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    Istruzzioni dichiarazione dei Redditi

 

Cazzulo Rag. Luciano 

Convenzionato con INPS di Alessandria per la trasmissione dei modelli reddituali  RED

Convenzionato con CAF di Alessandria per la trasmissione dei modelli reddituali 730

    ISTRUZIONI UFFICIALI  AGENZIA DELLE ENTRATE     

    ISTRUZIONI UFFICIALI  AGENZIA DELLE ENTRATE Mod 730/2008 Redditi 2007  

       Per avere un riassunto delle presenti istruzioni    ed eventuali aggiornamenti.

 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI


APPROFONDIMENTO ISTRUZIONI GENERALI DEL 730 (utili anche per unico)

 

(ATENZIONE - Importi, detrazioni e deduzioni controllarli sempre con le RECENTI Istruzioni Ufficiali -
in quanto la presente è solo un'approfondimento delle istruzioni generali senza considerare gli importi

che cambiano ad ogni finanziaria).

 

PER SEMPLIFIDARE; Utilizzare la "ricerca in questo sito" per individuare la pagina contenente ciò che volete trovare, poi quando si è nella pagina: "MODIFICA" poi "TROVA" digitare la parola per individuare il punto esatto.

 

N.B.   Precisa e commenta ulteriormente le istruzioni stesse.

 

 

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che sono:
• lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale) o
pensionati;
• soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.);
• soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
• sacerdoti della Chiesa cattolica;
• giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
• soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
N.B.      È fondamentale, per poter utilizzare il modello 730, il requisito dell’occupazione: i lavoratori interessati devono avere in atto, nell’anno relativo alla dichiarazione, un rapporto di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa con un sostituto d’imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio nei termini previsti.
Per questo motivo, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno possono presentare il modello 730:
• al sostituto d’imposta se il rapporto dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio;
• al consulente convenzionato o Caf se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio e il contribuente conosce i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

Possono utilizzare il modello 730,  anche i soggetti che  possiedono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. C-bis) del Tuir, già definiti redditi di collaborazione coordinata e continuativa.
Tuttavia il rapporto di collaborazione deve sussistere nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio e devono essere conosciuti i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.
N.B.           Anche i soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto dei minori e delle persone incapaci possono utilizzare il modello 730, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni sopra indicate.
N.B.           I produttori agricoli possono presentare il modello 730 solo se esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), dell’Irap e dell’Iva.


I redditi che possono essere dichiarati con il Mod. 730
Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito possedute:
• redditi di lavoro dipendente;
• redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
• redditi dei terreni e dei fabbricati;
• redditi di capitale;
• redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
• alcuni dei cosiddetti redditi diversi;
• alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.
• Chi non può utilizzare il Mod. 730


Non possono utilizzare il modello 730 e devono presentare il modello UNICO 200.. Persone fisiche, i contribuenti che nell'anno  hanno posseduto:
• redditi d’impresa anche in forma di partecipazione;
• redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
• redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, rigo D4
(ad es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende).
N.B.           Si ricorda che in base agli artt. 5 e 6 del Tuir, i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e non possono essere dichiarati nel modello 730.


Non possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che:
• devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti d’imposta (Mod. 770 ordinario e semplificato), ad es. imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori “porta a porta”, ecc.;
• non sono residenti in Italia nel 200.. e/o nel 200..;
• devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti;
• nel 200.. percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto (ad es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa, ecc.).
• nel 200.. hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate.


• Chi non è obbligato a presentare la dichiarazione
Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi ha posseduto:
• redditi(terreni, fabbricati, lavoro dipendente, pensione e altri redditi), per i quali non sia obbligatoria la tenuta delle scritture contabili, per un importo complessivamente non superiore a 3.000 euro. Per la determinazione di tale importo non si deve considerare il reddito derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze;
• solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto;
• solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se ha chiesto all’ultimo datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante i precedenti rapporti e quest’ultimo ha effettuato conseguentemente le operazioni di conguaglio;
• solo redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi i contratti a progetto, intrattenuti con uno o diversi sostituti d’imposta, se interamente conguagliati, ad eccezione delle collaborazioni di carattere amministrativo - gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00, nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.000,00, nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
• solo redditi di lavoro dipendente (anche se corrisposti da più soggetti ma certificati dall’ultimo sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
• solo redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00 ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
• solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
• solo redditi esenti:
� pensioni di guerra;
� pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva;
� pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e
assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai
sordomuti e agli invalidi civili;
� sussidi a favore degli hanseniani;
� pensioni sociali;
� le borse di studio corrisposte a studenti universitari;
� le rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte;
� compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un
importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00;
• solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro 28.158,28 o interessi sui conti correnti bancari o postali);
• solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).
N.B.      L’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi sussiste anche nell’ipotesi in cui le addizionali regionale e comunale all’Irpef non siano state trattenute o lo siano state in misura inferiore a quella dovuta.
N.B.      Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che hanno un’imposta lorda corrispondente al reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze e della deduzione prevista all’art. 11 del Tuir, che, diminuita delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute, non supera euro 10,33.
 

La dichiarazione congiunta Mod. 730
La dichiarazione può essere presentata dai coniugi in forma congiunta tramite modello 730 quando :
• non sono legalmente ed effettivamente separati;
• sono in possesso di:
• redditi di lavoro dipendente;
• redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
• redditi dei terreni e dei fabbricati;
• redditi di capitale;
• redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
• alcuni dei redditi diversi;
• alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.
• almeno uno di essi si trova nella condizione di utilizzare il modello 730.
N.B.      La dichiarazione congiunta non può essere presentata nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, né in presenza di dichiarazione presentata per conto dei minori e delle persone incapaci.
Quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell’assistenza fiscale, il modello 730 può essere presentato in forma congiunta al sostituto d’imposta di uno dei due coniugi.
N.B.      Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione ovvero quello scelto per effettuare i conguagli.

 

Quando si presenta
I termini per la presentazione sono:
entro il 2 maggio (infatti il 30 aprile è sabato e il primo maggio è festivo) se il modello è presentato al sostituto d’imposta;
entro il 15 giugno se il modello è presentato al Caf. o Professionisti


Le novità
La dichiarazione dei redditi Mod. 730/2006 presenta delle novità, in particolare:

• la modifica delle aliquote e degli scaglioni di reddito;
• l’introduzione della “deduzione per oneri di famiglia” in sostituzione delle detrazioni per carichi di famiglia
• la possibilità di dedurre dal reddito complessivo le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale e/o familiare.
• l’introduzione di una detrazione d’imposta per spese sostenute per la frequenza di asili nido;
• la possibilità di dedurre dal reddito complessivo erogazioni liberali effettuate a favore di Onlus, associazioni di promozione sociale
e alcune fondazioni e associazioni riconosciute, nonché a favore di enti universitari e di ricerca;
• la possibilità di chiedere l’assistenza fiscale ad un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere
o perito commerciale);
• la possibilità di essere informato direttamente dal Caf o dal professionista abilitato su eventuali comunicazioni dell’Agenzia delle
Entrate relative alla liquidazione della dichiarazione;
• la possibilità di destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche ad una delle
finalità indicate nel successivo capitolo 4-bis “Destinazione del cinque per mille”.

 

Altre istruzioni per la compilazione
Arrotondamenti

Tutti gli importi indicati nella dichiarazione in euro devono essere arrotondati per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite, ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65.
Per semplificare la compilazione, sul modello sono prestampati i due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.
Modelli aggiuntivi
Se lo spazio disponibile nel modello non è sufficiente per i dati che è necessario inserire occorrerà riempire altri modelli, numerandoli progressivamente nell’apposita casella posta in alto a destra nella prima facciata riportando sempre il codice fiscale ed il numero complessivo dei modelli compilati per ciascun contribuente, nella casella posta in basso a sinistra della seconda facciata dell’ultimo modello compilato.
Proventi sostitutivi e interessi
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono.
Rientrano tra gli altri in questa categoria: la cassa integrazione, l’indennità di disoccupazione, la mobilità, l’indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualsiasi tipo e l’assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all’Autorità giudiziaria.
Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei redditi relativi a più anni vanno dichiarate nella sezione VIII “Redditi soggetti a tassazione separata” del quadro F.
Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all’euro
In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno antecedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno, ci si può rivolgere all’Ufficio centrale per l’informazione del contribuente o si può consultare il sito Internet dell’Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it).
Altri redditi da dichiarare con il modello Unico 200.. (Capital gains, investimenti e attività finanziarie all’estero)
I contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale devono presentare anche:
• Il quadro RT del modello Unico 200... persone fisiche
se nel 200..(anno precedente) hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate ed altri redditi diversi di natura finanziaria nel caso in cui non abbiano optato per il regime amministrato o gestito;
• se hanno operato rivalutazioni delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n.448/2001.
N.B.      Possono presentare, ma non sono obbligati, in aggiunta la modello 730 il quadro RT i contribuenti che nel 200.. (anno precedente) hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria ed intendono riportarle negli anni successivi.
• Il quadro RM del modello Unico 200.. persone fisiche:
•  se hanno percepito nel 200..(anno precedente) redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D. Lgs. n.239 1 aprile 1996;
•  se hanno percepito nel 200.(anno precedente).  indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;
• se nel 200.. (anno precedente) hanno provveduto alla rivalutazione dei terreni , ai sensi dell’art.7, legge n.448/2001 ed hanno effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva del 4% sull’importo rideterminato, indipendentemente dalla cessione del terreno;
N.B.      I contribuenti che presentano il modello 730 non possono optare per l’applicazione della tassazione ordinaria per i redditi esposti nel quadro RM del modello Unico 200...
• Il quadro RW del modello Unico 200.. persone fisiche se nel 200.. (anno precedente) hanno detenuto investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria per un valore superiore a 12.500 euro o hanno effettuato trasferimenti da e verso l’estero, attraverso soggetto non residente senza il tramite di intermediari per un ammontare complessivo superiore a 12.500 euro.

N.B.      Il quadro RM e RT e il modulo RW devono essere presentati agli uffici nei modi e nei termini previsti per il modello UNICO 200.. Persone fisiche.
Amministratori di condominio
Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell’assistenza fiscale, oltre al modello 730 devono presentare anche il quadro AC relativo all’elenco dei fornitori del condominio, unitamente al frontespizio del modello UNICO 200... Persone fisiche, nei modi e nei termini previsti per la presentazione di tale modello.
Il controllo del prospetto di liquidazione
Entro il 15 giugno il sostituto d’imposta consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione modello 730-3, con l’indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.
Entro il 30 giugno il Caf consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente, che lo stesso Caf trasmetterà in via telematica all’Amministrazione finanziaria. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf e sono indicati i rimborsi o le trattenute che saranno effettuati dal sostituto d’imposta.
Errori e dimenticanze
Di seguito vengono indicate le modalità con cui è possibile intervenire per correggere il modello 730 nel caso in cui vengano riscontrati degli errori nella compilazione o delle dimenticanze:
> Modello 730 rettificativo
Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale deve darne tempestiva comunicazione allo stesso affinchè questi elabori un modello 730 rettificativo.
In questo caso, il sostituto d’imposta o il Caf devono provvedere alla correzione del modello e rideterminare gli importi a credito o a debito per il soggetto assistito elaborando un nuovo modello 730-3 sul quale sarà barrata la casella relativa al modello 730 rettificativo e nei messaggi dovrà essere data comunicazione al contribuente degli errori riscontrati. Qualora la rettifica effettuata riguardi anche il modello 730 base, dovrà essere rettificata anche la copia del modello di dichiarazione che andrà consegnata all’assistito insieme al nuovo prospetto di liquidazione prima dell’effettuazione del conguaglio di rettifica. Il sostituto d’imposta dovrà provvedere ai conguagli come risultanti dal nuovo modello 730-4 di “rettifica” consegnato in tempo utile dal Caf. Qualora le rettifiche apportate comportino un tardivo versamento di somme dovute, la sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (vedi Ravvedimento operoso) si renderà applicabile nei confronti dell’autore della violazione.
Modello 730 integrativo
Modifiche nei termini
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, può comportarsi come segue:
• presentare entro il 31 ottobre un nuovo modello 730 integrativo, nel quale deve essere barrata l’apposita casella, con la relativa documentazione solo quando l’integrazione comporta un rimborso o un minor debito (ad esempio, oneri non precedentemente indicati). Il sostituto di imposta, come confermato dalla Circolare 11 del18/03/2004, effettua il rimborso risultante dalla dichiarazione integrativa nel mese di dicembre.
N.B.      Il modello 730 integrativo è comunque presentato ad un Caf anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. In questo caso occorre esibire tutta la documentazione.
• presentare un modello UNICO 200.. Persone fisiche sempre in caso di minor debito o maggior credito utilizzando la differenza a credito richiedendone il rimborso.
Nel caso in cui dagli ulteriori elementi emersi si determini un maggior debito o minor credito il contribuente è tenuto obbligatoriamente a presentare il Mod. UNICO ... Persone fisiche pagando direttamente le somme dovute, (compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal Mod. 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta).
Modifiche oltre i termini
Se l’integrazione del Mod 730 è effettuata dopo i termini previsti per la presentazione del Mod. UNICO 200.. Persone Fisiche, il contribuente può rettificare o integrare la dichiarazione presentando, in via telematica o tramite un ufficio postale, una nuova dichiarazione mod. UNICO completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella “Dichiarazione integrativa”.
In particolare, il contribuente può integrare la dichiarazione:
• entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata presentata, per correggere errori od omissioni che originano un maggior debito o un minor credito (art.13 del D. Lgs.472 del 1997). In questo caso il contribuente dovrà procedere al pagamento di una sanzione in misura ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, semprechè la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati ispezioni, verifiche o accertamenti vari;
• entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione per correggere errori od omissioni che originano un maggior debito d’imposta o un minor credito, salva l’applicazione delle sanzioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria (art.2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998);
entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un reddito superiore a quello realmente conseguito o un maggior debito d’imposta o un minor credito (art.2 comma 8 bis del D.P.R. 322 del 1998). In tal caso il credito risultante da questa rettifica può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs.241 del 1997.
N.B.      La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo del sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730, compresi eventuali acconti Irpef.
La sanzione prevista in caso di omesso o insufficiente versamento, pari al 30% dell’importo non versato, è ridotta:
• ad 1/8 (vale a dire al 3,75%), se la regolarizzazione si perfeziona entro 30 giorni dalla data in cui la violazione è stata commessa;
• ad 1/5 (vale a dire al 6%), se la regolarizzazione si perfeziona entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Gli interessi moratori al tasso legale annuo del 2,5% devono essere calcolati con riferimento alle somme pagate in ritardo.
La formula è la seguente:
Capitale (importo tributo) X 2,5 (tasso legale) X n.gg. 36.500
Esempio. Irpef euro 1.032,91 pagata con un ritardo di 20 giorni (nell’anno 2003):
Calcolo degli interessi:
euro 1.032,91 X 2,5 X 20 = euro 1,41 36.500
Calcolo della sanzione:
euro 1.032,91 X 3,75% = euro 38,73
L’imposta dovuta sommata ai relativi interessi e la sanzione sono versati utilizzando il modello F24.
N.B.      Il contribuente non può avvalersi di questo istituto se la violazione è già stata constatata dall’Amministrazione finanziaria e se sono già iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
 

Le operazioni di conguaglio
N.B.      Le istruzioni ministeriali confermano le scadenze previste per lo scorso anno. Di conseguenza si ritiene che, in assenza della consueta circolare che regola le operazioni di conguaglio, possano essere considerate ancora valide le stesse indicazioni riportate nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 11 del 18/03/2004, in attuazione del D.Lgs. n. 490 del 28 dicembre 1998.
Di seguito si riportano le modalità e i termini entro cui devono essere espletate le operazioni di conguaglio come indicate dalla suddetta circolare:
Il sostituto d’imposta deve, a partire dal mese di luglio, sugli emolumenti o sulla rata di pensione corrisposti in tale mese, effettuare i rimborsi Irpef o trattenere le somme o le rate, se è stata richiesta la rateizzazione, dovute a titolo di saldo e primo acconto Irpef, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata.
N.B.      I conguagli dei modelli 730 seguono il principio di cassa. Pertanto eventuali rimborsi o trattenute dovranno essere operati dai datori di lavoro sulle retribuzioni erogate “nel mese di luglio” a prescindere dal periodo di competenza a cui tali retribuzioni si riferiscono.
N.B.      Per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai collaboratori coordinati e continuativi, il sostituto d’imposta deve seguire le medesime regole previste per i conguagli ai lavoratori dipendenti.
Per i pensionati le suddette operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).
Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.
In caso, invece di comunicazione tardiva da parte del Caf il conguaglio deve essere effettuato nel primo periodo di paga utile a partire da quello di luglio (Circ. min. 11 del 18/03/2004).
A novembre dovrà essere effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto Irpef sulla dichiarazione dell’anno successivo. Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto Irpef sia effettuata in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché ad esempio, ha molte spese da detrarre e calcola che le imposte da lui dovute dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 30 settembre, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che ritiene dovuto.
A dicembre il sostituto è tenuto ad effettuare il conguaglio a credito risultante dal modello 730 integrativo. Il conguaglio derivante dal modello integrativo può essere effettuato anche da un sostituto d’imposta diverso da quello che ha praticato i conguagli del 730 originario (il sostituto è indicato nella dichiarazione integrativa). Nel caso in cui il dipendente cessi il rapporto di lavoro prima del mese di dicembre (periodo di paga utile al conguaglio) il sostituto è tenuto in ogni caso a effettuare il rimborso mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti nel mese di dicembre.
 

Casi particolari
Cessazione del rapporto di lavoro

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio occorre distinguere tra:
• Conguagli a debito: in tal caso il sostituto d’imposta non effettua le operazioni di conguaglio, ma deve tempestivamente rilasciare al contribuente apposita comunicazione contenente gli importi dovuti (a saldo ed in acconto) risultanti dalle operazioni di liquidazione. Tali importi dovranno essere direttamente versati dall’interessato secondo le modalità e i termini ordinariamente previsti per i versamenti della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (Mod. UNICO 200...).
I contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione (aspettativa, redditi assimilati di cui all’articolo 47, lettera c-bis, del T.U.I.R.), possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l’applicazione dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l’anno d’imposta.
• Conguagli a credito: in tal caso il sostituto è tenuto all’effettuazione del conguaglio a credito, operando quindi i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e i tempi ordinariamente previsti semprechè la presentazione della dichiarazione sia avvenuta in vigenza del rapporto di lavoro. Tale credito sarà percepito dal lavoratore con le modalità normalmente utilizzate dal sostituto per corrispondere ai propri dipendenti cessati eventuali emolumenti residui.
Decesso dell’assistito
Il decesso del contribuente fa venire meno l’obbligo per il sostituto d’imposta di effettuare le operazioni di conguaglio:
• se il decesso avviene prima dell’effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito, il sostituto d’imposta dovrà comunicare agli eredi l’ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che saranno versate dagli eredi secondo i termini e le modalità previsti per la dichiarazione dei redditi presentata dagli eredi;
• nel caso di conguaglio a credito il sostituto comunicherà agli eredi i relativi importi, provvedendo ad indicarli anche nell’apposita certificazione, che gli stessi computeranno nella successiva dichiarazione che dovranno o comunque potranno presentare per conto del de cuius.
In alternativa gli eredi hanno la facoltà di presentare istanza di rimborso all’amministrazione finanziaria.
N.B.      Se il deceduto è un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d’imposta deve comunicare secondo le indicazioni analitiche del modello 730-3.
L’eventuale debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato e su tali somme non vengono applicate le sanzioni per tardivo versamento; l’eventuale credito può essere fatto valere nella successiva dichiarazione.
Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro a un altro
Qualora nel medesimo periodo di imposta intervenga il passaggio di dipendenti da un datore di lavoro a un altro, si ritiene siano ancora applicabili le seguenti istruzioni:
• passaggio di dipendenti da un datore di lavoro a un altro senza interruzione del rapporto di lavoro ad esempio per effetto di fusione, scissione, cessione, conferimento d’azienda: il nuovo datore di lavoro è tenuto a proseguire nelle operazioni di assistenza fiscale iniziate dal precedente sostituto d’imposta;
• passaggio di dipendente da un datore di lavoro a un altro con interruzione del rapporto di lavoro: nell’ipotesi prospettata (ad esempio cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni,  licenziamento, scadenza del termine, ecc.), il nuovo datore di lavoro non ha alcun obbligo di proseguire nelle operazioni di assistenza fiscale iniziate dal precedente datore di lavoro.
La composizione del modello 730


Esaminiamo le diverse parti del modello 730 che saranno approfondite nei successivi capitoli in relazione alle concrete modalità di compilazione del modello stesso.
 

QUADRO DEL MODELLO CONTENUTI


Frontespizio In questa sezione dovranno essere riportati:
- i dati anagrafici e il codice fiscale dei soggetti dichiaranti;
- l’indicazione del coniuge e dei familiari a carico;
- i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio.
A
Terreni Indicare:
- redditi dei terreni che devono essere sempre dettagliati.
B
Fabbricati Indicare:

- redditi dei fabbricati che devono essere sempre dettagliati.
C
Lavoro dipendente:

 In questo quadro vanno indicati:
- i redditi di lavoro dipendente e assimilati per i quali competono le deduzioni;
- i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non competono le deduzioni;
- le ritenute, l’addizionale regionale e comunale.
D
Altri redditi:

In questo quadro vanno indicati:
- i redditi di capitale (utili e altri redditi di capitale);
- i compensi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale;
- i redditi diversi.
E
Oneri e spese:

 Riportare tutti gli oneri e le spese che:
- danno diritto ad una detrazione d’imposta;
- sono deducibili dal reddito complessivo;
- costituiscono spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la
detrazione del 41% o del 36%
F
Altri dati:

 Indicare in questo quadro:
- i versamenti di acconto relativi al 200.. (sez. I);
- le altre ritenute subite (sez.II);
- l’eccedenza Irpef risultante dalla precedente dichiarazione (sez. III);
- il credito per le nuove assunzioni (sez. IV);
- le ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali (sez. V);
- i dati relativi al versamento di saldo ed eventuali acconti (sez. VI);
- i dati relativi a redditi prodotti all’estero (sez. VII);
- i redditi soggetti a tassazione separata (sez. VIII).
730-1

Scheda per la scelta della destinazione dell’ 8 per mille dell’Irpef tra:
- Stato;
- Chiesa Cattolica;
- Unione chiese cristiane avventiste del 7° giorno;
- Assemblee di Dio in Italia
- Unione delle chiese metodiste e valdesi;
- Chiesa evangelica luterana in Italia;
- Unione comunità ebraiche italiane.
730-2

Ricevuta dell’avvenuta consegna del modello che viene rilasciata dal sostituto d’imposta o dal Caf. Nel modello 730-2 viene indicato l’elenco dei documenti esibiti da parte del contribuente e che sono stati utilizzati, in base alle corrette disposizioni normative, per la compilazione o per il controllo del modello.
730-3

E’ il prospetto di liquidazione che viene consegnato al contribuente e che viene completato con i messaggi del soggetto che ha elaborato la dichiarazione.
730-4

Comunicazione, bolla di consegna e ricevuta del risultato contabile al sostituto d’imposta.
Esiste anche lo stesso modello qualora si tratti di un modello 730 integrativo che può essere presentato soltanto ad un Caf.
 

IL FRONTESPIZIO
La sezione CONTRIBUENTE - Dati Anagrafici
Contribuente (“Dichiarante”; “Coniuge dichiarante”; “Rappresentante o Tutore” )
Barrare la relativa casella per indicare se i dati di seguito forniti nel modello 730 si riferiscono al Dichiarante, al Coniuge dichiarante o al Rappresentante / Tutore.
Il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione congiunta e per conto delle persone incapaci, compresi i minori, utilizzando il modello 730. Da qui la necessità di indicare a chi si riferiscono i dati esposti barrando la casella in esame.
È possibile far ricorso alla dichiarazione congiunta anche se il coniuge non è fiscalmente a carico e non possiede solamente redditi da terreni e fabbricati, ma anche redditi inquadrabili tra quelli indicati nei quadri C e D. Di conseguenza il modello 730/200.. si presenta speculare sia per l’esposizione dei dati del “Dichiarante” che per quelli del “Coniuge dichiarante”. Se viene presentata la dichiarazione congiunta il dichiarante deve barrare la casella relativa al dichiarante e quella di presentazione di dichiarazione congiunta e il coniuge dichiarante quella relativa al coniuge dichiarante. La casella relativa al dichiarante deve essere comunque barrata anche se non si presenta dichiarazione congiunta.
N.B.      Va indicato come dichiarante il contribuente che ha come sostituto d’imposta il datore di lavoro o l’ente pensionistico al quale si vuole presentare la dichiarazione congiunta.
N.B.      Se sul modello 730 viene barrata la casella relativa al “Coniuge dichiarante” deve necessariamente essere presente il modello 730 relativo al “Dichiarante”, nel quale dovrà essere barrata la casella di dichiarazione congiunta.
Anche i soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto dei minori e delle persone incapaci possono utilizzare il modello 730, se per questi contribuenti ne ricorrono le condizioni previste. In tal caso il rappresentante o tutore deve compilare due modelli 730 nei quali devono essere riportati negli appositi spazi i codici fiscali del contribuente (minore o tutelato) e del rappresentante o tutore.
1. Modello del contribuente (minore o tutelato)
Barrare la casella “dichiarante” e nel riquadro “Stato civile” la casella:
• “7” nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dal rappresentante legale per la persona incapace;
• “8” nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall’usufrutto legale.
Riportare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente a cui la dichiarazione si riferisce.
N.B.      I redditi soggetti ad usufrutto legale vanno dichiarati dai genitori unitamente ai redditi propri, mentre quelli sottratti ad usufrutto devono essere dichiarati con un modello separato, intestato al minore, ma compilato dal genitore esercente la potestà.


N.B.      Non sono soggetti ad usufrutto legale:
• i beni acquistati dal figlio con i proventi del suo lavoro;
• i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione;
• i beni lasciati o donati a condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto. Questa condizione non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;
• i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà;
• le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.
 

Modello del rappresentante o tutore
Barrare nel rigo “Contribuente” la casella “Rappresentante o Tutore” e compilare , riportando i propri dati, soltanto i riquadri “Dati anagrafici” e “Residenza anagrafica” con riferimento al rappresentante o tutore stesso. Si precisa che in questo caso non è necessario compilare il rigo “data della variazione” relativo alla residenza anagrafica.
N.B.      I redditi del soggetto che presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati con quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.
N.B.      Per poter liquidare l’imposta, non possono essere barrate contemporaneamente le caselle “Dichiarante”, “Coniuge dichiarante” e “Rappresentante o Tutore” sullo stesso modello 730.


Dichiarazione congiunta
Barrare la casella nel caso in cui si presenti la dichiarazione in modo congiunto.
In tal caso deve essere compilato anche il modello 730 riferito al coniuge dichiarante.
Codice fiscale del contribuente
E’ il dato identificativo del contribuente. Si desume dal relativo tesserino rilasciato dall’amministrazione finanziaria. Il codice fiscale deve essere di 16 caratteri a struttura alfanumerica. Può essere, in alcuni casi (codice fiscale provvisorio), di 11 caratteri a struttura completamente numerica.
Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati nel tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate o, se non istituito, delle imposte dirette per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a quando questa variazione non è stata effettuata, il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.
N.B.      Per poter liquidare l’imposta il codice fiscale deve essere sempre presente.
 

730 Integrativo
Qualora il contribuente voglia presentare un’ulteriore dichiarazione per integrare un modello 730 precedentemente presentato, deve barrare la casella per indicare che si tratta di una dichiarazione integrativa.
N.B.      Il modello 730 integrativo può essere presentato quando l’integrazione comporta un maggior credito o un minor debito (ad esempio oneri non precedentemente indicati). Il modello, con la documentazione relativa, deve essere presentato entro il 31 ottobre 200...
N.B.      Il modello 730 integrativo è comunque presentato ad un Caf anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto d’imposta (Assistenza Diretta).
 

Codice fiscale del rappresentante o tutore
Indicare il codice fiscale del rappresentante o tutore nel caso di dichiarazione presentata da un soggetto diverso dal contribuente.
N.B.      Per poter liquidare l’imposta il codice fiscale del rappresentante o tutore deve essere sempre presente se è stata barrata la relativa casella nel rigo contribuente.
 

Data della variazione della residenza
Occorre indicare (in carattere numerico nella forma GG-MM-AAAA) il giorno, il mese e l’anno dell’avvenuta variazione della residenza rispetto a quella indicata nella dichiarazione dell’anno precedente.
Se nell’anno precedente (200..) non è stata presentata la dichiarazione dei redditi indicare la data di presentazione del Mod.730 al Caf.
 

Variazione residenza (60 giorni)
Il dichiarante che abbia cambiato il Comune di residenza deve barrare anche la presente casella nel caso in cui, al momento della presentazione della dichiarazione, siano trascorsi meno di 60 giorni da tale variazione.
N.B.      Se viene barrata tale casella, deve essere indicata anche la data della variazione della residenza anagrafica.
 

Domicilio fiscale al 31/12/200....

In tale sezione deve essere indicato il comune e la provincia con riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre 200..... Tali informazioni sono necessarie a seguito delle disposizioni concernenti l’addizionale regionale e comunale all’Irpef.
N.B.      Si ricorda che gli effetti delle variazioni di domicilio fiscale, che generalmente coincide con la residenza anagrafica, decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificati. Pertanto, il contribuente che varia il proprio domicilio a partire dal 2 novembre 200.. deve indicare il domicilio precedente a tale data.
N.B.      Per potere liquidare l’imposta il domicilio fiscale al 31/12/200.. deve essere sempre presente.
 

Casi particolari addizionale regionale
La casella “Casi particolari addizionale regionale” deve essere barrata esclusivamente da coloro che hanno il domicilio fiscale nelle regioni Lombardia, Puglia e Veneto e che si trovano in determinate condizioni. (vedere le istruzioni aggiornate riportate a parte)
 

Stato civile
Lo STATO CIVILE deve essere indicato in ogni caso.

Barrare la casella relativa allo stato civile del contribuente al momento della presentazione della dichiarazione.
In merito alle modalità di compilazione nei casi di stato civile “tutelato” o “minore” si veda quanto esposto nella “Casella 1”.
 

 

 

 

La sezione - Coniuge e familiari a carico

(vedere le istruzioni aggiornate riportate a parte)

 

In base all’Art. 13, co.2 del T.U.I.R. 2004, e Art.2 L.28/12/2001, n. 448, con effetto dall’01/01/2002, se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato ovvero se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, o se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato, la detrazione prevista per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (vedi tabella relativa alle detrazione per coniuge a carico), si applica, se più conveniente, per il primo figlio e per gli altri si applicano la detrazione previste per i figli successivi al primo.
 

I seguenti soggetti:
• il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
• i figli anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;

e, se conviventi con il contribuente oppure nel caso in cui lo stesso corrisponda loro assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, i seguenti altri familiari (cosiddetti “altri familiari a carico”):
• il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
• i discendenti dei figli;
• i genitori e, in mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali;
• i genitori adottivi;
• i generi e le nuore;
• il suocero e la suocera;
• i fratelli e le sorelle, anche unilaterali

sono considerati fiscalmente a carico a condizione che nel corso del 200.. abbiano posseduto un reddito complessivo inferiore a euro 2.840,51.
N.B.      Anche se non concorrenti alla formazione del reddito complessivo, i seguenti redditi sono rilevanti fiscalmente ai fini dell’ eventuale attribuzione delle detrazioni:
• retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari e Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
• la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato.


Per la determinazione del limite di euro 2.840,51 non si tiene conto dei:
• redditi esenti quali pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte per menomazioni subite durante il servizio a militari di leva; pensioni, indennità e assegni erogati dal Ministero dell’interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, pensioni sociali, borse di studio corrisposte dalle regioni a studenti universitari, borse di studio corrisposte dalle università per la frequenza di corsi di perfezionamento e di scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero, interessi non assoggettabili a ritenuta di obbligazioni pubbliche e private ecc.;
• redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, quali gli interessi delle obbligazioni pubbliche (BOT, CCT, BTP, ecc.) e private soggette a imposta, gli interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali, i premi e le vincite, i proventi dei titoli “atipici” e delle accettazioni bancarie, ecc.;
• redditi soggetti a imposta sostitutiva (proventi delle quote dei fondi di investimento mobiliare di tipo aperto italiani e stranieri);
• rendite erogate dall’INAIL (tranne l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta);
• assegni periodici destinati al mantenimento dei figli percepiti dal coniuge per effetto di separazione legale ed effettiva dal precedente coniuge, ovvero nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, in base a provvedimento dell’Autorità giudiziaria;
• redditi di lavoro dipendente percepiti dal familiare per lavoro prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro (dipendente distaccato all’estero).
N.B.      Ai fini della determinazione del limite di euro 2.840,51, il reddito del familiare deve essere assunto al lordo di eventuali oneri deducibili.
N.B.      Il superamento del limite di euro 2.840,51, comporta la perdita del diritto all’intera detrazione, qualunque sia il momento dell’anno in cui lo stesso venga superato.
N.B.      La prestazione nel corso del 200... del servizio militare di leva da parte del familiare non fa perdere il diritto alle detrazioni se ne ricorrono le condizioni.
N.B.      Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente e non risiedono in Italia.
-   “C” Coniuge
Barrare la casella nel caso in cui il dichiarante sia coniugato e non separato. In questo caso deve essere indicato il relativo codice fiscale.
N.B.      Il codice fiscale del coniuge va indicato anche se questi non è a carico o non viene presentata dichiarazione congiunta.
N.B.      Non deve essere indicato il codice fiscale del coniuge nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione legale ed effettiva.
Mesi a carico (Coniuge)
Indicare il numero dei mesi (da 1 a 12) durante i quali il coniuge è stato effettivamente a carico e per il quale spetta la detrazione. Scrivere “12” se il coniuge è stato a carico per tutto il 200... Se si tratta di coniuge non fiscalmente a carico, la casella non dovrà essere compilata.
N.B.      Se il reddito annuale del coniuge supera il limite di euro 2.840,51, il dichiarante perde il diritto all’intera detrazione, qualunque sia il momento dell’anno in cui venga superato tale limite.
In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 200..., scrivere il numero di mesi per i quali il coniuge è stato a carico. Per la determinazione del numero dei mesi da indicare nella presente casella si dovrà considerare (per intero) il mese in cui si è verificato l’evento che ha fatto sorgere (celebrazione del matrimonio) o venir meno (separazione legale, decesso del coniuge) il diritto alla detrazione per il coniuge a carico.
Esempi.
• In caso il matrimonio sia contratto il 27 marzo 2004 ed il coniuge possieda redditi per euro 2.065,83, il dichiarante deve indicare “10” nella casella “Mesi a carico”.
• In caso il matrimonio venga contratto il 31 marzo 2004 ed il coniuge possieda redditi propri per euro 2.995,45, il dichiarante deve lasciare in bianco la casella “Mesi a carico” perché non fiscalmente a carico.
• Nel caso in cui il coniuge possieda redditi per euro 2.995,45, percepiti totalmente nel mese di dicembre, il dichiarante deve lasciare in bianco la casella “Mesi a carico” perché, pur avendo superato il limite di euro 2.840,51 solo nell’ultimo mese, è da considerare comunque non fiscalmente a carico. E’ errato pertanto indicare in questo caso “11” nella casella in oggetto.
L’importo della detrazione per il coniuge a carico, spettante per l’intero anno, può assumere quattro differenti valori in relazione all’ammontare del reddito complessivo come dettagliato nella tabella di seguito riportata. Sarà il soggetto che presta assistenza fiscale ad attribuire la detrazione spettante individuando l’importo in base allo scaglione di riferimento del reddito complessivo e proporzionando eventualmente lo stesso in relazione al numero dei mesi indicato dal dichiarante.

 

Disabili
Si deve barrare la casella “D” (disabile) se si tratta di un figlio portatore di handicap. Qualora venga barrata questa casella non è necessario barrare la casella “F”.
N.B.      E’ considerato portatore di handicap la persona riconosciuta come tale ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.


-   “A” Altri familiari
Si deve barrare la casella “A” se si tratta degli altri familiari fiscalmente a carico e cioè:
• coniuge legalmente ed effettivamente separato;
• i discendenti dei figli;
• genitori e, in mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali;
• genitori adottivi;
• generi e nuore;
• suocero e suocera;
• fratelli e sorelle;

purché siano conviventi con il contribuente oppure lo stesso corrisponda loro un assegno alimentare non risultante da provvedimento dell’autorità giudiziaria.


Codice fiscale del primo figlio
Nella casella “Codice fiscale” corrispondente al rigo 2 scrivere il codice fiscale del primo figlio.
N.B.      Analogamente a quanto detto per il coniuge, se il reddito complessivo del figlio o altro familiare supera il limite di euro 2.840,51, il dichiarante perde il diritto all’intera detrazione, qualunque sia il momento dell’anno in cui viene superato tale limite.
N.B.      Il codice fiscale del primo figlio deve essere comunque indicato, anche se non si fruisce delle relative detrazioni, quando queste sono attribuite interamente ad un altro soggetto.
N.B.      Il primo figlio non fiscalmente a carico di nessun contribuente, a differenza del coniuge, non dovrà essere indicato nel presente quadro.
N.B.      L’art. 21,comma 6-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha previsto che “ai fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extra-comunitari è in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto d’imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel paese d’origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano nel paese di origine”.


Casi particolari di compilazione. Utilizzo di due modelli 730/200...
Esempio 1: presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2004 e da tale data sia divenuto a carico del proprio coniuge.
In questo caso il secondo figlio, minore di età, per i primi sette mesi riveste la qualifica di “secondo figlio”, mentre per i successivi cinque mesi assume la veste di “primo figlio”.
Ai fini della compilazione del rigo F 1 bisogna utilizzare due distinti modelli 730/200..: nel primo modello si descrive la situazione del primo periodo e quindi nel rigo F1 deve essere indicato il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) per i quali è rimasto a carico. L’altro modello serve per rappresentare la situazione del secondo periodo, dove come “primo figlio” bisogna indicare il codice del figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5).
Esempio 2: contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell’anno. Qualora nel corso del 2004 si sia verificata una variazione della percentuale di spettanza della detrazione, per la compilazione del prospetto “Coniuge e familiari a carico”, occorre procedere come precisato nel caso precedente: utilizzare due distinti prospetti, uno per ciascuno dei periodi presi in considerazione.
Nel primo prospetto va indicato il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico, il numero dei mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%), nel secondo prospetto va compilato il rigo F (casella 28) indicando, oltre al codice fiscale il numero di mesi (8) e la differente percentuale di spettanza (100%).
N.B.      La prestazione nel corso del 200... del servizio militare di leva da parte del primo figlio non fa perdere il diritto alla detrazione se ne ricorrono le condizioni.
Nel caso in cui il servizio militare di leva comporti il possesso, nel corso dell’anno, di un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, il primo figlio non è considerato fiscalmente a carico (p.e. servizio prestato nell’Arma dei Carabinieri, come A.U.C ).
Indicare il numero dei mesi dell’anno (da 1 a 12) durante i quali il primo figlio è stato effettivamente a carico e per i quali spetta la detrazione.
N.B.      L’omessa indicazione dei mesi per i quali spetta la detrazione, diversamente da quanto previsto per il coniuge, è considerato un errore formale e non consente al soggetto che presta assistenza fiscale di liquidare le imposte.
Esempi.
In caso di primo figlio nato il 28 febbraio 2004, il dichiarante deve indicare “11” nella Casella “Mesi a carico”.
Il primo figlio che possiede redditi per euro 2.995,45, percepiti totalmente nel mese di dicembre, pur avendo superato il limite di euro 2.840,51 solo nell’ultimo mese, è da considerarsi comunque non a carico. Quindi non deve essere indicato nel quadro.
 

Minore di 3 anni (primo figlio)
Indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il primo figlio a carico ha un’età inferiore a 3 anni.
Esempi.
Per un figlio che ha compiuto 3 anni il 25 marzo 2004, indicare “3”. Per un figlio nato il 20 aprile 2004, nella casella scrivere “9”.

 

La deduzione  per figli a carico spetta per intero (100%) ad uno solo dei genitori nel caso in cui:
> l’altro genitore è fiscalmente a carico; e nei seguenti altri casi:
> figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
> figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato;

la deduzione per il primo figlio è pari a quella spettante per il coniuge a carico (“C”) e per gli altri figli spetta l’intera detrazione (100%) nei seguenti casi:
> quando l’altro genitore manca perché deceduto e il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato;
> quando l’altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato;
> figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato.
N.B.      Si ricorda che in questi casi va indicata,  la lettera “C” in corrispondenza del primo figlio, e la percentuale (100) di detrazione in corrispondenza degli eventuali altri figli.
N.B.      Se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per un periodo inferiore all’intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la deduzione come coniuge.
Esempio: contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a carico nel corso del mese di luglio 2004
In questo caso per il primo figlio possono spettare nel corso dell’anno due deduzioni diverse: quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge  per il periodo successivo al suo decesso.
Nella compilazione del prospetto “Coniuge e familiari a carico”, nel rigo riservato al coniuge, deve essere indicato il suo codice fiscale e il numero dei mesi in cui è stato in vita: 7  (mesi a carico). Per il primo figlio occorre invece compilare due righi diversi:  si indicano i mesi in cui è stato a carico come figlio: 7 nella casella 25 (mesi a carico) e 100 come “percentuale di deduzione”. Nel secondo rigo i mesi saranno quelli successivi al decesso del coniuge: 5 e nella casella “percentuale di deduzione” andrà riportata la lettera C.
Per il secondo figlio, invece, deve essere compilato un unico rigo in cui va riportato il numero “12” quale numero dei mesi a carico, e 100 come percentuale di deduzione.
N.B.      Si precisa che, se si usufruisce per il primo figlio della deduzione prevista per il coniuge a carico, non si ha diritto, per lo stesso figlio, all’ulteriore detrazione per i minori di tre anni.
N.B.      La detrazione prevista dal comma 2 dell’art.13 del Tuir, in base al quale può essere utilizzato per il primo figlio a carico l’importo della deduzione prevista per il coniuge a carico, spetta nelle ipotesi di mancanza del genitore.
Come puntualizzato dalla Circolare ministeriale n.55 del 14/06/2002 si deve ritenere che la mancanza del genitore sia ravvisabile, oltre che nell’ipotesi di figlio naturale non riconosciuto, solo nel caso di decesso e non semplicemente quando il genitore manca perché separato o divorziato.
L’esistenza in vita dell’altro genitore impedisce la possibilità di usufruire di tale deduzione.
N.B.      La deduzione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito e pertanto ai fini dell’attribuzione della detrazione gli stessi non passano mai nella categoria di altri familiari.


Codice fiscale dei figli o dei familiari o dei disabili a carico
Indicare il codice fiscale del figlio successivo al primo o dell’altro familiare fiscalmente a carico ricavabile dal tesserino rilasciato dall’amministrazione finanziaria.
N.B.      Analogamente a quanto detto per il coniuge, se il reddito complessivo del figlio o altro familiare supera il limite di euro 2.840,51, il dichiarante perde il diritto all’intera deduzione, qualunque sia il momento dell’anno in cui viene superato tale limite.
N.B.      Il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere scritto comunque, anche se non si fruisce delle relative detrazioni, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto.
N.B.      I figli e altri familiari non fiscalmente a carico di nessun contribuente, a differenza del coniuge, non dovranno essere indicati nel presente quadro.
N.B.      La prestazione nel corso del 200.. del servizio militare di leva da parte del familiare non fa perdere il diritto alle detrazioni se ne ricorrono le condizioni.
Nel caso in cui il servizio militare di leva comporti il possesso, nel corso dell’anno, di un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, il familiare non è considerato fiscalmente a carico (p.e. servizio prestato nell’Arma dei Carabinieri, come A.U.C ).
 

Mesi a carico (figli e altri familiari)
Indicare, il numero dei mesi dell’anno (da 1 a 12) durante i quali il figlio successivo al primo o il familiare è stato effettivamente a carico e per il quale spetta la deduzione. Scrivere “12” se il familiare è stato a carico per tutto il 200..; se, invece, è stato a carico solo per una parte del 200.. scrivere il numero dei mesi corrispondenti.
Per la determinazione del numero dei mesi da indicare nella presente casella si dovrà considerare (per intero) il mese in cui si è verificato l’evento che ha fatto sorgere (p.e. nascita del figlio, adozione, ...) o venir meno (p.e. decesso, matrimonio, ...) il diritto alla deduzione per il figlio o altro familiare.
Esempi.
In caso di figlio nato il 31 marzo 2004, il dichiarante deve indicare “10” nella Casella “Mesi a carico”.
Il figlio successivo al primo o altro familiare che possiede redditi per euro 2.995,45, percepiti totalmente nel mese di dicembre, pur avendo superato il limite di euro 2.840,51, solo nell’ultimo mese, è da considerarsi comunque non a carico. Quindi non deve essere indicato nel quadro.
N.B.      L’omessa indicazione dei mesi per i quali spetta la deduzione, diversamente a quanto previsto per il coniuge, è considerato un errore formale e non consente al soggetto che presta assistenza fiscale di liquidare le imposte.
 

Minore di 3 anni
Indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il figlio a carico successivo al primo ha un’età inferiore a 3 anni.
Esempi.
Per un figlio che ha compiuto 3 anni il 25 marzo 2004, indicare “3”. Per un figlio nato il 20 aprile 2004, nella casella scrivere “9”.

La deduzione per il figlio a carico successivo al primo va suddivisa tra entrambi i genitori, anche se separati, in proporzione all’effettivo onere sostenuto da ciascuno. La deduzione per il figlio a carico successivo al primo può essere ripartita discrezionalmente tra i genitori in modo da consentirne pienamente l’utilizzo. Ne consegue che se un genitore fruisce del 100% della deduzione l’altro genitore non può fruirne.
N.B.      Se il contribuente non fruisce delle detrazioni per un figlio o un altro familiare a carico, in quanto attribuite interamente ad un altro soggetto, indicare “0” nella casella “percentuale”.
Per i casi in cui la deduzione per figli a carico spetta per intero (100%) ad uno solo dei genitori e la deduzione del primo figlio è pari a quella del coniuge si rimanda alla “casella 27”.
N.B.      Se per il primo figlio spetta la deduzione per coniuge a carico per un periodo inferiore all’intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la deduzione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la deduzione come coniuge.
Se si è barrata la casella “A”.
Indicare la percentuale di spettanza della deduzione, nel caso in cui essa spetti a più soggetti, in proporzione all’effettivo onere sostenuto da ciascuno.
N.B.      La deduzione per gli altri familiari a carico va suddivisa fra i contribuenti che sono obbligati al loro mantenimento.
N.B.      Se come relazione di parentela è stata barrata la casella “A”, per potere liquidare l’imposta, non può essere indicata la lettera “C” nella presente casella.
L’importo della deduzione per il primo figlio, per i figli successivi al primo e per l’altro familiare a carico spettante per l’intero anno, varia in base alla percentuale indicata nella presente tabella.


 

 

TABELLA DEDUZIONI PER FIGLI A CARICO

(vedere istruzioni a parte)

 

 

REDDITI FONDIARI (TERRENI E FABBRICATI)
Redditi dei terreni - Indicazioni Generali

Devono dichiarare i redditi da terreni compilando il quadro “A” “Redditi dei terreni” i contribuenti che possiedono redditi derivanti da terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita, a titolo di:
• proprietà;
• usufrutto (diritto di godere del terreno di proprietà altrui);
• altro diritto reale (enfiteusi, uso).

Nonché i contribuenti:
• affittuari che esercitano l’attività agricola nei fondi condotti in affitto;
• associati in caso di conduzione associata;
• soci di società personale semplice;
• partecipanti dell’impresa familiare o titolari d’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare che conducono il fondo

.
Non devono dichiarare redditi di terreni i contribuenti:
• possessori di terreni a titolo di nuda proprietà, cioè coloro che hanno concesso l’immobile in usufrutto, uso o enfiteusi ad altra persona. I redditi relativi a questi terreni rientrano nel reddito complessivo del titolare del diritto reale di godimento;
• possessori di terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani (ad esempio, giardini di villette , aree verdi condominiali);
• possessori di terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta dal Ministero per i Beni e le attività Culturali di pubblico interesse, dalla cui utilizzazione non deriva al possessore alcun reddito per l’intero anno. Tale improduttività di reddito deve essere denunciata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, ove istituito, o delle imposte dirette, entro tre mesi dalla data del suo inizio in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

Non devono compilare il Quadro A “Redditi dei terreni” i contribuenti:
• possessori di terreni dati in affitto per usi non agricoli. In tal caso, trattandosi di terreni che danno luogo a redditi diversi, dovrà essere compilato il Quadro D “Redditi diversi”, rigo 4;
• possessori di terreni situati all’estero. Anche in questo caso, trattandosi di terreni che danno luogo a redditi diversi, dovrà essere compilato il Quadro D “Redditi diversi”, rigo 4.
N.B.      I possessori di terreni utilizzati quali beni strumentali nell’esercizio di specifiche attività commerciali da parte del possessore non possono dichiarare i relativi redditi con il modello 730. Trattandosi, infatti, di redditi d’impresa dovrà essere compilato il Modello Unico 2005.
 

Redditi dei fabbricati - Indicazioni Generali
Devono compilare il quadro B “Redditi dei fabbricati” i contribuenti possessori di fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano, a titolo di:
• proprietà;
• usufrutto (diritto di godere del fabbricato di proprietà altrui);
• altro diritto reale, per esempio, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione, cioè il diritto di abitare in una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia. Spetta ad esempio al coniuge superstite ai sensi dell’art.540 del c.c. ed al coniuge separato legalmente, (è esclusa la separazione di fatto). Il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale.
N.B.      Il diritto di abitazione fa sorgere l’obbligo di dichiarare la rendita del fabbricato solo se il diritto predetto viene effettivamente esercitato. Altrimenti l’obbligo della dichiarazione torna a far carico sul proprietario.
• assegnatari di alloggi soci di cooperative edilizie (non a proprietà indivisa) anche se non ancora titolari di mutuo individuale;
• assegnatari di alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Enti (es. IACP, ex INCIS, ecc.).
N.B.      Possono compilare il quadro B “Redditi dei fabbricati” i soci di società semplici e di società ad esse equiparate di cui all’art. 5 del Tuir che producono reddito di fabbricati. Essi si devono comunque limitare alla compilazione della colonna 1 “Rendita catastale”, in cui indicheranno il reddito imponibile, e della colonna 2 “Utilizzo”, in cui dovranno indicare il codice “7”.
 

N.B.      I locali per la portineria, l’alloggio del portiere e per gli altri servizi oggetto di proprietà condominiale cui è attribuibile un’autonoma rendita catastale devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unità immobiliare è complessivamente superiore a euro 25,82. L’esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.
Non devono dichiarare redditi da fabbricati i contribuenti:
• possessori di fabbricati a titolo di nuda proprietà, cioè coloro che hanno concesso l’immobile in usufrutto o sui quali altri contribuenti esercitino il diritto di abitazione. I redditi relativi a questi immobili rientrano nel reddito complessivo del titolare del diritto reale di godimento (usufruttuario, coniuge superstite o separato) e quindi devono essere dichiarati da quest’ultimo;
• possessori di costruzioni rurali ad uso abitativo, appartenenti al possessore o all’affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base delle norme in vigore non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta;
N.B.      Per ulteriori precisazioni sulle costruzioni rurali si rimanda al paragrafo omonimo.

N.B.      Vanno dichiarate, non essendo considerate costruzioni rurali, e quindi produttive di reddito di fabbricati, le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile) e A/8 (abitazioni in villa), e quelle aventi caratteristiche di lusso.
• le costruzioni strumentali alle attività agricole, comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all’agriturismo;
• le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l’unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
• possessori di immobili completamente adibiti a sedi (aperte al pubblico) di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche dalla cui utilizzazione non deriva al possessore alcun reddito per l’intero anno. Tale improduttività di reddito deve essere denunciata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, ove istituito, o delle imposte dirette, entro tre mesi dalla data del suo inizio;
• possessori di unità immobiliari destinate esclusivamente all’esercizio del culto nonché i monasteri di clausura, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze.
N.B.      Il contribuente possessore di fabbricati situati all’estero è tenuto, ai sensi dell’art. 70 del Tuir, DPR 22 Dicembre 1986, n. 917, ad indicare nel rigo D4 (redditi diversi) del Mod. 730/200... l’ammontare del reddito risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente riconosciute, se nello Stato estero gli immobili sono tassabili mediante applicazione di tariffe d’estimo o in base a criteri similari. In questo caso spetta il credito d’imposta ai sensi dell’art. 165 del Tuir.
Se l’immobile non è soggetto ad imposizione nello Stato di ubicazione non deve essere dichiarato, a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito.
Costruzioni rurali
Tali costruzioni non vanno dichiarate in quanto il loro reddito è già compreso in quello catastale del terreno, semprechè vengano soddisfatti contemporaneamente i seguenti requisiti:
• il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, o dall’affittuario del terreno o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l’immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico o dai soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura, ivi compresi quelli di reversibilità, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
• l’immobile deve essere utilizzato come abitazione dai soggetti sopra indicati o da dipendenti che esercitano attività agricole nell’azienda, a tempo indeterminato o a tempo determinato (se assunti per più di cento giorni), o dalle persone addette all’attività di alpeggio in zone di montagna;
• il terreno a cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso Comune o in Comuni confinanti e deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati; se il terreno è utilizzato per colture specializzate (serra, funghicoltura o altra coltura intensiva) o è ubicato in un comune montano dovrà avere una superficie di almeno 3.000 metri quadrati;
• il volume di affari derivante dalla attività agricola del soggetto che ha condotto il fondo nell’anno 2004 deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo per il 2004 (esclusi i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività agricole). Se si tratta di un terreno ubicato in un comune montano, il volume di affari dovrà risultare superiore a un quarto del reddito complessivo del soggetto che ha condotto il fondo (esclusi i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività agricole);
• i fabbricati ad uso abitativo non devono avere le caratteristiche di lusso o le caratteristiche di unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile) e A/8 (Abitazioni in ville).

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone, i requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse.
Se sul terreno esistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti da ciascun immobile.
Nel caso in cui più unità abitative siano utilizzate da più persone deve essere rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadri per abitante oppure di 20 metri quadri per ogni abitante oltre il primo.
N.B.      Le costruzioni non utilizzate che hanno i requisiti per essere considerate rurali, non si considerano produttive di reddito da fabbricati. Il mancato utilizzo deve essere comprovato da autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge. L’autocertificazione deve attestare l’assenza di allacciamenti alle reti dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas.
 

QUADRO A - REDDITI DEI TERRENI
Questo quadro deve essere compilato da tutti coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione della relativa rendita.
Gli importi dei redditi dominicale e agrario di ogni singolo terreno, da inserire nel Mod. 730/2005 possono essere così recuperati:
• dalle visure catastali rilasciate dall’Ufficio del Catasto competente per territorio. Se la partita catastale comprende sia particelle situate in terreni montani o nelle zone agricole svantaggiate, sia particelle diverse, devono essere compilati righi distinti, per poter indicare nella casella 45, in corrispondenza delle particelle interessate, il relativo codice dei casi particolari;
• dal rogito d’acquisto;
• da dichiarazioni di successione;
• da precedenti dichiarazioni dei redditi Mod. 730 o Unico laddove sia stato compilato il Quadro A “Redditi dei terreni”.
Reddito dominicale
Indicare il valore del reddito dominicale calcolato secondo le tariffe d’estimo.
Il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario riferibile alla proprietà derivante dal terreno attraverso l’attività agricola.
Deve essere indicato il reddito dominicale per intero (al 100%) anche se il terreno è posseduto per una percentuale inferiore (per esempio per il 50%).
Il reperimento dei valori del reddito dominicale è possibile mediante visura catastale se la coltura praticata corrisponde a quella risultante dal catasto. Altrimenti bisogna applicare la tariffa d’estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa.
Per i terreni censiti, i valori del reddito dominicale sono desumibili anche dal rogito (atto notarile) relativo all’acquisto.
Il dato può essere recuperato anche da dichiarazioni dei redditi di anni precedenti laddove sia stato compilato il Quadro A “Redditi dei terreni”/ RA Mod. Unico.
N.B.      Per coloro che si sono avvalsi delle disposizioni per la regolarizzazione delle società in agricoltura (di fatto o irregolari e semplici), si rimanda al paragrafo “Società semplici e imprese familiari in agricoltura”.
N.B.      Il reddito dominicale deve essere indicato al netto della rivalutazione dell’80% che sarà calcolata dal soggetto che presta assistenza fiscale (CAF, datore di lavoro o ente pensionistico).
N.B.      Se il reddito dominicale è rilevato dalla colonna 1 del quadro RA dell’UNICO 200.., il contribuente deve depurare l’importo dalla rivalutazione dell’80% calcolata nel 200.. dividendo lo stesso per 1,80.
N.B.      Il reddito dominicale deve essere indicato solamente con il titolo 1, 2, 3, 5, 6, 7. Non deve essere indicato con il titolo 4.
 Titolo
Si deve indicare uno dei codici corrispondenti ai seguenti casi:
1. proprietario del terreno;
2. proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
3. proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone;
4. conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
5. socio di società semplice;
6. partecipante dell’impresa familiare agricola diverso dal titolare;
7. titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare.
N.B.      Se il proprietario del terreno è anche il titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7, ovvero 4 o 7.
N.B.      E’ un dato obbligatorio. L’omissione del titolo non consente di liquidare l’imposta.
Reddito agrario
Indicare il valore del reddito agrario calcolato secondo le tariffe d’estimo. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario del terreno imputabile al capitale di esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell’esercizio di attività agricole.
Deve essere indicato il reddito agrario per intero (al 100%) anche se il terreno è posseduto per una percentuale inferiore (per esempio per il 50%).
Il reperimento dei valori del reddito agrario è possibile mediante visura catastale se la coltura praticata corrisponde a quella risultante dal catasto. Altrimenti bisogna applicare la tariffa d’estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa.
Per i terreni censiti i valori del reddito agrario sono desumibili anche dal rogito (atto notarile) relativo all’acquisto.
Il dato può essere recuperato anche da dichiarazioni dei redditi di anni precedenti.
N.B.      In caso di conduzione associata (caso particolare 3) deve essere indicata la quota di reddito agrario relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto.
Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.
Il reddito dominicale, in questo caso, non deve essere indicato.
Esempio.
In caso di reddito agrario dell’intero terreno pari a € 52 e una percentuale di partecipazione del 20%, si deve indicare € 10.
N.B.      Gli affittuari che esercitano l’attività agricola nei fondi condotti in affitto dovranno compilare solo la colonna relativa al reddito agrario che dovrà essere dichiarato a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.
N.B.      In caso di società semplici costituite per l’esercizio in forma associata di attività agricola (titolo 5 nella casella 40), la cui attività e i cui redditi sono compresi nei limiti di cui all’art. 32 del Tuir di seguito riportato, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili che si presumono proporzionali al valore dei conferimenti se non risultano determinate dall’atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta.
Esempio.
In caso di reddito agrario dell’intero terreno pari a € 52 e una percentuale di partecipazione agli utili del 40%, si deve indicare € 21.
N.B.      Il socio di società semplice, partecipante dell’impresa familiare o titolare d’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare che conduce il fondo (titolo 5, 6, 7 nella casella 40), che non possiede il terreno a titolo di proprietà, usufrutto, enfiteusi o altro diritto reale, deve dichiarare solo il reddito agrario.
N.B.      Per coloro che si sono avvalsi delle disposizioni per la regolarizzazione delle società in agricoltura (di fatto o irregolari e semplici), si rimanda al paragrafo “Società semplici e imprese familiari in agricoltura”.
N.B.      Il reddito agrario deve essere indicato al netto della rivalutazione del 70% che sarà calcolata dal soggetto che presta assistenza fiscale (CAF, datore di lavoro o ente pensionistico).
N.B.      Se il reddito agrario è rilevato dalla colonna 3 del quadro RA dell’UNICO 200.., il contribuente deve depurare l’importo dalla rivalutazione del 70% calcolata nel 2004, dividendo lo stesso per 1,70.
N.B.      Il reddito agrario deve essere indicato solamente con i titoli 1, 4, 5, 6 o 7. Non deve essere indicato con i titoli 2 o 3.


 

 

ATTIVITA'  AGRICOLA (art. 35 Tuir)
Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla funghicoltura;
b) l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
c) le attività di cui al terzo comma dell’art. 2135 del codice civile dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell’allevamento di animali con riferimento ai beni individuati, ogni due anni (e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1) con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del ministro delle politiche agricole e forestali.
N.B.      Qualora le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedano i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all’attività eccedente è considerata reddito d’impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del T.U.I.R. e pertanto non può essere presentato il modello 730.
N.B.      Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali, si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non a quella coperta dalla struttura. Pertanto nel caso in cui il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario solo le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.
Va indicato il periodo di possesso espresso in giorni (365 per l’intero anno) durante il quale il terreno è stato posseduto dal dichiarante.
Esempio.
Se il terreno fosse stato ceduto dal dichiarante il 20 febbraio 2004, si deve indicare “51” (31 giorni di gennaio sommati a 20 giorni di febbraio).
N.B.      E’ un dato obbligatorio. L’omissione dell’indicazione dei giorni di possesso non consente di liquidare l’imposta.
Va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100% se il terreno è posseduto per intero) al fine di individuare l’entità di reddito attribuibile al dichiarante in ragione della parte dell’immobile posseduta.
N.B.      E’ un dato obbligatorio. L’omissione della percentuale di possesso non consente di liquidare l’imposta.


Canone d’afitto in regime vincolistico
In caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (titolo 2) nella presente casella deve essere indicato l’ammontare del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo indicato nella casella “Giorni di possesso”.
Deve essere indicato il canone d’affitto per intero (al 100%) anche se si è proprietari del terreno per una quota inferiore (per esempio per il 50%).
N.B.      E’ ammesso solo in presenza del codice “2” nella casella del titolo. L’omissione del valore del canone d’affitto in presenza del titolo “2”, ovvero, l’indicazione del canone d’affitto in presenza degli altri titoli (“1”, “3”,“4”, “5” , “6” o “7”) non consente la liquidazione dell’imposta.
Casi particolari
Riportando i codici sottoelencati, vanno evidenziati nella colonna 7 i seguenti casi particolari:
1) mancata coltivazione, neppure in parte, per un’intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali; rientrano in quest’ipotesi i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, sempreché i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l’intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione;
2) perdita per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo nell’anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all’Ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) l’evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell’inizio del raccolto;
terreno in conduzione associata;
3) terreno concesso in affitto nel 2004 per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipulazione del contratto di affitto, purché la durata del contratto stesso non sia inferiore a cinque anni;
N.B.      Per coloro che si sono avvalsi delle disposizioni per le agevolazioni sopra citate, identificate dal caso particolare “4”, si rimanda al paragrafo “Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura”.
se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al codice 1 e al codice 4;
se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al codice 2 e al codice 4.
N.B.      I casi particolari “1-2-3” sono ammessi solo se sono stati esposti i codici “1”,“4” o “7” nella casella del titolo.
Il caso particolare “4” è ammesso solo se sono stati esposti i codici “2” e “3” nella casella del titolo.
L’indicazione di casi particolari in condizioni differenti da quelle precedentemente indicate non consente di liquidare le imposte.
Continuazione - collegamento righi
Barrare la casella di colonna 8 per indicare che si tratta del medesimo terreno del rigo precedente, nel caso in cui occorra compilare più righi per le diverse situazioni che si verificano per lo stesso terreno.
Può infatti accadere che durante l’anno si siano verificate situazioni diverse relativamente allo stesso terreno (variazione quota di possesso, variazione del titolo, ...). Pertanto, questo terreno deve occupare più righi del quadro, uno per ogni singola situazione, indicando nella casella “Periodo di possesso” il numero dei giorni corrispondente a ciascuna di esse.
N.B.      La somma dei giorni di possesso dei diversi righi occupati dallo stesso terreno non deve superare 365.
N.B.      Nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale sia diversa da quella del reddito agrario occorre compilare due distinti righi, senza barrare la casella di colonna 8 (quando, ad esempio, solo una parte del terreno è concessa in affitto e in alcune ipotesi indicate nel paragrafo “Società semplici e imprese familiari in agricoltura”).
 

Società semplici e imprese familiari in agricoltura

Società semplici
Le società semplici operanti in agricoltura, ai fini della dichiarazione dei redditi, compilano il Modello Unico 2005 Società di persone ed equiparate, indicando il reddito agrario del terreno in conduzione e il reddito dominicale, qualora ne siano anche proprietarie.
N.B.      Il socio che intende avvalersi dell’assistenza fiscale, compila il modello 730 indicando nel quadro A la quota di spettanza risultante dal Mod. Unico 200.. Società di persone ed equiparate per il reddito agrario e, qualora i terreni siano in proprietà, la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale (indicando il codice 5 nella casella “Titolo”).
Imprese familiari
In presenza di costituzione di impresa familiare avvenuta non oltre il 31 dicembre 1998 con le modalità previste dall’art. 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il titolare della medesima impresa non può avvalersi dell’assistenza fiscale, ma è tenuto a presentare il modello UNICO 2005 Persone fisiche indicando la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall’atto di costituzione dell’impresa familiare e la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale. Nella stessa dichiarazione provvede ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell’impresa familiare, nonché ad attestare che le quote stesse sono proporzionate alla quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta.
N.B.      Gli altri componenti l’impresa familiare, diversamente dal titolare, possono presentare il mod.730 indicando nel quadro A la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49%, oltre la propria quota di proprietà per quanto riguarda il reddito dominicale (indicando il codice 6 nella casella “Titolo”).
 

Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura
L’articolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, prevede che non si applichi, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali ed agrari (previste rispettivamente nella misura dell’80% e del 70%) per i periodi d’imposta durante i quali i terreni siano concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non superiore a cinque anni, a giovani che:
• non abbiano ancora compiuto quaranta anni;
• abbiano la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano una di tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.

Si precisa che :
• per i contratti d’affitto stipulati a partire dal 6 gennaio 1999 (data di entrata in vigore della L. 441 del 1998) questa agevolazione spetta a partire dal periodo d’imposta in cui sono stipulati fino a quello di scadenza del contratto stesso;
• per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata almeno per 5 anni, l’agevolazione si applica dal periodo d’imposta 1999;
• per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata inferiore ai 5 anni, l’agevolazione spetta a decorrere dal periodo d’imposta in cui il contratto è eventualmente rinnovato a condizione che:

1 l’affittuario non abbia compiuto quaranta anni alla data del 6 gennaio 1999;
2 l’affittuario possegga la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale al momento del rinnovo o la acquisisca entro dodici mesi da tale data;
3 la durata del contratto rinnovato non sia inferiore a cinque anni.
Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l’acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell’affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.
 

Sintetizzando:
• Il reddito dominicale (col. 1) deve essere presente con i titoli “1 ”, “2” “3”, “5”, “6”, e “7” se maggiore di € 0,50. Non deve essere presente con il titolo 4.
• Il reddito agrario (col.3) deve essere presente con i titoli “1”, “4”, “5”, “6” e “7” se maggiore di € 0,50. Non deve essere presente con i titoli 2 e 3.
• Il canone d’affitto in regime vincolistico deve essere presente col titolo “2”.
• I casi particolari “1”, “2” e “3” possono essere presenti solo con i titoli “1 ”, “4” e “7”.
• Il caso particolare “4” può essere presente solo con i titoli “2” e “3”.

Ciascun rigo del quadro deve essere utilizzato per un singolo terreno o gruppo di terreni di una stessa partita catastale ad eccezione del caso in cui la percentuale di possesso relativa al reddito dominicale sia diversa da quella relativa al reddito agrario.
Può succedere inoltre che durante l’anno si siano verificate situazioni diverse relativamente allo stesso terreno (variazione quota di possesso, variazione del codice del titolo, ...). Anche in questi casi lo stesso terreno deve occupare più righi del quadro, uno per ogni singola situazione, indicando nella colonna Periodo di possesso il corrispondente numero di giorni. Caratteristica comune a fattispecie di questo tipo è che la somma dei periodi di possesso dei terreni indicati su più righi (righi collegati) non può superare i 365 giorni.
 

 

 

QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI
Indicazioni Generali
Questo quadro deve essere compilato da tutti coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita.
I soggetti sopra indicati dovranno indicare ogni singolo fabbricato posseduto a partire dal rigo B 1.
Rendita catastale
Indicare il valore della rendita catastale calcolata secondo le tariffe d’estimo.
Deve essere indicato il valore per intero (al 100%) anche se il fabbricato è posseduto per una quota inferiore (per esempio per il 50%).
Il reperimento dei valori della rendita catastale è possibile mediante visura catastale. Per i fabbricati censiti, il valore della rendita catastale è desumibile anche dal rogito (atto notarile) relativo all’acquisto. Per i fabbricati non censiti, si deve indicare la rendita catastale presunta. Qualora le rendite dei fabbricati siano state aggiornate, indicare la nuova rendita.
N.B.      La notifica della rendita catastale definitiva ha effetto a partire dal periodo d’imposta in cui è stato comunicato il nuovo valore, come specificato dalla circ. min. 95 del 12/05/2000. Di conseguenza la notifica della rendita catastale definitiva che perviene nel mese di gennaio 2005. ha effetto con riferimento al periodo d’imposta 2005, da dichiarare nel mod. 730/2006. Al momento della presentazione del 730/200.. il contribuente dovrà indicare ancora la rendita presunta.
Il dato può essere reperito anche da dichiarazioni dei redditi di anni precedenti.
N.B.      La rendita deve essere esposta al netto della rivalutazione del 5% che verrà calcolata dal soggetto che presta assistenza fiscale (Caf, datore di lavoro o ente pensionistico).
N.B.      Se il valore della rendita catastale viene rilevato dal quadro RB (Redditi dei fabbricati) del Mod. Unico 200.., l’importo di colonna 1 va indicato al netto della suddetta rivalutazione operata in sede di compilazione del Modello Unico 200... Occorre quindi dividere il dato indicato sul mod. Unico per 1,05.
N.B.      Nel caso di unità immobiliare tenuta a disposizione (codice di utilizzo “2”), il valore da esporre non deve essere aumentato di 1/3 come previsto per la determinazione dell’imponibile. Tale maggiorazione viene effettuata dal soggetto che presta assistenza fiscale (Caf, datore di lavoro o ente pensionistico).
N.B.      Per la c.d. “prima casa” e le relative pertinenze è prevista la deduzione totale, con la conseguente esclusione dell’assoggettamento ad Irpef. La deduzione è rapportata alla quota di possesso e al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è stato adibito ad abitazione principale.
Il contribuente deve comunque indicare sempre nel quadro B il valore della rendita catastale dell’abitazione principale e delle sue pertinenze; la deduzione sarà operata dal soggetto che presta assistenza fiscale (Caf, datore di lavoro o ente pensionistico).
N.B.      I soci di società semplici e di società ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del Tuir che producono reddito di fabbricati, dopo aver indicato il reddito imponibile in questa colonna, devono indicare il codice “7” nella colonna 2 “utilizzo” e lasciare in bianco le successive caselle del rigo.
N.B.      I locali per la portineria, l’alloggio del portiere e per gli altri servizi oggetto di proprietà condominiale cui è attribuibile un’autonoma rendita catastale devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unità immobiliare è complessivamente superiore a euro 25,82. L’esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.
N.B.      Può capitare che la stessa unità abitativa figuri in catasto composta da due diverse partite catastali (ad es., quando si è proceduto all’unificazione di due appartamenti). In questo caso è opportuno richiedere all’Ufficio del Catasto la correzione di questa situazione mediante l’unione delle due partite in una unica e, in sede di dichiarazione dei redditi, operare come se tale unificazione fosse già avvenuta, indicando la rendita presunta.
N.B.      E’ un dato obbligatorio con qualsiasi codice di utilizzo. L’omissione di questo dato non consente di liquidare le imposte. Tuttavia, in presenza del caso particolare “3” può non essere indicato.
La rendita presunta
Quando il fabbricato non risulta censito e, nonostante l’avvenuta presentazione della prescritta denuncia, non è ancora stata attribuita la rendita, il contribuente dovrà indicare la rendita presunta.
Per determinare la rendita presunta si dovrà far riferimento a fabbricati similari già censiti esistenti nella stessa zona, costituita da più comuni aventi caratteristiche socio economiche e infrastrutturali omogenee, ovvero stessa zona censuaria, costituita da una porzione di territorio dello stesso comune (per esempio a Milano esistono tre zone censuarie).
I fabbricati censiti sono raggruppati in cinque gruppi di categorie catastali (A, B, C, D, E) che individuano la destinazione ordinaria dell’immobile.
Una volta stabilita la categoria di appartenenza dell’unità immobiliare da dichiarare si deve, facendo sempre riferimento a fabbricati similari, individuare la classe di merito a cui corrisponde una determinata tariffa d’estimo.
Moltiplicando tale valore per la consistenza dell’unità immobiliare (numero di vani per gli immobili di categoria del gruppo A, numero di metri cubi per le categorie del gruppo B e numero di metri quadrati per le categorie del gruppo C) si ottiene la rendita catastale.
La regola pratica per la determinazione della rendita presunta consiste nel dividere la rendita del fabbricato censito di riferimento per la sua consistenza. Moltiplicando il valore della rendita unitaria così ottenuto  per la consistenza dell’unità non censita, verrà determinato l’importo della rendita presunta da dichiarare.
Immobili inagibili
Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a fare risultare la mancanza dei requisiti che determina l’ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell’accertamento catastale.
Tale procedura consiste nell’inoltro all’ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) di una denuncia di variazione, corredata dall’attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l’anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi.
Questo naturalmente, a condizione che l’unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il valore 3 nella casella relativa ai casi particolari, devono dichiarare la nuova rendita attribuita dall’ufficio del Territorio e, in mancanza, la rendita presunta.
Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.
L’obbligo di produrre la denuncia di variazione viene meno qualora l’immobile sia distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò risulti da un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l’inagibilità totale o parziale del fabbricato. Nel caso in cui l’evento calamitoso si sia verificato nel corso del 2004 è necessario compilare un rigo per il periodo antecedente alla data dell’evento calamitoso, ed un altro per il periodo successivo.
Riportando il corrispondente codice nella colonna 2, viene dichiarato per ciascun fabbricato uno dei seguenti tipi di utilizzo:

1. unità immobiliare utilizzata come abitazione principale;
N.B.      Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari