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13-01-2008
ANTICIPAZIONI DEL
AFFITTI:
detrazione
Irpef sugli affitti pro inquilini a basso reddito.
Per i redditi
fino i 15.493,71 sarà di 300 euro, scende a 150 euro per chi non supera i
30.987,41 euro.
Lo sconto
sugli affitti sarà più alto per i giovani, fra i 20 e i 30 anni, che andranno a
vivere da soli lasciando casa di mamma e papà.
Lo sconto
sarà di 991,60 euro se il loro reddito non supera i 15.493,71 euro.
sarà ridotto
il numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società
pubbliche: sarà ridotto a tre (se composti da più di cinque membri) e a cinque
(se composti da più di sette).
Nessun
gettone di presenza per i componenti degli organi societari.
Il taglio non
si applica alle società quotate.
sì alla
proroga degli ammortizzatori sociali.
La norma
dispone, nel limite di 460 milioni di euro (di cui 20 milioni di euro per il
settore agricolo) a carico del fondo per l'occupazione, la proroga, entro il 31
dicembre 2008, della concessione di ammortizzatori sociali in deroga.
valgono anche
per quest'anno le detrazioni previste dalla finanziaria dell'anno scorso per le
rette degli asili nido.
Si tratta di
una detrazione del 19% e la somma non può superare i 632 euro annui per ogni
figlio.
Previsti
anche 30 milioni di euro l'anno dal 2008 per rideterminare gli assegni alle
famiglie con membri inabili e orfani.
viene
introdotto un regime di favore per i contribuenti che percepiscono l'assegno di
mantenimento a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o
annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili.
gli ultra
settantacinquenni con un reddito sotto i 516 euro non pagheranno più il canone
Rai.
prorogata
anche per il 2008 il 5 per mille a favore della ricerca e delle onlus.
per i
consumatori, cioè la possibilità per i soggetti portatori di interessi
collettivi di partecipare a CONCILIAZIONI e cause collettive contro società
fornitrici di beni e servizi.
dal primo
gennaio si riducono del 20% i compensi dei commissari straordinari del governo.
escluso
l'arbitrato per tutti gli appalti pubblici su lavori, servizi e forniture.
Ma possono
essere inserite clausole conciliative per dirimere controversie attraverso
organismi di conciliazione iscritti al ministero di Giustizia.
confermate
per il 2008 le disposizioni che prevedono lo scioglimento dei consigli comunali
nei casi di mancata approvazione del bilancio.
torna il
credito d'imposta pari a 333 euro al mese per ciascun lavoratore occupato nel
Mezzogiorno.
viene
introdotto l'obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi anche il codice
fiscale dei familiari a carico.
vengono
estesi ai lavoratori dipendenti i congedi di maternità e parentale per i figli
adottivi, come avviene per quelli biologici.
il Fondo per
i non autosufficienti viene incrementato di 100 milioni per il 2008 e di 200 per
il 2009.
ancora per
tre anni sarà possibile acquistare frigoriferi a basso consumo (non inferiore a
classe A+) con uno sconto del 20% sul prezzo d'acquisto.
Sgravi anche
per pannelli solari e infissi.
pieno
riconoscimento ai gruppi d'acquisto solidale e un regime fiscale più chiaro per
consolidarli e prevenire eventuali interpretazioni differenti negli uffici
tributari locali.
sconto Ici
sulla prima casa fino a un massimo di 200 euro che si somma a quella già
esistente di 103 euro.
Nessun sconto
per ville, castelli o case di lusso.
al via una
ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico e di quelli dati in affitto.
possibilità
di optare per il forfettone per chi non supera un volume di affari annuo di 30
mila euro lordi.
Sul volume di
affari che non supera i 30.000 versaranno
I
“forfettonari” versano l’imposta (Irap compresa) con un'aliquota al 20%.
chiarito in
via definitiva che gli incentivi Cip6 ai produttori di energia da fonti
rinnovabili andranno ai soli impianti realizzati ed operativi, escludendo quelli
già autorizzati, ma non ancora realizzati.
in arrivo una
detrazione del 19% delle spese sostenute per l'aggiornamento e la formazione nel
2008 dei docenti delle scuole anche non di ruolo con incarico annuale.
nasce un
sistema unico nazionale delle intercettazioni telefoniche, ambientali e di altre
forme di comunicazione informatica o telematica autorizzata dall'Autorità
giudiziaria.
l'aliquota
d'imposta sulle attività produttive (IRAP) dal 4,25% passerà al 3,9%.
dal primo
gennaio l'aliquota d'imposta sui redditi delle società (IRES) è del 27,5%.
nuove
assunzioni di ispettori e dirigenti all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di
Finanza e alle altre Agenzie fiscali.
Le nuove
assunzioni sono vincolate a migliori risultati nella lotta all'evasione.
le
retribuzioni dei dirigenti non potranno superare quella del primo presidente
della Corte di Cassazione (274 mila euro).
Sono fatti
salvi i contratti in essere di natura privatistica.
Sono esclusi
gli stipendi degli appartenenti alle Authority, agli organi costituzionali, ai
contratti d'opera (artisti Rai) ed ai dirigenti delle società quotate.
aumenta del
10% il massimo detraibile per i mutui sulla prima casa.
arriva un
finanziamento mensile (per sei mesi) di 400 euro per favorire lo stage di 30
mila neolaureati nel Mezzogiorno.
Alle imprese
che li assumono verrà assegnato un bonus di 3.000 euro.
contro i
rincari dei prodotti alimentari, viene affidato all'Osservatorio del ministero
delle Politiche agricole il compito di verificare la trasparenza dei prezzi.
arriva la
proroga delle agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici per
l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, per la
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e altro per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2010.
stabilizzazione dei precari attraverso procedure selettive di tipo concorsuale.
Restano le
coordinazioni coordinate continuative (co.co.co) ma avranno più punti nei
concorsi.
regole più
stringenti sulla sottoscrizione da parte degli enti locali di strumenti
finanziari derivati.
Il ministero
dell'Economia è deputato a certificare la conformità» dei contratti proposti
dagli enti locali. I contratti devono basarsi sulla massima trasparenza.
congelata in
attesa di apposita norma (in fase di approvazione al Senato) l'aliquota unica al
20% sulle rendite.
viene
istituito il Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di
responsabilità sociale delle imprese.
cambia l'Isee
(l'indicatore di situazione economica equivalente) del nucleo familiare che
consente di ottenere l'accesso alle prestazioni sociali come gli sconti sulla
tassa dei rifiuti o quelli per gli asili nido.
Spetta
all'Agenzia delle entrate il compito, ora dell'Inps, di calcolarlo.
alla scadenza
dell’attuale Governo via libera al taglio del numero dei ministri e dei
sottosegretari.
Limite
massimo di 12 ministri e max 60 componenti per l'intera compagine governativa.
Il numero
degli assessori si riduce da 16 a 12.
Consiglieri
regionali, provinciali e comunali riceveranno al posto del rimborso per missioni
e viaggi solo un rimborso forfettario.
confermato
per il 2008 il bonus per le ristrutturazioni edilizie con una detrazione
d'imposta del 36% della spesa sostenuta, usufruibile per redditi sotto i 48 mila
euro.
abolizione
del cartello apposto alla serranda dei negozi “chiusi per mancata emissione
degli scontrini fiscali”.
Sarà
applicato solo il suggello.
viene
riconosciuto un credito d'imposta per le spese relative al processo di
aggregazione dei liberi professionisti che decidono di unirsi, in numero non
inferiore a 4 e non superiore a 10, per formare uno studio associato.
sarà
l'Agenzia delle entrate a fornire elementi di prova per avvalorare i maggiori
ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità
economica.
i coniugi
saranno esentati dall'imposta di successione e donazione per i trasferimenti
d'azienda o rami di essa, di quote sociali e di azioni.
corsa al
credito d'imposta per acquisto e installazione di telecamere e apparecchi per
pagamenti via bancomat di 3mila euro.
Il limite di
spesa complessivo è di 5 milioni di euro.
solo una
parte di esso sarà destinata, dal prossimo anno, alla riduzione delle tasse per
i lavoratori dipendenti a partire dalle fasce di reddito più basse.
mantenuto in
essere l’abolizione del ticket sanitario da 10 euro sulle visite specialistiche
e la diagnostica.
viene estesa
agli orfani, o in alternativa al coniuge superstite di chi è morto sul lavoro la
strada preferenziale del collocamento obbligatorio previsto per le vittime del
terrorismo.
2008 - APPROFONDIMENTI:
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PERSONE FISICHE
art.1
co.9-10
TUIR: DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE (art.16 Tuir)
Introdotte nuove
detrazioni per i soggetti titolari di contratti di locazione
convenzionati, stipulati per l’abitazione principale e per i giovani di
età compresa tra i 20 ed i 30 anni che lascino la precedente casa di
residenza con la famiglia per rendersi autonomi.
L’eventuale in capienza
genera il prodursi di un credito, da erogarsi secondo modalità da
definirsi con provvedimenti attuativi.
Le disposizioni si
applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2007.
art.1
co.11-12
TUIR: DETRAZIONI IRPEF E ASSEGNI PERIODICI (art.13 Tuir)
Previsione di una
detrazione specifica per i soggetti che percepiscono assegni che
rappresentano oneri deducibili per il soggetto erogante.
Le disposizioni si
applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2007.
art.1
co.13-14
TUIR: ESONERO DALL’IRPEF
Nessuna imposta per i
soggetti che siano titolari solo di redditi fondiari di importo
complessivo non superiore a 500 euro.
Le disposizioni si
applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2007.
art.1
co.15-16
TUIR: DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA ED ALTRE
DETRAZIONI (artt.12 e 13 Tuir)
Prevista una nuova
detrazione aggiuntiva di euro 1.200 per i genitori con almeno quattro
figli a carico, che si trasforma in un credito per l’eventuale quota
parte non goduta per incapienza.
Ai fini della spettanza
delle detrazioni dell’art.12, il reddito complessivo si determina senza
considerare il reddito della abitazione principale ed alle relative
pertinenze.
Anche le detrazioni da
art.13 spettano considerando il reddito complessivo senza conteggiare il
reddito della abitazione principale e relative pertinenze.
Le disposizioni si
applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2007.
art.1
co.17-24
PROROGA AGEVOLAZIONI FISCALI
RISTRUTTURAZIONI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Introdotte proroghe ad
ampio raggio per le agevolazioni sul patrimonio edilizio, alcune delle
quali (risparmio energetico) spettano anche in regime di impresa.
In particolare,
rientrano nella proroga:
-
Spese per la ristrutturazione dei fabbricati (36%) sostenute dal
01.01.2008 al 31.12.2010, a condizione che il costo della manodopera sia
indicato in fattura, secondo le ordinarie modalità e nei limiti già
noti;
-
Acquisto di fabbricati ristrutturati da parte di imprese edili e
cooperative, nel periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2010, con rogito o
assegnazione entro il 30.06.2011, a condizione che il costo della
manodopera sia indicato in fattura;
(continua)
-
applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10% ai lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria, per le spese fatturate dal
01.01.2008 al 31.12.2010, senza necessità di indicazione del costo della
manodopera in fattura;
-
interventi di riqualificazione energetica di edifici (55%) e bonus
per l’acquisto di apparecchi domestici e motori ad alta efficienza
energetica, per le spese sostenute entro il 31.12.2010;
-
prevista anche una nuova agevolazione per la spesa, sostenuta entro il
31.12.2009, per la sostituzione intera o parziale di impianti di
climatizzazione invernale non a condensazione. I benefici sono godibili,
a scelta del contribuente, in unica soluzione o rate costanti da 3 a 10.
Per la sostituzione di finestre e infissi in singole unità, non è
richiesta la particolare documentazione di accompagnamento.
art.1
co.91
RIVALUTAZIONE DI QUOTE E TERRENI
Riaperti i
provvedimenti che consentono la rivalutazione del costo fiscalmente
riconosciuto di quote societarie e terreni posseduti alla data del
01.01.2008.
Il
riconoscimento del maggior valore è subordinato alla redazione e
giuramento della perizia, oltre che al versamento della sostitutiva (2 o
4%) entro il 30.06.2008.
art.1
co.197-198
ONERI DEDUCIBILI (art.10 Tuir)
Sostituita la lett.e-ter,
dell’art.10 per regolare la deduzione dei contributi versati, fino ad un
massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell’art.9 del D.Lgs. n.502 del
30 dicembre 1992, e successive modificazioni, che erogano prestazioni
negli ambiti di intervento stabiliti con apposito decreto.
Ai fini del calcolo del
predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza
sanitaria versati dal datore di lavoro.
Per i contributi
versati nell’interesse delle persone fiscalmente a carico, la deduzione
spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando
l’importo complessivamente stabilito.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE (art.51
Tuir)
Adeguato, per
conseguenza, il testo dell’art.51 del Tuir, prevedendo che non
concorrono a formare il reddito oltre ai contributi previdenziali e
assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in
ottemperanza a disposizioni di legge, anche i contributi di assistenza
sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse
aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di
contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli
ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della Salute
di cui all’art.10, co.1, lett.e-ter), per un importo non
superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del
predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza
sanitaria versati ai sensi dell’art.10, co.1, lett.e-ter).
NORMA TRANSITORIA
Sino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della
salute è prorogata l’efficacia di quanto stabilito dal co.399, dell’art.1
della L. n.296 del 27 dicembre 2006.
art.1
co.201
DETRAZIONE RETTE PER ASILI NIDO
Prorogata al 2007 la
detrazione del 19% per le spese documentate sostenute dai genitori per
il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un
importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio
ospitato negli stessi.
art.1
co.202
INTERESSI PASSIVI PER LA PRIMA CASA (art.15 Tuir)
Incrementato a 4.000
euro il tetto di rilevanza su cui si conteggia la detrazione del 19% per
interessi passivi derivanti da mutui ipotecari stipulati per l’acquisto
o la costruzione della prima casa.
art.1
co.204
QUOTA REDDITO ESENTE PER FRONTALIERI
Per gli anni dal 2008
al 2010, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto all’estero in zone di
frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel
territorio dello Stato concorrono a formare il reddito per l’importo
eccedente 8.000 euro.
art.1
co.207
BONUS FORMAZIONE DOCENTI
Per l’anno 2008 ai
docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con
incarico annuale, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, spetta una detrazione dall’imposta lorda e fino a capienza
della stessa nella misura del 19% delle spese documentate sostenute ed
effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse
di 500 euro, per l’autoaggiornamento e per la formazione.
art.1
co.208
ESTENSIONE DELLE DETRAZIONI IRPEF PER STUDENTI (art.15 Tuir)
Danno diritto alla
detrazione del 19%, oltre ai canoni di locazione derivanti dai contratti
di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della L. n.431 del 9
dicembre 1998, e successive modificazioni, anche i canoni relativi ai
contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o
locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università,
collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e
cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso
un’università ubicata in un comune diverso da quello di residenza,
distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una
provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in
cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non
superiore a 2.633 euro.
DISPOSIZIONI IN TEMA DI TASSAZIONE PROPORZIONALE DEI SOGGETTI IRPEF
art.1,
commi
40-42
TASSAZIONE
PROPORZIONALE SOGGETTI IRPEF
Introdotta la
facoltà – per le persone fisiche titolari di redditi d’impresa e di
redditi da partecipazione in società in Snc e Sas – di optare per
l’assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l’aliquota
del 27,5%, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per
trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo
prelievo o distribuzione, i redditi concorrono a formare il reddito
complessivo imponibile e l’imposta già versata si scomputa dal totale
dovuto. L’opzione non è esercitabile in caso di adozione del regime di
contabilità semplificata, in quanto è necessario effettuare un
monitoraggio contabile del patrimonio netto.
Il sistema si fonda
su tre specifiche presunzioni:
·
prelievi e distribuzioni, al netto degli eventuali versamenti
effettuati, costituiscono prelievi degli utili dell’esercizio in corso
e, per l’eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti;
·
l’importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili da
assoggettare a tassazione in tali periodi;
·
in
caso di revoca dell’opzione, si considerano prelevati o distribuiti gli
utili ancora esistenti al termine dell’ultimo periodo d’imposta di
applicazione del regime opzionale.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITI AGRARI E FONDIARI
art.1
co.176
ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI REDDITO AGRARIO (art.33 Tuir)
Si
considerano produttive di reddito agrario anche le attività di
coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di
cui all’art.32, co.2, lett.b) del Tuir.
art.1
co.177
IMPRENDITORI AGRICOLI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ
Le società di persone e
le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori
agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, che si considerano
imprenditori agricoli, possono optare per la determinazione del reddito
applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del
25%.
art.1
co.178
ENERGIA NEL SETTORE AGRICOLO E OPZIONE PER LA TASSAZIONE
ORDINARIA
La produzione e la
cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili
agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da
produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti
chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal
fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività
connesse ai sensi dell'art.2135 c.c. e si considerano produttive di
reddito agrario, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito
nei modi ordinari, previa comunicazione all’ufficio secondo le modalità
previste dal DPR n.442/97.
DISPOSIZIONI RELATIVE AI REDDITI DI IMPRESA E LAVORO
AUTONOMO
art.1
co.29-30
REGIME DI UTILIZZO DELLE PERDITE (art.8 Tuir)
Nuova modifica al
regime di utilizzo delle perdite prodotte da imprese in contabilità
semplificata e lavoratori autonomi; le stesse, riducono il reddito
complessivo del contribuente.
Le disposizioni trovano
efficacia a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del
01.01.2008.
art.1
co.33
lett.a)
e co.34
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA PER SOGGETTI IRPEF
(art.56 Tuir)
Modifiche di
coordinamento atte a sostituire il rinvio all’art.96 (oggi riservato ai
soli soggetti Ires) con quello all’art.61, nonché ad eliminare un
richiamo non più pertinente all’art.109.
Adeguato, inoltre, il
rinvio all’art.8 per la deduzione delle perdite.
Le disposizioni si
applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31.12.2007.
Art.1
co.33
lett.b)
e co.34
DEDUZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRPEF (art.61
Tuir)
La deduzione degli
interessi passivi nel regime Irpef soggiace unicamente al rapporto tra
proventi tassati ed esclusi e totalità dei proventi.
Le disposizioni si
applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31.12.2007.
art.1
co.33
lett.c)
e co.34
ABROGAZIONE PRO RATA PATRIMONIALE E THIN CAP PER SOGGETTI
IRES (artt.62 e 63 Tuir)
In relazione alla
revisione della disciplina della deducibilità degli interessi passivi,
vengono abrogati gli artt.62 e 63 del Tuir che prevedevano in tema di
pro rata patrimoniale e contrasto all’utilizzo fiscale della
sottocapitalizzazione delle imprese; l’unica norma applicabile è il
novellato art.61.
Le disposizioni si
applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31.12.2007.
art.1
co.33
lett.d)
e co.34
DEDUZIONE INTERESSI PASSIVI PER IMPRESE IN SEMPLIFICATA
(art.66 Tuir)
Eliminato, per gli
imprenditori in semplificata, il riferimento all’applicabilità dell’art.96
del Tuir.
Le disposizioni si
applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31.12.2007.
art.1
co.33
lett.e)
e co.34
RIDUZIONE ALIQUOTA IRES (art.77 Tuir)
L’aliquota Ires è
ridotta dal 33 al 27,50%, fermo restando il principio della invarianza
del gettito complessivo; ciò significa che sono stati predisposti
interventi paralleli di ampliamento della base imponibile.
Le disposizioni si
applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31.12.2007.
art.1
co.33
lett.f)
e co.34
LIMITAZIONI ALLA RILEVANZA DELLE PERDITE (art.83 Tuir)
Nella determinazione
del reddito complessivo, le perdite fiscali assumono rilevanza limitata
in ipotesi di applicazione di regimi di parziale o totale detassazione
del reddito.
Le disposizioni si
applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2007.
art.1
co.33
lett.g)
e co.34
REGOLE PER IL RIPORTO DELLE PERDITE (art.84)
In tema di riporto
delle perdite, si apportano le seguenti modifiche:
·
Eliminazione del riferimento alla rilevanza parziale in caso di regimi
di detassazione, più correttamente inserito nel precedente art.83 (la
disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al
31.12.2007);
·
Eliminazione del riferimento all’art.96 ed al co.6 dell’art.109,
contenuto al quarto periodo del co.1. Le disposizioni si applicano a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al
31.12.2007.
art.1
co.33
lett.h)
e co.34
MODIFICHE ALLA PEX (art.87 Tuir)
·
la
percentuale di esenzione della plusvalenza realizzata torna alla misura
del 95%;
·
la
disposizione si applica alle plusvalenze realizzate a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007;
·
resta
ferma l’esenzione all’84% per le plusvalenze realizzate dalla predetta
data, sino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei
periodi di imposta anteriori a quello in corso al 01.01.2004, senza
limiti di tempo.
art.1
co.58
lett.c)
PERIODO DI DETENZIONE MINIMA DELLE PARTECIPAZIONI PEX
(art.87)
Riduzione del periodo
di ininterrotto possesso da 18 a 12 mesi per l’applicazione del regime
PEX.
art.1
co.83
lett.f)
SOCIETA’ PARTECIPATE E PEX (art.87)
Si è ammessi al
godimento della esenzione a condizione che la società partecipata sia
collocata in stati aventi un regime fiscale allineato con quello interno
e sia consentito un adeguato scambio di informazioni tra le
amministrazioni fiscali.
art.1
co.33
lett.i)
e co.34
NUOVE REGOLE DI DEDUZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI NEL
REGIME IRES (art.96 Tuir)
La deduzione degli
interessi passivi per i soggetti Ires avviene seguendo un meccanismo
composto da diversi passaggi:
·
innanzitutto, si considerano deducibili gli interessi passivi per una
quota pari agli interessi attivi e proventi assimilati;
·
l’eventuale eccedenza può essere dedotta per un importo pari al 30% del
Reddito Operativo Lordo, da individuarsi come differenza tra le voci di
conto economico A) e B), quest’ultima determinata senza considerare la voce
degli
(continua)
ammortamenti (beni materiali e immateriali) e dei canoni di
locazione finanziaria (capitale + interessi);
·
l’eventuale eccedenza di ROL prodotto a decorrere
dal terzo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007
può essere riportata a periodi di imposta successivi, senza limitazioni
di tempo, per ampliare la base di computo del 30%.
L’articolo, inoltre,
prevede specifiche regole tese a:
·
individuare correttamente gli interessi attivi e passivi oggetto dei
conteggi di cui sopra;
·
escludere
l’applicazione delle regole per le banche ed i soggetti finanziari (con
esclusione delle holding di partecipazione), le società di
assicurazione, le società consortili ex lege n.554/99, le società
di progetto ex D.Lgs. n.163/06, le società per la realizzazione e
l’esercizio di interporti ex lege n.240/90, nonché alle società
con capitale sottoscritto prevalentemente da enti pubblici che svolgono
attività nel settore dell’acqua, energia e riscaldamento;
·
salvaguardare la prevalenza, sull’art.96, delle norme che prevedono, in
via speciale, l’indeducibilità assoluta degli interessi passivi;
·
introdurre specifiche disposizioni per i soggetti che applicano il
consolidato.
Le disposizioni si
applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31.12.2007.
Per fornire un supporto
ai contribuenti in sede di prima applicazione, il limite di deducibilità
degli interessi passivi definito secondo le regole generali è aumentato
di euro 10.000 per il primo periodo di applicazione e di euro 5.000 per
il secondo periodo di applicazione.
Il co.36 introduce una
norma transitoria per le immobiliari di gestione.
art.1
co.33
lett.l)
e co.344
ABROGAZIONE DEL PRO RATA PATRIMONIA E DELLA THIN CAP (artt.97
e 98 Tuir)
In conseguenza
dell’introduzione del nuovo meccanismo di deduzione degli interessi
passivi, si prevede l’abrogazione degli istituti del pro rata
patrimoniale e della thin cap.
Le disposizioni si
applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31.12.2007.
art.1
co.33
lett.m)
e co.34
DEDUZIONE LIMITATA PER LE PERDITE ATTRIBUITE DA SOGGETTI
IRPEF PARTECIPATI (art.101 Tuir)
Introdotto un nuovo co.6 teso a sancire un meccanismo di deduzione specifica per le perdite
conseguite da soggetti Irpef trasparenti partecipati da soggetti Ires,
con la previsione della possibilità di utilizzo delle stesse solo per
compensare gli utili prodotti dal medesimo soggetto nei successivi
periodi di imposta.
Le disposizioni si
applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31.12.2007.
art.1
co.33
lett.n)
e co.34
REVISIONE DEL REGIME DEGLI AMMORTAMENTI E DELLA DURATA
MINIMA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (art.102 Tuir)
·
Abrogata
la possibilità di stanziare quote di ammortamento accelerato ed
anticipato a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al
31.12.2007.
·
Previsto
un incremento, applicabile ai contratti stipulati a partire dal
01.01.2008, della durata minima dei contratti di leasing per ottenere la
deducibilità fiscale dei canoni nelle seguenti misure:
-
beni mobili: 2/3 del periodo di ammortamento;
-
beni immobili: 2/3 del periodo di ammortamento con un limite minimo di
11 anni e massimo di 18 anni (tale ultima misura si interpreta in senso
favorevole al contribuente, che potrà dedurre, se vuole, canoni riferiti
a contratti di durata superiore);
(continua)
-
autoveicoli con limitazioni fiscali di cui all’art.164: uguale al
periodo di ammortamento.
Viene altresì
programmata la revisione delle tabelle di ammortamento del DM
31.12.1988.
Per il periodo di
imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2007, per i
soli beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo:
·
non si
applica la riduzione al 50% dell’aliquota fiscale;
·
la quota
non imputata a conto economico può essere dedotta come variazione in
diminuzione nel modello Unico (deroga al principio di derivazione).
art.1
co.33
lett.p)
e co.34
SEPSE DI RAPPRESENTANZA (art.108 Tuir)
Al fine di limitare i
dubbi attinenti la corretta delimitazione del perimetro di tale
particolare onere, mediante il rinvio ad un apposito decreto attuativo
viene stabilito, in generale, che la deduzione sarà ammessa nel periodo
di competenza seguendo i requisiti di inerenza e di congruità che
verranno stabiliti.
Prevista, infine, la
deduzione integrale per le spese relative a beni distribuiti
gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro, attualmente
previsto in 25,82 euro.
Le disposizioni si
applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31.12.2007.
art.1
co.33
lett.q)
e co.34
ABROGAZIONE DELLE DEDUZIONI EXTRACONTABILI (art.109 Tuir)
A decorrere dal periodo
di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, ferma restando la
necessità di recuperare le eccedenze pregresse, viene abolita la
possibilità di operare deduzioni extracontabili, in applicazione del
generale principio della stretta derivazione dell’imponibile dal
risultato di bilancio.
Per effetto delle
suddette modifiche, nel timore di comportamenti contabili non corretti e
subordinati esclusivamente al godimento di benefici fiscali, viene
riconosciuto all’amministrazione il potere di disconoscere gli
ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore
imputati al conto economico se non coerenti con i comportamenti
contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la
possibilità di dimostrare la giustificazione economica sulla scorta dei
principi contabili. Inoltre:
·
viene
prevista la possibilità, per i soggetti che avessero utilizzato il
quadro EC, di eliminare il vincolo sulle riserve in sospensione,
assoggettandole ad un’imposta sostitutiva dell’1%;
·
è
inserita una precisazione in merito alla possibilità di deduzione dei
componenti negativi, secondo il rapporto tra ricavi e proventi
imponibili ed esclusi e totale ricavi e proventi e abrogato il co.6 che
regolava la deduzione secondo il pro rata generale.
Le disposizioni si
applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31.12.2007.
art.1
co.48
RICONOSCIMENTO FISCALE DELLE DEDUZIONI EXTRACONTABILI
PREGRESSE (art.109 Tuir)
L’abrogazione del
quadro EC porta con sé la possibilità di attribuire riconoscimento
fiscale alle eccedenze di deduzioni già operate nel passato, senza
gestire i riallineamenti, mediante opzione per l’applicazione di
un’imposta sostitutiva (Irpef, Ires, Irap) con aliquota:
·
del 12%
sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di
euro;
·
del 14%
sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10
milioni di euro,
·
del 16%
sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.
(continua)
L’applicazione
dell’imposta sostitutiva può essere anche parziale e, in tal caso, deve
essere richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili.
L’imposta sostitutiva
deve essere versata in tre rate annuali, (30, 40, 30%) maggiorando le
ultime due rate di interessi del 2,5%.
art.1,
co.35
IMMOBILIARI DI GESTIONE E DEDUZIONE DI INTERESSI PASSIVI
(art.90 Tuir)
Nella determinazione
del reddito delle imprese immobiliari di gestione (immobili patrimonio),
si considerano deducibili gli interessi di finanziamento, mentre restano
indeducibili quelli di funzionamento.
Il chiarimento
rappresenta norma di interpretazione autentica.
art.1,
co.36
COMMISSIONE DI STUDIO PER LA REVISIONE DELLA FISCALITA’
COMPLESSIVA DELLE IMPRESE IMMOBILIARI
Prevista l’istituzione
di una commissione di studio per l’approfondimento della fiscalità
diretta ed indiretta delle imprese immobiliari, che dovrà concludere i
propri lavori entro il 30 giugno 2008, con lo scopo di proporre
eventuali modifiche normative di razionalizzazione e semplificazione che
troveranno applicazione dal periodo di imposta successivo a quello in
corso alla data del 31.12.2007.
Sino alla richiamata
revisione, ai fini della deduzione degli interessi passivi, non si
applicano limitazioni dell’art.96 a quelli relativi a finanziamenti
garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||