna 1 va indicato al netto
della suddetta rivalutazione operata in sede di compilazione del Modello Unico
200... Occorre quindi dividere il dato indicato sul mod. Unico per 1,05.
N.B.
Nel caso di unità immobiliare tenuta a disposizione (codice di utilizzo “2”), il
valore da esporre non deve essere aumentato di 1/3 come previsto per la
determinazione dell’imponibile. Tale maggiorazione viene effettuata dal soggetto
che presta assistenza fiscale (Caf, datore di lavoro o ente pensionistico).
N.B.
Per la c.d. “prima casa” e le relative pertinenze è prevista la deduzione
totale, con la conseguente esclusione dell’assoggettamento ad Irpef. La
deduzione è rapportata alla quota di possesso e al periodo dell’anno durante il
quale l’immobile è stato adibito ad abitazione principale.
Il contribuente deve comunque indicare sempre nel quadro B il valore della
rendita catastale dell’abitazione principale e delle sue pertinenze; la
deduzione sarà operata dal soggetto che presta assistenza fiscale (Caf, datore
di lavoro o ente pensionistico).
N.B. I
soci di società semplici e di società ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5
del Tuir che producono reddito di fabbricati, dopo aver indicato il reddito
imponibile in questa colonna, devono indicare il codice “7” nella colonna 2
“utilizzo” e lasciare in bianco le successive caselle del rigo.
N.B.
I locali per la portineria, l’alloggio del portiere e per gli altri servizi
oggetto di proprietà condominiale cui è attribuibile un’autonoma rendita
catastale devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di
reddito a lui spettante per ciascuna unità immobiliare è complessivamente
superiore a euro 25,82. L’esclusione non si applica per gli immobili concessi in
locazione e per i negozi.
N.B.
Può capitare che la stessa unità abitativa figuri in catasto composta da due
diverse partite catastali (ad es., quando si è proceduto all’unificazione di due
appartamenti). In questo caso è opportuno richiedere all’Ufficio del Catasto la
correzione di questa situazione mediante l’unione delle due partite in una unica
e, in sede di dichiarazione dei redditi, operare come se tale unificazione fosse
già avvenuta, indicando la rendita presunta.
N.B.
E’ un dato obbligatorio con qualsiasi codice di utilizzo. L’omissione di questo
dato non consente di liquidare le imposte. Tuttavia, in presenza del caso
particolare “3” può non essere indicato.
La rendita presunta
Quando il fabbricato non risulta censito e, nonostante l’avvenuta
presentazione della prescritta denuncia, non è ancora stata attribuita la
rendita, il contribuente dovrà indicare la rendita presunta.
Per determinare la rendita presunta si dovrà far riferimento a fabbricati
similari già censiti esistenti nella stessa zona, costituita da più comuni
aventi caratteristiche socio economiche e infrastrutturali omogenee, ovvero
stessa zona censuaria, costituita da una porzione di territorio dello stesso
comune (per esempio a Milano esistono tre zone censuarie).
I fabbricati censiti sono raggruppati in cinque gruppi di categorie catastali
(A, B, C, D, E) che individuano la destinazione ordinaria dell’immobile.
Una volta stabilita la categoria di appartenenza dell’unità immobiliare da
dichiarare si deve, facendo sempre riferimento a fabbricati similari,
individuare la classe di merito a cui corrisponde una determinata tariffa
d’estimo.
Moltiplicando tale valore per la consistenza dell’unità immobiliare (numero di
vani per gli immobili di categoria del gruppo A, numero di metri cubi per le
categorie del gruppo B e numero di metri quadrati per le categorie del gruppo C)
si ottiene la rendita catastale.
La regola pratica per la determinazione della rendita presunta consiste nel
dividere la rendita del fabbricato censito di riferimento per la sua
consistenza. Moltiplicando il valore della rendita unitaria così ottenuto
per la consistenza dell’unità non censita, verrà determinato l’importo della
rendita presunta da dichiarare.
Immobili inagibili
Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati,
pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e
tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare
una procedura catastale volta a fare risultare la mancanza dei requisiti che
determina l’ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad
ottenere la variazione dell’accertamento catastale.
Tale procedura consiste nell’inoltro all’ufficio del Territorio (ex ufficio
tecnico erariale) di una denuncia di variazione, corredata dall’attestazione
degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31
gennaio, con effetto per l’anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli
anni successivi.
Questo naturalmente, a condizione che l’unità immobiliare non sia di fatto
utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il
valore 3 nella casella relativa ai casi particolari, devono dichiarare la nuova
rendita attribuita dall’ufficio del Territorio e, in mancanza, la rendita
presunta.
Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito
di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i
criteri ordinari.
L’obbligo di produrre la denuncia di variazione viene meno qualora l’immobile
sia distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò risulti da
un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l’inagibilità totale
o parziale del fabbricato. Nel caso in cui l’evento calamitoso si sia verificato
nel corso del 2004 è necessario compilare un rigo per il periodo antecedente
alla data dell’evento calamitoso, ed un altro per il periodo successivo.
Riportando il corrispondente codice nella colonna 2, viene dichiarato per
ciascun fabbricato uno dei seguenti tipi di utilizzo:
1.
unità immobiliare utilizzata come abitazione principale;
N.B.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la
possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari |