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     Iva  medici

 

 

Iva delle prestazioni mediche

 

Le prestazioni esenti

 

Le prestazioni rese dai medici che effettuano le visite fiscali per conto dell'INPS rientrano tra le prestazioni mediche esenti dall'Iva ai sensi dell'art. 10, c. 1, n. 18), del DPR n. 633/72  come disposto dalla R.M. delle Entrate n. 7 del 9 gennaio 2006.

 

In  generale, le “prestazioni mediche” sono esenti da Iva solo se finalizzate a tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, l’Agenzia delle Entrate ritiene possano essere esenti anche le prestazioni effettuate a fini di prevenzione;

- si deve trattare di prestazioni “mediche”, nel senso di prestazioni rese da figure professionali la cui individuazione è demandata alla legislazione dei singoli stati;

- non si riferisce genericamente all’insieme delle prestazioni che possono essere effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche ma solo alle prestazioni dirette alla diagnosi, alla cura e, ove possibile, alla guarigione di malattie e di problemi di salute.

 

In particolare sono esenti IVA ai sensi dell'art. 10, c. 1, n. 18 DPR n. 633/72:

 

Attività di rilascio certificati per fini terapeutici

- certificati per esonero dalla educazione fisica o di idoneità per l’esercizio di attività sportiva;

-  certificati per invio di minori in colonie o comunità;

-  certificati di avvenuta vaccinazione;

-  certificazioni relative alla patente di guida rilasciate dai medici che fanno parte delle commissioni mediche istituite per i soggetti disabili o affetti da particolari patologie;

-  le visite mediche effettuate per il rilascio o il rinnovo della patenti;

-  i certificati per l’esercizio della attività venatoria;

 

Prestazioni mediche connesse all’attività lavorativa

- le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, sulla base del D.Lgs. n. 626/94, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 133/99 (R.M. n. 181 del 18 settembre 2003);

- le visite fiscali per accertare lo stato di malattia.

 

Prestazioni di chirurgia estetica

Sono esenti da Iva in quanto sono connesse al benessere psico-fisico del soggetto che riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona (C.M. n. 4/05)

 

Le prestazioni mediche imponibili

 

Prestazioni di medicina legale

-  consulenze medico legali concernenti lo stato di salute delle persone per il riconoscimento di una pensione di invalidità;

-  perizie “giudiziarie” per dirimere questioni sulla responsabilità e sulla quantificazione del danno (es. prestazioni rese da medici nominati come consulenti tecnici di ufficio del giudice per la risoluzione di una controversia giudiziale);

-  perizie commissionate dalle assicurazioni finalizzate alla determinazione del premio da versare nel caso in cui questo dipenda dallo stato di salute dell’assicurato (es. assicurazioni per le malattie, rimborsi spese ospedaliere, ecc.)

-  perizie finalizzate alla liquidazione di un danno (es. determinazione del grado di invalidità permanente a seguito di un incidente);

consulenze mediche finalizzate ad accertare lo stato di paternità attraverso l’esame di affinità genetica;

 

Rilascio certificati da parte del medico di base per indennizzi o benefici economici

-  il certificato medico per l’indennità di accompagnamento;

-  il certificato per la pensione di invalidità ordinaria;

-  le certificazioni peritali per infortuni redatte su modello specifico;

-  la certificazione per il riconoscimento di invalidità civile;

-  il riconoscimento di cause di servizio effettuate dall’INAIL sulla base di convenzioni stipulate con aziende

 

Prestazioni non “soggettivamente” sanitarie

- Le prestazioni rese da un centro di estetica: differente è ovviamente il discorso per ciò che riguarda le prestazioni di chirurgia estetica che sono state ricondotte al regime di esenzione;

-  Le prestazioni rese da un chinesiologo (diplomato ISEF o laureato in scienze motorie) anche se oggettivamente potrebbe effettuare un’attività di carattere riabilitativo, analoga a quella del fisioterapista.

 

 

Cazzulo Luciano,  documento aggiornato al Gennaio 2006