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FINANZIARIA 2008 SITO DEL PARLAMENTO (316 PAGINE) - http://www.parlamento.it/parlam/leggi/07244l.pdf
Finanziaria 2008 Art. 1 Legge 24.12.2007, n. 244, in Gazzetta Ufficiale 28.12.2007, n. 300, Suppl. Ord. n. 285
IMPOSTE E TASSE Imposte dirette DETRAZIONI PER ASSEGNI AL CONIUGE Art. 1, cc. 11-12 • Riconosciute le detrazioni previste dall’art. 13, c. 3 Tuir a favore dei coniugi destinatari di assegni periodici in conseguenza di separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del medesimo, se risultanti da provvedimenti giudiziari; i redditi sono infatti assimilati ai redditi di pensione ai fini del riconoscimento dell’importo.
DETRAZIONI PER FAMIGLIE NUMEROSE Art. 1, cc. 15-16 • In presenza di almeno 4 figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro.
IRRILEVANZA ABITAZIONE PRINCIPALE PER DETRAZIONI CARICHI DI FAMIGLIA Art. 1, cc. 15-16 • Dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007, relativamente alle detrazioni per carichi di famiglia, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita a “prima casa” e di quello delle relative pertinenze.
COMPENSAZIONE DELLE PERDITE Art. 1, cc. 29-30 • Le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e, per la differenza, nei successivi, ma non oltre il 5°, per l’intero importo che trova capienza in essi. • La disposizione non si applica per le perdite determinate dalle imprese in contabilità semplificata.
INTERESSI PASSIVI E REDDITO D’IMPRESA PER SOGGETTI IRPEF Art. 1, c. 33 • Sono abrogate dal 2008 le disposizioni degli artt. 62 e 63 del Tuir che regolano la deducibilità degli interessi passivi sulla base dell’applicazione del pro-rata patrimoniale e della thin capitalization.
INTERESSI PASSIVI E REDDITO D’IMPRESA PER SOGGETTI IRES Art. 1, cc. 33-34 • Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli capitalizzati nel costo dei beni, sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal 3° periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d’imposta.
PERDITE FISCALI IRES IN PRESENZA DI REGIMI DI DETASSAZIONE DAL REDDITO Art. 1, cc. 33-34 • Dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007, in caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi.
PLUSVALENZE ESENTI (PEX) Art. 1, cc. 33-34 • La percentuale di esenzione relativa alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni dotate dei requisiti Pex è innalzata dall’84% al 95%.
PERDITE DI SNC E SAS ATTRIBUITE PER TRASPARENZA A SOGGETTI IRES Art. 1, cc. 33-34 • A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi 5 periodi d’imposta dalla stessa società che ha generato le perdite.
ELIMINAZIONE DEGLI AMMORTAMENTI ANTICIPATI E ACCELERATI Art. 1, cc. 33-34 • È abrogata la possibilità di effettuare ammortamenti anticipati e accelerati. Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.
DURATA DEI CONTRATTI DI LEASING Art. 1, cc. 33-34 • Per i beni concessi in locazione finanziaria l’impresa concedente, che imputa a conto economico i relativi canoni, deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente di ammortamento previsto in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l’applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a 11 anni ovvero superiore a 18 anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a 11 anni ovvero pari almeno ad 18 anni.
SPESE DI RAPPRESENTANZA Art. 1, cc. 33-34 • A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50.
ELIMINAZIONE DELLE DEDUZIONI EXTRACONTABILI NEL QUADRO EC Art. 1, cc. 33-34 • Abrogato il sistema che permetteva la deduzione extra-contabile di alcuni componenti negativi di reddito in funzione della loro indicazione nel quadro EC della dichiarazione dei redditi.
MODIFICHE AL CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE Art. 1, c. 33-34 • L’avvenuto esercizio dell’opzione deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate entro il 16° (e non più entro il 20°) giorno del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta precedente al 1° esercizio cui si riferisce l’esercizio dell’opzione.
ALIQUOTA IRES DAL 2008 Art. 1, cc. 33, 38 e 39 • Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 l’aliquota Ires è ridotta dal 33,00% al 27,50%.
IMPOSTA SOSTITUTIVA 27,50% PER IMPRENDITORI INDIVIDUALI, SNC E SAS
IN CONTABILITÀ ORDINARIA SUGLI UTILI RIMASTI IN AZIENDA Art. 1, cc. 40-42 • A decorrere dal periodo d’imposta 2008, le persone fisiche titolari di redditi d’impresa e di redditi da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti nel territorio dello Stato, possono optare per l’assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l’aliquota del 27,50%, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti.
RIORGANIZZAZIONI AZIENDALI Art. 1, c. 46 • Il regime dell’imposta sostitutiva, di cui al c. 2-ter dell’art. 176 del Tuir, può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.
CONFERIMENTI D’AZIENDA IN NEUTRALITÀ FISCALE Art. 1, cc. 46-47 • Dal 1.1.2008 la tassazione dei conferimenti d’azienda avviene esclusivamente applicando il metodo di doppia sospensione previsto dall’art. 176 del Tuir. L’art. 175 del Tuir sarà applicabile solo al conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento.
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI E IMPONIBILE FISCALE Art. 1, cc. 58-61 • Al fine di razionalizzare e semplificare il processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all’adozione dei principi contabili internazionali, sono apportate specifiche modificazioni al Tuir, precisando che per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, valgono, anche in deroga alle disposizioni del Tuir, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili; sono così apportate specifiche modifiche al Tuir per i soggetti che adottano gli Ias, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo al 31.12.2007.
WHITE LIST PER INDIVIDUAZIONE DEI PARADISI FISCALI Art. 1, cc. 83-90 • La disposizione si propone di ridisegnare la definizione dei paradisi fiscali, attraverso l’abolizione delle cosiddette «black list» e il varo di nuove regole in linea con gli orientamenti internazionali sulla fiscalità privilegiata che introducono le «white list». Per effetto del cambiamento sono modificate tutte le norme che richiamano le «black list», per ricondurle al nuovo riferimento.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE Art. 1, c. 91 • Nuova riapertura dei termini per affrancare i terreni edificabili e le partecipazioni societarie, per soggetti che detengono tali beni al di fuori del regime d’impresa. È disposto, infatti, che è ammessa la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1.01.2008.
RESPONSABILITÀ FISCALE DEI REVISORI DEI CONTI Art. 1, cc. 92-94 • I soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap che nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i presupposti, di esprimere i giudizi prescritti dall’art. 2409-ter, c. 3 del Codice Civile, sono puniti, qualora da tali omissioni derivino infedeltà nella dichiarazione dei redditi o dell’Irap, con la sanzione amministrativa fino al 30% del compenso contrattuale relativo all’attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all’imposta effettivamente accertata a carico del contribuente. In caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione dei redditi o dell’Irap, si applica anche la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.065.
REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI Art. 1, cc. 96-117 • Si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo: a) nell’anno solare precedente: 1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro; 2) non hanno effettuato cessioni all’esportazione; 3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, anche assunti secondo la modalità riconducibile ad un progetto, programma di lavoro o fase di esso, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati; b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ DI COMODO Art. 1, c. 128 • Sono apportate modifiche alla normativa sulle società di comodo, estendendo il numero dei soggetti che ne sono automaticamente esclusi.
SCIOGLIMENTO O TRASFORMAZIONE AGEVOLATA PER SOCIETÀ DI COMODO Art. 1, c. 129 • Lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice può essere eseguito dalle società considerate non operative nel periodo di imposta in corso al 31.12.2007, nonché da quelle che a tale data si trovano nel 1° periodo di imposta, entro il 5° mese successivo alla chiusura del medesimo periodo di imposta.
CESSIONE GRATUITA DI BENI ALLE ONLUS Art. 1, c. 130 • I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, diversi dalle derrate alimentari e prodotti farmaceutici, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che, pur non modificandone l’idoneità di utilizzo, non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l’esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto complessivamente non superiore al 5% del reddito d’impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai fini delle imposte sui redditi e si considerano distrutti agli effetti dell’Iva.
INTERESSI SUI RIMBORSI IRPEF E IRES Art. 1, cc. 139-140 • Decorsi più di 10 anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale e di interessi, per crediti riferiti all’Irpef, all’Irpeg e all’Ires producono, a partire dal 1.1.2008, interessi giornalieri ad un tasso definito ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base della media aritmetica dei tassi applicati ai buoni del tesoro poliennali a 10 anni, registrati nell’anno precedente a tale decreto.
DEDUZIONI IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI Art. 1, c. 168 • Le disposizioni di cui al c. 1 dell’art. 21 L. 448/1998, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, si applicano anche per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2008.
DEDUZIONE SPESE NON DOCUMENTATE NELL’AUTOTRASPORTO Art. 1, c. 170 • Anche per il periodo di imposta in corso alla data del 31.12.2007 la deduzione forfetaria di spese non documentate, di cui all’art. 66, c. 5 Tuir, spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della Regione e delle Regioni confinanti.
DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI AI FONDI SANITARI INTEGRATIVI Art. 1, cc. 197-199 • È pari a 3.615,20 euro complessivi il limite per la deducibilità dei contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale. Ai fini del calcolo del limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse con finalità assistenziale ai sensi dell’art. 51, c. 2 lett. a) Tuir.
PROROGA DETRAZIONE FISCALE PER FREQUENZA ASILI NIDO Art. 1, c. 201 • Anche per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2007, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% .
AUMENTO DETRAZIONE IRPEF PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI Art. 1, c. 202 • Elevata a 4.000 euro la soglia su cui si conteggia la detrazione Irpef, in misura del 19%, per interessi passivi su mutui ipotecari stipulati per l’acquisto o la costruzione della prima casa.
LAVORO FRONTALIERO Art. 1, c. 204 • Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 8.000 euro.
DETRAZIONE PER CANONI LOCAZIONE PAGATI DA UNIVERSITARI Art. 1, c. 208 • La detrazione Irpef del 19% riconosciuta a favore degli studenti universitari per la spesa relativa ai canoni di locazione, derivanti da contratti ex L. 431/1998 per un importo non superiore a 2.633 euro, è estesa alle rette dei collegi universitari e degli enti per il diritto allo studio, Università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.
CESSAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA Art. 1, c. 272 • Ampliata alla riliquidazione delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, alle indennità di mobilità e al trattamento di integrazione salariale di cui all’art. 17, c. 1, lett. c) e c-bis) Tuir corrisposti dall’1.01.2004 la norma secondo la quale l’Agenzia delle Entrate non provvede all’invio della comunicazione prevista per i redditi soggetti a tassazione separata, né ad iscrizioni a ruolo o a rimborsi per somme inferiori a 100 euro.
DETRAZIONE IRPEF SUGLI ABBONAMENTI DI TRASPORTO PUBBLICO Art. 1, c. 309 • Ai fini dell’Irpef, per le spese sostenute entro il 31.12.2008 per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19% per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro.
5 PER MILLE Art. 3, cc. 4-11 • Per il 2008 una quota dell’Irpef netta pari al 5 per mille sarà assegnata, in base alla scelta del contribuente, alle Onlus, associazioni di promozione sociale, associazioni operanti senza fine di lucro nei settori di cui al D. Lgs. n. 460/1997, enti di ricerca, università ed enti di ricerca sanitaria. I soggetti ammessi sono tenuti la redigere un rendiconto sulla destinazione delle somme ricevute.
Irap ALIQUOTA E BASE IMPONIBILE IRAP Art. 1, cc. 50-51 • L’aliquota Irap passa dal 4,25% al 3,90%. È stata inoltre separata la disciplina applicativa e dichiarativa Irap da quella concernente le imposte sul reddito e la base imponibile Irap sarà determinata principalmente in funzione delle risultanze contabili.
DICHIARAZIONE IRAP AUTONOMA Art. 1, c. 52 • Ferma restando la disciplina ordinaria in materia di accertamento e di riscossione prevista dal D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, la dichiarazione annuale Irap non deve essere più presentata in forma unificata e deve essere presentata direttamente alla Regione o alla Provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo.
Iva RIPORTO DEI CREDITI NELL’IVA DI GRUPPO Art. 1, cc. 63-64 • Dal 2008 non sarà più possibile utilizzare, nella liquidazione dell’Iva di gruppo, le posizioni debitorie o creditorie generate da imprese in periodi precedenti alla loro partecipazione al gruppo.
REGIME IVA ORDINARIO PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNI DA PARTE DELLE AGENZIE VIAGGI Art. 1, cc. 77-78 • Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime Iva ordinario, anziché quello speciale di cui all’art. 74-ter D.P.R. 633/1972.
ALIQUOTA IVA SPETTACOLI DI MASCHERE E CORSI MASCHERATI Art. 1, c. 79 • L’aliquota Iva agevolata del 10% prevista per gli spettacoli di burattini è estesa agli spettacoli di maschere, compresi i corsi mascherati e in costume ovunque tenuti.
PRESTAZIONI DI MEDICINA LEGALE CON IVA ORDINARIA Art. 1, c. 80 • Al fine di armonizzare la legislazione italiana con la normativa comunitaria, le prestazioni professionali specifiche di medicina legale sono assoggettate al regime ordinario dell’Iva a decorrere dal periodo d’imposta 2005. In sostanza, si dispone una sanatoria delle prestazioni eseguite in esenzione dall’Iva prima del 2005.
FATTURAZIONE ELETTRONICA CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Art. 1, cc. 209-214 • Per semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento relativo alla fatturazione elettronica, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica.
RIMBORSI IVA INFRANNUALI SOLO IN VIA TELEMATICA Art. 1, cc. 215-216 • Il rimborso Iva infrannuale o l’utilizzo in compensazione sono richiesti presentando all'ufficio competente, in via telematica, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, l'apposita istanza.
CONTROLLI BASATI SULLA DETRAZIONE IVA DEI CELLULARI Art. 1, c. 255 • Nel fissare i criteri selettivi per l’attività di accertamento, relativamente al quinquennio 2008-2012, si stabilirà la misura in cui gli uffici dovranno concentrare l'attività di controllo sui contribuenti che abbiano computato, in detrazione, una misura superiore al 50% dell'Iva afferente agli acquisti delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione.
UTILIZZO PRIVATO DI AUTO E TELEFONI CELLULARI E AUTOCONSUMO AI FINI IVA Art. 1, cc. 261, 264 • È esclusa la presunzione assoluta che costituiscano prestazioni di servizi gratuite, imponibili Iva, l’uso familiare o personale dell’imprenditore, o la messa a disposizione gratuita ai dipendenti, di: a) veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell'imposta sia stata limitata al 40%; la disposizione si applica con decorrenza 28.06.2007; b) telefoni cellulari e relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell'imposta relativa all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli privati; tale disposizione si applica con decorrenza 1.01.2008.
OPERAZIONI ESENTI SVOLTE DA CONSORZI E SOCIETÀ CONSORTILI NEI CONFRONTI DEI CONSORZIATI Art. 1, cc. 261, 264 • A decorrere dal 1.07.2008 sono esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'art. 19-bis D.P.R. 633/1972 (pro-rata), anche per effetto dell'opzione di cui all'art. 36-bis, sia stata non superiore al 10%, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.
BASE IMPONIBILE IVA PER AUTO E TELEFONINI MESSI A DISPOSIZIONE DEI DIPENDENTI Art. 1, cc. 261-264 • Dal 1.03.2008, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore, nonché dei telefoni cellulari e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore.
CESSIONI DI BENI ACQUISTATI CON IVA PARZIALMENTE INDETRAIBILE Art. 1, cc. 261-264 • Dal 1.03.2008, per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta, ai sensi dell'art. 19-bis1 D.P.R. 633/1972 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi delle disposizioni sulla determinazione della base imponibile (la base imponibile è rapportata alla percentuale di detrazione operata).
BENI CON IVA OGGETTIVAMENTE INDETRAIBILE Art. 1, cc. 261, 264 • L’imposta relativa all’acquisto, importazione, alle prestazioni di servizi, nonché alle spese di gestione di telefoni cellulari non è più ammessa in detrazione nella misura del 50% ma secondo l’uso effettivo nell’attività d’impresa (con onere della prova a carico del contribuente).
MANCATA EMISSIONE DI RICEVUTE E SCONTRINI FISCALI Art. 1, c. 269 • La sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da 3 giorni ad 1 mese, è disposta qualora siano state contestate ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 472/1997, nel corso di un quinquennio, 4 (in precedenza 3) distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale; le violazioni, inoltre dovranno risultare compiute in giorni diversi.
SANATORIA TARDIVA PRESENTAZIONE ELENCHI CLIENTI E FORNITORI ANNO 2006 Art. 1, c. 270 • Si considerano valide le trasmissioni degli elenchi dei clienti e fornitori, relative all’anno 2006, effettuate entro il termine del 15.11.2007 (oltre la scadenza prevista del 15.10.2007).
TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI Art. 1, c. 271 • Rinviato al 1.01.2009 l’obbligo di immissione sul mercato di nuovi registratori di cassa in grado di effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi. Accertamento e riscossione
SEGNALAZIONE CHIUSURA ESERCIZI COMMERCIALI Art. 1, c. 118 • A parziale temperamento delle disposizioni in materia di chiusura degli esercizi commerciali per violazioni connesse all’obbligo di emissione dello scontrino fiscale, si dispone che, pur restando confermata l’apposizione dei sigilli, non sarà più indicato il motivo del provvedimento con altri mezzi.
GARANZIE DEI CONFIDI PER RIMBORSI IVA O VERSAMENTI RATEALI Art. 1, cc. 124-127 • Anche i Confidi iscritti nell’elenco speciale possono concedere garanzie nel caso di richiesta di rimborsi Iva, o di versamento rateale a seguito di accertamento con adesione, conciliazione giudiziale o per dilazione di somme iscritte a ruolo.
STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI Art. 1, c. 161 • A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre 3 mesi.
DICHIARAZIONI TELEMATICHE PER PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI PERSONE Art. 1, c. 218 • Le persone fisiche, nonché le società di persone presentano all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi e di Irap prodotte esclusivamente in via telematica, entro il 31.07 dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Sono esonerati dall’obbligo di invio telematico i contribuenti che non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730 in quanto privi di datore di lavoro o non titolari di pensione.
DICHIARAZIONE DELL’8 PER MILLE Art. 1, c. 219 • I contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, ai fini della scelta della destinazione dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche possono presentare, entro il termine previsto, apposito modello ovvero il modello Cud, per il tramite di un ufficio della società Poste italiane, ovvero avvalendosi del servizio telematico o di un soggetto incaricato della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni.
ACCESSIBILITÀ DEI DATI DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI Art. 1, c. 220 • L’Agenzia delle Entrate, entro il 1.10 di ogni anno, rende accessibili ai contribuenti, in via telematica, i dati delle loro dichiarazioni presentate entro il 31.07. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità per rendere accessibili i dati delle dichiarazioni.
CODICE FISCALE NEI CONTRATTI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE Art. 1, c. 222 • Anche nei contratti di telefonia fissa, mobile e satellitare dovrà essere riportato il codice fiscale, ai fini del contrasto all’evasione fiscale.
DICHIARAZIONI CON IMPOSTA NON SUPERIORE A 12 EURO Art. 1, c. 223 • Se il risultato della dichiarazione dei redditi non è superiore a 12 euro la stessa non è oggetto di versamento, né di rimborso, né di compensazione.
ACCERTAMENTO NON AUTOMATICO DA STUDI DI SETTORE (INE) Art. 1, cc. 252-254 • Ai fini dell'accertamento l'Agenzia delle Entrate ha l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica, approvati con D.M. Economia 20.03.2007, fino all'entrata in vigore dei nuovi studi di settore varati secondo le previste procedure, anche di concertazione con le categorie. In ogni caso, i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori non sono soggetti ad accertamenti automatici.
DISTRIBUTORI AUTOMATICI Art. 1, cc. 363-366 • I soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite distributori automatici sono tenuti a memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni.
Imposte e tasse diverse ESENZIONE FISCALE PER TRASFERIMENTI DI AZIENDE E QUOTE AL CONIUGE Art. 1, c. 31 • Estesa ai trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni, anche a favore dei coniugi, l’esenzione dall’imposta di successione e donazione prevista dalla Finanziaria 2007 per i passaggi ai discendenti.
GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE Art. 1, cc. 266-268 • Sono definiti «gruppi di acquisto solidale» i soggetti associativi senza scopo di lucro, costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita.
IMMOBILI AGEVOLAZIONI ICI Art. 1, cc. 5-7 • Dall’Ici dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detrae un ulteriore importo, pari all’1,33 per mille della base imponibile. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, è fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L’ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni, escluse quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. Le minori imposte sono rimborsate ai singoli Comuni, con oneri a carico dello Stato.
DETRAZIONI IRPEF PER GLI INQUILINI Art. 1, cc. 9-10 • A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007 potranno essere fatti valere specifici sconti Irpef per gli inquilini con contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale stipulati o rinnovati ai sensi della L. 431/1998: 300 euro per redditi fino a 15.493,71 euro; 150 euro per redditi fino a 30.987,41 euro. • Per i giovani di età compresa tra 20 e 30 anni le detrazioni salgono a 991,60 euro, per i primi 3 anni e per redditi fino a 15.493,71 euro, per l’unità immobiliare locata destinata a propria abitazione principale (diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro a cui i giovani sono affidati).
REDDITI FONDIARI ESENTI DA IRPEF Art. 1, cc. 13-14 • Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari, di cui all’art. 25 del Tuir, di importo complessivo non superiore a 500 euro, l’imposta Irpef non è dovuta.
PROROGA AGEVOLAZIONE 36% E IVA 10% PER RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO Art. 1, cc. 17-19 • Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio. • È prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l’agevolazione Iva (aliquota 10%) in materia di recupero del patrimonio edilizio.
PROROGA DETRAZIONE 55% PER RISPARMIO ENERGETICO Art. 1, cc. 20-24, 286 • La detrazione del 55% relativa agli interventi di riqualificazione energetica (di cui all’art. 1, cc. 344-347 L. 296/2006) è applicabile anche alle spese sostenute entro il 31.12.2010. La predetta detrazione può essere ripartita anche oltre 3 anni e fino ad un massimo di 10 anni, su opzione irrevocabile del contribuente.
IMPOSTA REGISTRO 1% PER IMMOBILI COMPRESI IN PIANI URBANISTICI PARTICOLAREGGIATI Art. 1, cc. 25-28 • Si applica l’imposta di registro in misura dell’1% ai trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale, comunque denominati.
INTERESSI PASSIVI DEGLI IMMOBILI PATRIMONIO Art. 1, cc. 35-36 • Tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili, di cui al c. 2 dell’art. 90 del Tuir, non si comprendono gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l’acquisizione degli immobili patrimonio. La disposizione costituisce norma di interpretazione autentica.
ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE Art. 1, c. 37 • L’imprenditore individuale che, alla data del 30.11.2007, utilizza beni immobili strumentali (di cui all’art. 43, c. 2, 1° periodo del Tuir), può, entro il 30.04.2008, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1.1.2008, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e Irap nella misura del 10% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all’Iva, l’imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30% dell’Iva applicabile al valore normale con l’aliquota propria del bene.
QUOTE ANTERIORI AL 2006 PER AMMORTAMENTO IMMOBILI STRUMENTALI Art. 1, cc. 81-82 • La disposizione contenuta nell’art. 36, c. 8, 3° periodo D.L. n. 223/2006, relativa allo scorporo di valore delle aree su cui insistono i fabbricati commerciali o industriali, si interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti a quello in corso al 4.07.2006, calcolate sul costo complessivo, sono riferite proporzionalmente al costo dell’area e al costo del fabbricato.
SANZIONI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI REVERSE CHARGE Art. 1, c. 155 • È punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 100% e il 200% dell’imposta, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, non assolve l’imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell’inversione contabile di cui agli artt. 17 e 74, cc. 7 e 8 D.P.R. 633/1972. La medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l’imposta in fattura omettendone il versamento.
REVERSE CHARGE PER CESSIONI DI FABBRICATI STRUMENTALI Art. 1, cc. 156-157 • Il meccanismo del reverse charge sarà esteso, dal 1.03.2008, alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui alla lett. b) del n. 8-ter) dell’art. 10 D.P.R. 633/1972, ossia effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25%. Si conferma l’applicazione del meccanismo alle cessioni di cui alla lett. d) del n. 8-ter) dell’art. 10 D.P.R. 633/1972, ossia alle cessioni per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.
IMPOSTA SOSTITUTIVA SU MUTUI “PRIMA CASA” Art. 1, c. 160 • Il regime dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 2% delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative è esteso anche ai finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo e relative pertinenze per i quali, pur ricorrendo le condizioni richieste, la sussistenza delle stesse non risulti da dichiarazione della parte mutuataria, resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo.
ESCLUSIONE DA REVERSE CHARGE PER SERVIZI A UN CONTRAENTE GENERALE Art. 1, cc. 162-163 • Dal 1.02.2008 l’inversione contabile per il pagamento dell’Iva non si applica ai servizi resi nei confronti di un contraente generale a cui sia affidata dal committente la totalità dei lavori.
RESPONSABILITÀ SOLIDALE IVA DEL CESSIONARIO NELLE CESSIONI DI IMMOBILI Art. 1, c. 164 • Qualora l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di cessione avente ad oggetto un immobile, e nella relativa fattura, sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell’esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell’imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione (dal 100% al 200% dell’imposta).
CESSIONI DI FABBRICATI IN BASE AL VALORE NORMALE Art. 1, c. 265 • In deroga all’art. 1, c. 2 L. 212/2000, per gli atti formati anteriormente al 4.07.2006 deve intendersi che le presunzioni sul valore normale delle cessioni (di cui all’art. 35, cc. 2, 3 e 23-bis D.L. 223/2006) valgano, agli effetti tributari, come presunzioni semplici. Pertanto, per gli atti pregressi non è consentito all’Amministrazione Finanziaria procedere alla rettifica del corrispettivo della cessione immobiliare basandosi esclusivamente sul valore normale dell’immobile stesso.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMMOBILI E PERMESSO DI COSTRUIRE Art. 1, c. 288 • A decorrere dall’anno 2009, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all’art. 4, c. 1 del D. Lgs. 19.08.2005, n. 192, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell’edificio, così come previsto dall’art. 6 del citato D. Lgs. n. 192/2005, nonché delle caratteristiche strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.
PERMESSO DI COSTRUIRE VINCOLATO ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI Art. 1, c. 289 • Dal 2009 i regolamenti edilizi comunali devono vincolare, per gli edifici di nuova costruzione, il rilascio del permesso di costruire all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE IN BASE AL VALORE VENALE Art. 2, cc. 89-90 • L’indennità di espropriazione di un’area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico - sociale, l’indennità è ridotta del 25%.
AGRICOLTURA PROROGA AGEVOLAZIONI AGRICOLTURA E PESCA Art. 1, cc. 171-172 • Si applica anche nel 2007 l’aliquota Irap pari all’1,90% per agricoltori e pescatori. Dal 2008 l’aliquota aumenta al 3,75%.
REDDITO AGRARIO PER COLTIVAZIONE DI VEGETALI PER CONTO TERZI Art. 1, c. 176 • Sono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste (limiti di cui all’art. 32, c. 2, lett. b) Tuir).
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DELLE SOCIETÀ AGRICOLE Art. 1, c. 177 • Si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.
REDDITO AGRARIO PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA Art. 1, c. 178 • La produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse, ai sensi dell’art. 2135, c. 3 Codice Civile, e si considerano produttive di reddito agrario, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all’ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. 442/1997.
COOPERATIVE DEL SETTORE SELVICOLTURALE Art. 1, c. 238 • Alle cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, equiparati agli imprenditori agricoli, si applicano le regole Irap previste per l’agricoltura.
EFFETTO DELLE RENDITE CATASTALI AGGIORNATE A SEGUITO DI DICHIARAZIONI PAC Art. 1, c. 273 • Le rendite catastali aggiornate in base alle dichiarazioni di variazione culturale presentate all’Agea per la richiesta di contributi (Pac) relative all’uso del suolo hanno effetto fiscale dal 1.01 dell’anno in cui è presenta la dichiarazione.
ICI E COOPERATIVE AGRICOLE Art. 2, c. 4 • Non è ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a titolo di Ici ai Comuni, per periodi di imposta precedenti al 2008, da agricoltori, cooperative agricole e consorzi che ottengono l’esenzione dall’imposta dal 2008.
APPALTI ALLE COOPERATIVE FORESTALI Art. 2, c. 134 • Le cooperative e i loro consorzi, di cui all’art. 8 del D. Lgs. 18.05.2001, n. 227, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei Comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento diretto, a condizione che l’importo dei lavori o servizi non sia superiore a 190.000 euro per anno, dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni: a) lavori attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione dell’ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento del suolo, la sistemazione idraulica, le opere ei servizi di bonifica e a verde; b) servizi tecnici attinenti alla realizzazione delle opere di cui alla lett. a).
DIRITTO DEL LAVORO SEMPLIFICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA Art. 1, cc. 121-123 • Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d’imposta tenuti al rilascio del Cud, a partire dalle retribuzioni corrisposte con |