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    Anticipazioni  Finanziaria  

 

 

13-01-2008

 

ANTICIPAZIONI DELLA FINANZIARIA 2008 E APPROFONDIMENTI  

 

AFFITTI:

detrazione Irpef sugli affitti pro inquilini a basso reddito.

Per i redditi fino i 15.493,71 sarà di 300 euro, scende a 150 euro per chi non supera i 30.987,41 euro. 

Lo sconto sugli affitti sarà più alto per i giovani, fra i 20 e i 30 anni, che andranno a vivere da soli lasciando casa di mamma e papà.

Lo sconto sarà di 991,60 euro se il loro reddito non supera i 15.493,71 euro.

AMMINISTRATORI SOCIETÀ PUBBLICHE:

sarà ridotto il numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società pubbliche: sarà ridotto a tre (se composti da più di cinque membri) e a cinque (se composti da più di sette).

Nessun gettone di presenza per i componenti degli organi societari.

Il taglio non si applica alle società quotate.

AMMORTIZZATORI SOCIALI:

sì alla proroga degli ammortizzatori sociali.

La norma dispone, nel limite di 460 milioni di euro (di cui 20 milioni di euro per il settore agricolo) a carico del fondo per l'occupazione, la proroga, entro il 31 dicembre 2008, della concessione di ammortizzatori sociali in deroga.

ASILI E INABILI:

valgono anche per quest'anno le detrazioni previste dalla finanziaria dell'anno scorso per le rette degli asili nido.

Si tratta di una detrazione del 19% e la somma non può superare i 632 euro annui per ogni figlio.

Previsti anche 30 milioni di euro l'anno dal 2008 per rideterminare gli assegni alle famiglie con membri inabili e orfani.

ASSEGNO DI MANTENIMENTO:

viene introdotto un regime di favore per i contribuenti che percepiscono l'assegno di mantenimento a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili.

CANONE RAI  PER ULTRA 75ENNI:

gli ultra settantacinquenni con un reddito sotto i 516 euro non pagheranno più il canone Rai.

CINQUE PER MILLE:

prorogata anche per il 2008 il 5 per mille a favore della ricerca e delle onlus.

CLASS ACTION (azione collettiva):

per i consumatori, cioè la possibilità per i soggetti portatori di interessi collettivi di partecipare a CONCILIAZIONI e cause collettive contro società fornitrici di beni e servizi.

COMMISSARI DI GOVERNO:

dal primo gennaio si riducono del 20% i compensi dei commissari straordinari del governo.

CONCILIAZIONE AL POSTO DELL’ARBITRATO NEGLI APPALTI PUBBLICI:

escluso l'arbitrato per tutti gli appalti pubblici su lavori, servizi e forniture.

Ma possono essere inserite clausole conciliative per dirimere  controversie attraverso organismi di conciliazione iscritti al ministero di Giustizia.
Passaggio dei giudici militari in esubero ai ruoli della giustizia ordinaria.

CONSIGLI COMUNALI:

confermate per il 2008 le disposizioni che prevedono lo scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio.

CREDITO IMPOSTA SUD:

torna il credito d'imposta pari a 333 euro al mese per ciascun lavoratore occupato  nel Mezzogiorno.
Per le assunzioni di lavoratrici  donne il credito d'imposta aumenta a 416 euro.

DETRAZIONI FIGLI A CARICO:

viene introdotto l'obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi anche il codice fiscale dei familiari a carico.

FIGLI ADOTTIVI:

vengono estesi ai lavoratori dipendenti i congedi di maternità e parentale per i figli adottivi, come avviene per quelli biologici.

FONDI NON-AUTOSUFFICIENTI:

il Fondo per i non autosufficienti viene incrementato di 100 milioni per il 2008 e di 200 per il 2009.

FRIGORIFERI:

ancora per tre anni sarà possibile acquistare frigoriferi a basso consumo (non inferiore a classe A+) con uno sconto del 20% sul prezzo d'acquisto.

Sgravi anche per pannelli solari e infissi.

GRUPPI D'ACQUISTO:

pieno riconoscimento ai gruppi d'acquisto solidale e un regime fiscale più chiaro per consolidarli e prevenire eventuali interpretazioni differenti negli uffici tributari locali.

ICI:

sconto Ici sulla prima casa fino a un massimo di 200 euro che si somma  a quella già esistente di 103 euro.

Nessun sconto per  ville, castelli o case di lusso.

IMMOBILI:

al via una ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico e di quelli dati in affitto.

IMPRENDITORI MINIMI: 

possibilità di optare per il forfettone per chi non supera un volume di affari  annuo di  30 mila euro lordi.

Sul volume di affari che non supera i 30.000 versaranno 
un’imposta pari al 20% imposta.

I “forfettonari” versano l’imposta (Irap compresa)  con un'aliquota al 20%.

INCENTIVI CIP6:

chiarito in via definitiva  che gli incentivi Cip6 ai produttori di energia da fonti rinnovabili andranno ai soli impianti realizzati ed operativi, escludendo quelli già autorizzati, ma non ancora realizzati.

INSEGNANTI:

in arrivo una detrazione del 19% delle spese sostenute per l'aggiornamento e la formazione nel 2008 dei docenti delle scuole anche non di ruolo con incarico annuale.

INTERCETTAZIONI:

nasce un sistema unico nazionale delle intercettazioni telefoniche, ambientali e di altre forme di comunicazione informatica o telematica autorizzata dall'Autorità giudiziaria.

IRAP:

l'aliquota d'imposta sulle attività produttive (IRAP) dal 4,25% passerà al 3,9%.

IRES:

dal primo gennaio l'aliquota  d'imposta sui redditi delle società (IRES) è del 27,5%.

LOTTA ALL’EVASIONE:

nuove assunzioni di ispettori e dirigenti all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e alle altre Agenzie fiscali.

Le nuove assunzioni sono vincolate a migliori risultati nella lotta all'evasione.

MANAGER PUBBLICI:

le retribuzioni dei dirigenti non potranno superare quella del primo presidente della Corte di Cassazione (274 mila euro).

Sono fatti salvi i contratti in essere di natura privatistica.

Sono esclusi gli stipendi degli appartenenti alle Authority, agli organi costituzionali, ai contratti d'opera (artisti Rai) ed ai dirigenti delle società quotate.

MUTUI:

aumenta del 10% il massimo detraibile per i mutui sulla prima casa.

NEOLAUREATI:

arriva un finanziamento mensile (per sei mesi) di 400 euro per favorire lo stage di 30 mila neolaureati nel Mezzogiorno.

Alle imprese che li assumono verrà assegnato un bonus di 3.000 euro.

OSSERVATORIO PREZZI:

contro i rincari dei prodotti alimentari, viene affidato all'Osservatorio del ministero delle Politiche agricole il compito di verificare la trasparenza dei prezzi.

PANNELLI SOLARI:

arriva la proroga delle agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e altro per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010.

PRECARI:

stabilizzazione dei precari attraverso procedure selettive di tipo concorsuale.

Restano le coordinazioni coordinate continuative (co.co.co) ma avranno più punti nei concorsi.
Per quanto riguarda i precari nella P.A. dal 2008 il tetto di spesa consentito per il ricorso a personale a tempo determinato viene fissato al 35% della spesa sostenuta per le stesse ragioni nel 2003.

PRODOTTI DERIVATI:

regole più stringenti sulla sottoscrizione da parte degli enti locali di strumenti finanziari derivati.

Il ministero dell'Economia è deputato  a certificare la conformità» dei contratti proposti dagli enti locali. I contratti devono basarsi sulla massima trasparenza.

RENDITE:

congelata in attesa di apposita norma (in fase di approvazione al Senato) l'aliquota unica al 20% sulle  rendite.

RESPONSABILITÀ SOCIALE IMPRESA:

viene istituito il Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese.

RICCOMETRO ANTI-FURBI:

cambia l'Isee (l'indicatore di situazione economica equivalente) del nucleo familiare che consente di ottenere l'accesso alle prestazioni sociali come gli sconti sulla tassa dei rifiuti o quelli per gli asili nido.

Spetta all'Agenzia delle entrate il compito, ora dell'Inps, di calcolarlo.

RIDUZIONE SPESA PUBBLICA:

alla scadenza dell’attuale Governo via libera al taglio del numero dei ministri e dei sottosegretari.

Limite massimo di 12 ministri e  max 60 componenti per l'intera compagine governativa.
Non ci saranno più le Comunità Montale al loro nasceranno le 'Unioni di comuni montani composte da almeno 7 comuni, con circa  80 unità rispetto al numero attuale.
Soppressi gli Enti d'ambito per il servizio idrico integrato e il servizio di gestione integrata dei rifiuti.
Dalle prime elezioni utili per il rinnovo di ciascun consiglio comunale e provinciale viene ridotto il numero dei consiglieri e diminuite le indennità e i gettoni di presenza.

Il numero degli assessori si riduce da 16 a 12.

Consiglieri regionali, provinciali e comunali riceveranno al posto del rimborso per missioni e viaggi solo un rimborso forfettario.
Dal 2008 la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo nell'ambito della magistratura e delle amministrazioni civili dello Stato (auto blue) non potrà superare
i 1.600 centimetri cubici.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE:

confermato per il 2008 il bonus per le ristrutturazioni edilizie con una detrazione d'imposta del 36% della spesa sostenuta, usufruibile per redditi sotto i 48 mila euro.

SCONTRINO FISCALE:

abolizione del cartello apposto alla serranda dei negozi “chiusi per mancata emissione degli scontrini fiscali”.

Sarà applicato solo il suggello.
Inoltre saranno necessarie, nell'arco di un quinquennio, quattro (e non più tre) contestazioni per la chiusura del negozio), e dovranno avvenire in tre giorni diversi.

STUDI ASSOCIATI:

viene riconosciuto un credito d'imposta per le spese relative al processo di aggregazione dei liberi professionisti che decidono di unirsi, in numero non inferiore a 4 e non superiore a 10, per formare uno studio associato.

STUDI SETTORE:

sarà l'Agenzia delle entrate a fornire elementi di prova per avvalorare i maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica.

SUCCESSIONE:

i coniugi saranno esentati dall'imposta di successione e donazione per i trasferimenti d'azienda o rami di essa, di quote sociali e di azioni.

TABACCAI:

corsa al credito d'imposta per acquisto e installazione di telecamere e apparecchi per pagamenti via bancomat di 3mila euro.

Il limite di spesa complessivo è di 5 milioni di euro.

TESORETTO 2008:

solo  una parte di esso  sarà destinata, dal prossimo anno, alla riduzione delle tasse per i lavoratori dipendenti a partire dalle fasce di reddito più basse.

TICKET:

mantenuto in essere l’abolizione  del ticket sanitario da 10 euro sulle visite specialistiche e la diagnostica.

VITTIME LAVORO:

viene estesa agli orfani, o in alternativa al coniuge superstite di chi è morto sul lavoro la strada preferenziale del collocamento obbligatorio previsto per le vittime del terrorismo.
 

 

2008 - APPROFONDIMENTI:

 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PERSONE FISICHE

art.1

co.9-10

TUIR: DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE (art.16 Tuir)

Introdotte nuove detrazioni per i soggetti titolari di contratti di locazione convenzionati, stipulati per l’abitazione principale e per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni che lascino la precedente casa di residenza con la famiglia per rendersi autonomi.

L’eventuale in capienza genera il prodursi di un credito, da erogarsi secondo modalità da definirsi con provvedimenti attuativi.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.

art.1

co.11-12

TUIR: DETRAZIONI IRPEF E ASSEGNI PERIODICI (art.13 Tuir)

Previsione di una detrazione specifica per i soggetti che percepiscono assegni che rappresentano oneri deducibili per il soggetto erogante.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.

art.1

co.13-14

TUIR: ESONERO DALL’IRPEF

Nessuna imposta per i soggetti che siano titolari solo di redditi fondiari di importo complessivo non superiore a 500 euro.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.

art.1

co.15-16

TUIR: DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA ED ALTRE DETRAZIONI (artt.12 e 13 Tuir)

Prevista una nuova detrazione aggiuntiva di euro 1.200 per i genitori con almeno quattro figli a carico, che si trasforma in un credito per l’eventuale quota parte non goduta per incapienza.

Ai fini della spettanza delle detrazioni dell’art.12, il reddito complessivo si determina senza considerare il reddito della abitazione principale ed alle relative pertinenze.

Anche le detrazioni da art.13 spettano considerando il reddito complessivo senza conteggiare il reddito della abitazione principale e relative pertinenze.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.

art.1

co.17-24

PROROGA AGEVOLAZIONI FISCALI RISTRUTTURAZIONI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Introdotte proroghe ad ampio raggio per le agevolazioni sul patrimonio edilizio, alcune delle quali (risparmio energetico) spettano anche in regime di impresa.

In particolare, rientrano nella proroga:

-    Spese per la ristrutturazione dei fabbricati (36%) sostenute dal 01.01.2008 al 31.12.2010, a condizione che il costo della manodopera sia indicato in fattura, secondo le ordinarie modalità e nei limiti già noti;

-    Acquisto di fabbricati ristrutturati da parte di imprese edili e cooperative, nel periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2010, con rogito o assegnazione entro il 30.06.2011, a condizione che il costo della manodopera sia indicato in fattura;

 

 

(continua)

-    applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10% ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le spese fatturate dal 01.01.2008 al 31.12.2010, senza necessità di indicazione del costo della manodopera in fattura;

-    interventi di riqualificazione energetica di edifici (55%) e bonus per l’acquisto di apparecchi domestici e motori ad alta efficienza energetica, per le spese sostenute entro il 31.12.2010;

-    prevista anche una nuova agevolazione per la spesa, sostenuta entro il 31.12.2009, per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione. I benefici sono godibili, a scelta del contribuente, in unica soluzione o rate costanti da 3 a 10. Per la sostituzione di finestre e infissi in singole unità, non è richiesta la particolare documentazione di accompagnamento.

art.1

co.91

RIVALUTAZIONE DI QUOTE E TERRENI

Riaperti i provvedimenti che consentono la rivalutazione del costo fiscalmente riconosciuto di quote societarie e terreni posseduti alla data del 01.01.2008.

Il riconoscimento del maggior valore è subordinato alla redazione e giuramento della perizia, oltre che al versamento della sostitutiva (2 o 4%) entro il 30.06.2008.

art.1

co.197-198

ONERI DEDUCIBILI (art.10 Tuir)

Sostituita la lett.e-ter, dell’art.10 per regolare la deduzione dei contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell’art.9 del D.Lgs. n.502 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con apposito decreto.

Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro.

Per i contributi versati nell’interesse delle persone fiscalmente a carico, la deduzione spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE (art.51 Tuir)

Adeguato, per conseguenza, il testo dell’art.51 del Tuir, prevedendo che non concorrono a formare il reddito oltre ai contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, anche i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della Salute di cui all’art.10, co.1, lett.e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’art.10, co.1, lett.e-ter).

NORMA TRANSITORIA

Sino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute è prorogata l’efficacia di quanto stabilito dal co.399, dell’art.1 della L. n.296 del 27 dicembre 2006.

art.1

co.201

DETRAZIONE RETTE PER ASILI NIDO

Prorogata al 2007 la detrazione del 19% per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi.

 

art.1

co.202

INTERESSI PASSIVI PER LA PRIMA CASA (art.15 Tuir)

Incrementato a 4.000 euro il tetto di rilevanza su cui si conteggia la detrazione del 19% per interessi passivi derivanti da mutui ipotecari stipulati per l’acquisto o la costruzione della prima casa.

art.1

co.204

QUOTA REDDITO ESENTE PER FRONTALIERI

Per gli anni dal 2008 al 2010, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto all’estero in zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito per l’importo eccedente 8.000 euro.

art.1

co.207

BONUS FORMAZIONE DOCENTI

Per l’anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall’imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19% delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l’autoaggiornamento e per la formazione.

art.1

co.208

ESTENSIONE DELLE DETRAZIONI IRPEF PER STUDENTI (art.15 Tuir)

Danno diritto alla detrazione del 19%, oltre ai canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della L. n.431 del 9 dicembre 1998, e successive modificazioni, anche i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso un’università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro.

 

 

DISPOSIZIONI IN TEMA DI TASSAZIONE PROPORZIONALE DEI SOGGETTI IRPEF

art.1,

commi

40-42

TASSAZIONE PROPORZIONALE SOGGETTI IRPEF

Introdotta la facoltà – per le persone fisiche titolari di redditi d’impresa e di redditi da partecipazione in società in Snc e Sas – di optare per l’assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l’aliquota del 27,5%, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l’imposta già versata si scomputa dal totale dovuto. L’opzione non è esercitabile in caso di adozione del regime di contabilità semplificata, in quanto è necessario effettuare un monitoraggio contabile del patrimonio netto.

Il sistema si fonda su tre specifiche presunzioni: 

·    prelievi e distribuzioni, al netto degli eventuali versamenti effettuati, costituiscono prelievi degli utili dell’esercizio in corso e, per l’eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti;

·    l’importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili da assoggettare a tassazione in tali periodi;

·    in caso di revoca dell’opzione, si considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine dell’ultimo periodo d’imposta di applicazione del regime opzionale.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITI AGRARI E FONDIARI

art.1

co.176

ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI REDDITO AGRARIO (art.33 Tuir)

Si considerano produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all’art.32, co.2, lett.b) del Tuir.

art.1

co.177

IMPRENDITORI AGRICOLI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ

Le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, che si considerano imprenditori agricoli, possono optare per la determinazione del reddito applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%.

art.1

co.178

ENERGIA NEL SETTORE AGRICOLO E OPZIONE PER LA TASSAZIONE ORDINARIA

La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'art.2135 c.c. e si considerano produttive di reddito agrario, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all’ufficio secondo le modalità previste dal DPR n.442/97.

 

DISPOSIZIONI RELATIVE AI REDDITI DI IMPRESA E LAVORO AUTONOMO

art.1

co.29-30

REGIME DI UTILIZZO DELLE PERDITE (art.8 Tuir)

Nuova modifica al regime di utilizzo delle perdite prodotte da imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi; le stesse, riducono il reddito complessivo del contribuente.

Le disposizioni trovano efficacia a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 01.01.2008.

art.1

co.33

lett.a)

e co.34

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA PER SOGGETTI IRPEF (art.56 Tuir)

Modifiche di coordinamento atte a sostituire il rinvio all’art.96 (oggi riservato ai soli soggetti Ires) con quello all’art.61, nonché ad eliminare un richiamo non più pertinente all’art.109.

Adeguato, inoltre, il rinvio all’art.8 per la deduzione delle perdite.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

Art.1

co.33

lett.b)

e co.34

DEDUZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRPEF (art.61 Tuir)

La deduzione degli interessi passivi nel regime Irpef soggiace unicamente al rapporto tra proventi tassati ed esclusi e totalità dei proventi.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

art.1

co.33

lett.c)

e co.34

ABROGAZIONE PRO RATA PATRIMONIALE E THIN CAP PER SOGGETTI IRES (artt.62 e 63 Tuir)

In relazione alla revisione della disciplina della deducibilità degli interessi passivi, vengono abrogati gli artt.62 e 63 del Tuir che prevedevano in tema di pro rata patrimoniale e contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione delle imprese; l’unica norma applicabile è il novellato art.61.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

 

art.1

co.33

lett.d)

e co.34

DEDUZIONE INTERESSI PASSIVI PER IMPRESE IN SEMPLIFICATA (art.66 Tuir)

Eliminato, per gli imprenditori in semplificata, il riferimento all’applicabilità dell’art.96 del Tuir.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

art.1

co.33

lett.e)

e co.34

RIDUZIONE ALIQUOTA IRES (art.77 Tuir)

L’aliquota Ires è ridotta dal 33 al 27,50%, fermo restando il principio della invarianza del gettito complessivo; ciò significa che sono stati predisposti interventi paralleli di ampliamento della base imponibile.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

art.1

co.33

lett.f)

e co.34

LIMITAZIONI ALLA RILEVANZA DELLE PERDITE (art.83 Tuir)

Nella determinazione del reddito complessivo, le perdite fiscali assumono rilevanza limitata in ipotesi di applicazione di regimi di parziale o totale detassazione del reddito.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2007.

art.1

co.33

lett.g)

e co.34

REGOLE PER IL RIPORTO DELLE PERDITE (art.84)

In tema di riporto delle perdite, si apportano le seguenti modifiche:

·   Eliminazione del riferimento alla rilevanza parziale in caso di regimi di detassazione, più correttamente inserito nel precedente art.83 (la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2007);

·   Eliminazione del riferimento all’art.96 ed al co.6 dell’art.109, contenuto al quarto periodo del co.1. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

art.1

co.33

lett.h)

e co.34

MODIFICHE ALLA PEX (art.87 Tuir)

·   la percentuale di esenzione della plusvalenza realizzata torna alla misura del 95%;

·   la disposizione si applica alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007;

·   resta ferma l’esenzione all’84% per le plusvalenze realizzate dalla predetta data, sino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi di imposta anteriori a quello in corso al 01.01.2004, senza limiti di tempo.

art.1

co.58

lett.c)

PERIODO DI DETENZIONE MINIMA DELLE PARTECIPAZIONI PEX (art.87)

Riduzione del periodo di ininterrotto possesso da 18 a 12 mesi per l’applicazione del regime PEX.

art.1

co.83

lett.f)

SOCIETA’ PARTECIPATE E PEX (art.87)

Si è ammessi al godimento della esenzione a condizione che la società partecipata sia collocata in stati aventi un regime fiscale allineato con quello interno e sia consentito un adeguato scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali.

art.1

co.33

lett.i)

e co.34

NUOVE REGOLE DI DEDUZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI NEL REGIME IRES (art.96 Tuir)

La deduzione degli interessi passivi per i soggetti Ires avviene seguendo un meccanismo composto da diversi passaggi:

·   innanzitutto, si considerano deducibili gli interessi passivi per una quota pari agli interessi attivi e proventi assimilati;

·   l’eventuale eccedenza può essere dedotta per un importo pari al 30% del Reddito Operativo Lordo, da individuarsi come differenza tra le voci di conto economico A) e B), quest’ultima determinata senza considerare la voce degli

 

(continua)

ammortamenti (beni materiali e immateriali) e dei canoni di locazione finanziaria (capitale + interessi);

·   l’eventuale eccedenza di ROL prodotto a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 può essere riportata a periodi di imposta successivi, senza limitazioni di tempo, per ampliare la base di computo del 30%.

L’articolo, inoltre, prevede specifiche regole tese a:

·   individuare correttamente gli interessi attivi e passivi oggetto dei conteggi di cui sopra;

·   escludere l’applicazione delle regole per le banche ed i soggetti finanziari (con esclusione delle holding di partecipazione), le società di assicurazione, le società consortili ex lege n.554/99, le società di progetto ex D.Lgs. n.163/06, le società per la realizzazione e l’esercizio di interporti ex lege n.240/90, nonché alle società con capitale sottoscritto prevalentemente da enti pubblici che svolgono attività nel settore dell’acqua, energia e riscaldamento;

·   salvaguardare la prevalenza, sull’art.96, delle norme che prevedono, in via speciale, l’indeducibilità assoluta degli interessi passivi;

·   introdurre specifiche disposizioni per i soggetti che applicano il consolidato.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

Per fornire un supporto ai contribuenti in sede di prima applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi definito secondo le regole generali è aumentato di euro 10.000 per il primo periodo di applicazione e di euro 5.000 per il secondo periodo di applicazione.

Il co.36 introduce una norma transitoria per le immobiliari di gestione.

art.1

co.33

lett.l)

e co.344

ABROGAZIONE DEL PRO RATA PATRIMONIA E DELLA THIN CAP (artt.97 e 98 Tuir)

In conseguenza dell’introduzione del nuovo meccanismo di deduzione degli interessi passivi, si prevede l’abrogazione degli istituti del pro rata patrimoniale e della thin cap.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

art.1

co.33

lett.m)

e co.34

DEDUZIONE LIMITATA PER LE PERDITE ATTRIBUITE DA SOGGETTI IRPEF PARTECIPATI (art.101 Tuir)

Introdotto un nuovo co.6 teso a sancire un meccanismo di deduzione specifica per le perdite conseguite da soggetti Irpef trasparenti partecipati da soggetti Ires, con la previsione della possibilità di utilizzo delle stesse solo per compensare gli utili prodotti dal medesimo soggetto nei successivi periodi di imposta.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

art.1

co.33

lett.n)

e co.34

REVISIONE DEL REGIME DEGLI AMMORTAMENTI E DELLA DURATA MINIMA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (art.102 Tuir)

·   Abrogata la possibilità di stanziare quote di ammortamento accelerato ed anticipato a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2007.

·   Previsto un incremento, applicabile ai contratti stipulati a partire dal 01.01.2008, della durata minima dei contratti di leasing per ottenere la deducibilità fiscale dei canoni nelle seguenti misure:

-   beni mobili: 2/3 del periodo di ammortamento;

-    beni immobili: 2/3 del periodo di ammortamento con un limite minimo di 11 anni e massimo di 18 anni (tale ultima misura si interpreta in senso favorevole al contribuente, che potrà dedurre, se vuole, canoni riferiti a contratti di durata superiore);

 

(continua)

-   autoveicoli con limitazioni fiscali di cui all’art.164: uguale al periodo di ammortamento.

Viene altresì programmata la revisione delle tabelle di ammortamento del DM 31.12.1988.

Per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2007, per i soli beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo:

·   non si applica la riduzione al 50% dell’aliquota fiscale;

·   la quota non imputata a conto economico può essere dedotta come variazione in diminuzione nel modello Unico (deroga al principio di derivazione).

art.1

co.33

lett.p)

e co.34

SEPSE DI RAPPRESENTANZA (art.108 Tuir)

Al fine di limitare i dubbi attinenti la corretta delimitazione del perimetro di tale particolare onere, mediante il rinvio ad un apposito decreto attuativo viene stabilito, in generale, che la deduzione sarà ammessa nel periodo di competenza seguendo i requisiti di inerenza e di congruità che verranno stabiliti.

Prevista, infine, la deduzione integrale per le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro, attualmente previsto in 25,82 euro.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

art.1

co.33

lett.q)

e co.34

ABROGAZIONE DELLE DEDUZIONI EXTRACONTABILI (art.109 Tuir)

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, ferma restando la necessità di recuperare le eccedenze pregresse, viene abolita la possibilità di operare deduzioni extracontabili, in applicazione del generale principio della stretta derivazione dell’imponibile dal risultato di bilancio.

Per effetto delle suddette modifiche, nel timore di comportamenti contabili non corretti e subordinati esclusivamente al godimento di benefici fiscali, viene riconosciuto all’amministrazione il potere di disconoscere gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità di dimostrare la giustificazione economica sulla scorta dei principi contabili. Inoltre:

·   viene prevista la possibilità, per i soggetti che avessero utilizzato il quadro EC, di eliminare il vincolo sulle riserve in sospensione, assoggettandole ad un’imposta sostitutiva dell’1%;

·   è inserita una precisazione in merito alla possibilità di deduzione dei componenti negativi, secondo il rapporto tra ricavi e proventi imponibili ed esclusi e totale ricavi e proventi e abrogato il co.6 che regolava la deduzione secondo il pro rata generale.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

art.1

co.48

RICONOSCIMENTO FISCALE DELLE DEDUZIONI EXTRACONTABILI PREGRESSE (art.109 Tuir)

L’abrogazione del quadro EC porta con sé la possibilità di attribuire riconoscimento fiscale alle eccedenze di deduzioni già operate nel passato, senza gestire i riallineamenti, mediante opzione per l’applicazione di un’imposta sostitutiva (Irpef, Ires, Irap) con aliquota:

·   del 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro;

·   del 14% sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,

·   del 16% sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.

 

(continua)

L’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere anche parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili.

L’imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, (30, 40, 30%) maggiorando le ultime due rate di interessi del 2,5%.

art.1,

co.35

IMMOBILIARI DI GESTIONE E DEDUZIONE DI INTERESSI PASSIVI (art.90 Tuir)

Nella determinazione del reddito delle imprese immobiliari di gestione (immobili patrimonio), si considerano deducibili gli interessi di finanziamento, mentre restano indeducibili quelli di funzionamento.

Il chiarimento rappresenta norma di interpretazione autentica.

art.1,

co.36

COMMISSIONE DI STUDIO PER LA REVISIONE DELLA FISCALITA’ COMPLESSIVA DELLE IMPRESE IMMOBILIARI

Prevista l’istituzione di una commissione di studio per l’approfondimento della fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari, che dovrà concludere i propri lavori entro il 30 giugno 2008, con lo scopo di proporre eventuali modifiche normative di razionalizzazione e semplificazione che troveranno applicazione dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2007.

Sino alla richiamata revisione, ai fini della deduzione degli interessi passivi, non si applicano limitazioni dell’art.96 a quelli relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.