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STAMPA - BOLLATURA - VIDIMAZIONE DEI REGISTRI CONTABILI
Stampa
E’ possibile procedere alle stampe dei registri fino alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali.
Il termine se ci sono diverse scadenze per le singole imposte, diverse sono anche le scadenze delle stampe: - la contabilità IVA deve essere stampata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA; - la contabilità relativa all'IRPEF/IRPEG entro il termine previsto per tali dichiarazioni.
Considerando che oramai la maggior parte delle aziende deve presentare l'UNICO, i termini sono in pratica gli stessi per qualsiasi imposta.
A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, allorquando anche in sede di controlli e ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti e in loro presenza.
La possibilità di procedere alle stampe fino quasi al termine dell'anno solare successivo, in considerazione dei termini per l'invio telematico, non intacca l'altro obbligo, quello della memorizzazione dei dati entro sessanta giorni dall'operazione.
Vidimazione e Bollatura
L’art. 8 della L. n. 383/2001 (Tremonti-bis) ha eliminato la bollatura e la vidimazione del libro giornale e del libro inventari e dai registri IVA.
La soppressione dell’obbligo in questione é stata estesa quindi anche agli altri registri obbligatori previsti ai fini dell’Iva e delle Imposte Dirette, mediante la modifica apportata all’art. 39 del decreto Iva e all’art. 22 del DPR n. 600/73.
Da tale modifica normativa si evince che le nuove semplificazioni interessano anche tutti i registri istituiti in ottemperanza ad una disposizione che per le modalità di tenuta rinvia al citato articolo 39.
Tali sono, ad esempio: 1) registro delle fatture emesse 2) registro dei corrispettivi 3) registro degli acquisti 4) bollettario madre e figlia 5) registro delle dichiarazioni di intento emesse e ricevute 6) registro riassuntivo della liquidazione iva di gruppo 7) registro di prima nota 8) registro annotazione sistema analitico iva del margine 9) registro annotazione sistema globale iva del margine 10) registro annotazione consegne a terzi in lavorazione, comodato, deposito, ecc. 11) registro corrispettivi di emergenza per misuratore fiscale 12) registro iva per l’editoria 13) registro annotazione movimentazione beni da e per altri stati UE a titolo non traslativo della proprietà 14) registro dei depositi iva 15) registro dei beni ammortizzabili 16) registro cronologico degli incassi e pagamenti.
I libri e registri che contengono ancora pagine bianche e vidimate possono naturalmente essere ancora utilizzati, fino al loro esaurimento.
Per i libri e i registri che beneficiano della semplificazione in oggetto, permane dunque soltanto l’obbligo di numerare progressivamente le pagine, con la fondamentale differenza che esso sarà espletato dal soggetto utilizzatore.
Non occorre quindi confondere tra l’intervenuta soppressione della vidimazione e bollatura dei libri contabili, e l’obbligo mai soppresso di pagamento dell’imposta di bollo.
Continuano infatti ad essere soggetti all’imposta di bollo: a) il libro giornale e il libro inventari, b) i libri previsti da norme speciali, che seguono le specifiche disposizioni in esse previste, c) le scritture ausiliarie previste dall’art. 14 comma 1 lett. c del Dpr n. 600/73, d) le scritture ausiliarie d magazzino previste dall’art. 14 comma 1 lett. d del Dpr n. 600/73.
Sono ad esempio ancora soggetti alla vidimazione: - i formulari di identificazione dei rifiuti, - i fogli dei registri di carico e scarico dei rifiuti.
Come detto, non tutti i libri sono stati esclusi dall’obbligo di vidimazione (ad esempio, tutti i libri sociali obbligatori di cui all’art. 2421 c.c.).
Nel caso in cui l’impresa detenga dei libri ancora soggetti a vidimazione, sarà necessario recarsi presso un notaio, presso la CCIAA o presso l’Ufficio del Registro delle Imprese.
NB: la competenza degli Uffici delle Entrate è infatti stata eliminata.
Imposta di bollo.
Se l’impresa paga la tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura di libri e registri (pari, a seconda dei soggetti, a 309,87 o 516,46 euro, e scadente il 16 marzo) dovrà corrispondere l’imposta di bollo nella misura di 14,62 euro.
In caso contrario, la misura dell’imposta di bollo sarà pari al doppio, ossia a 29,24 euro.
La suddetta imposta di bollo dovrà essere corrisposta per ogni 100 fogli o frazione, e quindi non una tantum.
Il modo forse più semplice e sbrigativo per il pagamento dell’ imposta di bollo è quello di applicare una marca sulla prima pagina del libro interessato.
In alternativa, si può versare l’importo corrispondente mediante F23, codice tributo 458 T - "imposta di bollo su libri e registri" ; gli estremi del pagamento devono essere riportati sulla prima pagina del libro interessato. Non è obbligatoria alcuna altra annotazione nella pagina in cui sono applicate le marche.
Per i libri ancora soggetti alla vidimazione iniziale l’applicazione dovrà essere fatta nell’ultima pagina numerata. L’imposta va pagata prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina interessata.
La dottrina ha rilevato che per il libro giornale e per il libro inventari, ai fini della individuazione del momento di messa in uso, occorrerà fare riferimento non più alla bollatura, ma alla data di pagamento dell’imposta di bollo, che quindi dovrà essere antecedente alla data della prima operazione ivi riportata.
La recente Circolare Ministeriale ha poi avuto modo di precisare che le marche vanno versate ogni cento pagine (o frazione o multipli di cento) effettivamente utilizzate, indipendentemente dall’anno cui si riferisce la vidimazione.
Pertanto, nel caso in cui la numerazione del libro giornale del 2004 termini con la pagina 2004/80, l’imposta di bollo che è stata assolta con marche applicate sulla pagina 2004/1, deve ritenersi assolta anche per le prime venti pagine del 2005, così le nuove marche dovranno apporsi sulla pagina 2005/21, centounesima pagina del giornale.
La numerazione preventiva è stata eliminata, quindi essa potrà essere fatta nel momento in cui si utilizza la pagina (al momento stesso della stampa, per chi tiene la contabilità meccanizzata). In caso di utilizzo dei registri a fogli mobili, occorrerà intestare la pagina al soggetto utilizzatore.
Numerazione dei libri e registri.
Al riguardo, occorre distinguere a seconda del comportamento del soggetto interessato. Infatti, qualora si decida di effettuare (facoltativamente, o in presenza di obbligo) la bollatura e la vidimazione, la numerazione dovrà avvenire in base alle vecchie regole, ossia progressivamente in base all’anno di utilizzo.
Nel caso in cui invece si decida di non bollare le pagine (avvalendosi dunque della semplificazione in discorso) la numerazione deve avvenire indicando l’anno cui fa riferimento la contabilità.
Pertanto, se nel 2005 viene stampato il libro giornale contenente le operazioni contabili del 2004, le pagine andranno numerate da pag. 2004/1 in poi.
Per quanto riguarda poi la numerazione del libro inventari, la recente circolare ministeriale permette l’omissione dell’anno se le annotazioni riportate occupano solo poche pagine per ciascuna annualità.
Sanzioni
Per effetto del cosiddetto “favor rei”, non si dovranno applicare le sanzioni irrogabili prima dell’entrata in vigore del decreto in discorso.
Naturalmente, se la sanzione è già stata irrogata e pagata, non si avrà diritto al rimborso di quanto pagato.
Poiché però l’obbligo della numerazione non è stato soppresso, la relativa violazione - riconducibile verosimilmente alla irregolare tenuta delle scritture contabili di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 471/97 - continuerà ad essere sanzionata; tuttavia, é da rilevare come, stante il disposto dell’art. 6 comma 5bis del D.Lgs. n. 472/97, tale sanzione potrà essere applicata solo qualora abbia rappresentato ostacolo all’azione di controllo del Fisco ; in caso contrario, infatti, rientrerà tra le cosiddette violazioni formali.
ANNO 2007 La scadenza di presentazione delle dichiarazioni fiscali (1 ottobre 2007, quest’anno) coincide con il termine per adempiere alla stampa dei registri contabili relativi all’anno 2006. Dal punto di vista operativo, nulla cambia rispetto al passato. E’, infatti, dal 2001 che sono state introdotte semplificazioni in ordine all’obbligo di bollatura iniziale di taluni libri (giornale, inventari) e dei registri fiscali. A differenza del passato, quando la numerazione doveva essere effettuata presso il Registro delle imprese o il Notaio (per i libri sociali), e per i registri fiscali anche presso i locali Uffici delle Entrate, ora non è più richiesta la numerazione preventiva per blocchi di pagine, essendo sufficiente che il contribuente attribuisca un numero progressivo a ciascuna pagina prima di utilizzare la stessa. La numerazione, dunque, non deve effettuarsi sin dall’inizio per l’intero libro, né tantomeno per il complessivo periodo d’imposta, ma può essere eseguita nel momento in cui si utilizza la pagina. L’imposta di bollo, ove prevista, quindi, va assolta solo sulle pagine effettivamente utilizzate sia pure in misura fissa per 100 fogli. Per quanto concerne poi le modalità da seguire per la numerazione, al fine di evitare una progressività illimitata, la numerazione deve essere effettuata per ciascun anno, con l’indicazione, pagina per pagina, dell’anno cui si riferisce: ad es. per il 2006 sarà 2006/1, 2006/2, ecc.. L’anno da indicare è quello cui fa riferimento la contabilità e non quello in cui viene effettuata la stampa del libro/registro. Per quanto riguarda la numerazione progressiva del libro inventari, invece, qualora le relative annotazioni occupino solo poche pagine per ciascuna annualità, l’indicazione dell’anno può essere omessa. In caso di società avente periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare l’anno da indicare sarà il primo (es. società con periodo d’imposta 01.07.2005 – 30.06.2006 per stampare la contabilità del quale dovrà numerare il libro giornale con 2005/1; 2005/2 ecc). L’imposta di Bollo infine, con riferimento al libro giornale e al libro inventari continua va assolta fin dall’origine in base al numero delle pagine poste in uso; la misura dell’imposta si può così schematizzare: Ü € 14,62 ogni 100 pagine o frazione per società di capitali; Ü € 29,24 ogni 100 pagine o frazione per gli altri soggetti (esempio: Snc, Sas ed imprese individuali). La diversa misura dell’imposta di bollo trova giustificazione nel fatto che le società di capitali versano annualmente la tassa di concessione governativa. Le marche vanno applicate ogni 100 pagine – o frazione – effettivamente utilizzate, indipendentemente dall’anno cui si riferisce la numerazione progressiva.
LIBRO GIORNALE
LIBRO INVENTARI
REGISTRI FISCALI
Lo studio Cazzulo Luciano e i collaboratori della società CPS Elaborazioni di Alessandria rimangono a disposizione por ogni ulteriore chiarimento.
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