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     Tabella dpr 633/72

 

 

 

 

Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633 Tabella A.

 

Testo: in vigore dal 12/08/2006

(NB. Tabella Agiornata al 12-8-2006 ma sovente vengono variate, Controllare sempre)

 

(NDR: Ai sensi dell'art. 43 legge 21 novembre 2000, n.342, rientrano

tra le prestazioni di servizi di cui al numero 37) della tabella

A, parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972, le somministrazioni di

alimenti e bevande effettuate dagli enti locali nelle scuole di

ogni ordine e grado, nonche' nelle scuole materne e negli asili nido.)

modificato da: DL del 04/07/2006 n. 223 art. 36 convertito

 

TABELLA A (*)

 

PARTE I (**)

 

Note

(*) Per l'applicazione della presente tabella si osservano le norme delle

leggi doganali per le voci corrispondenti alla tariffa dei dazi doganali di

importazione.

(**) Per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici indicati in tale parte

della tabella, effettuate dai produttori agricoli e ittici di cui all'art. 34,

si applicano le aliquote corrispondenti a quelle di compensazione forfettaria

stabilite dal decreto ministeriale emanato a norma del primo comma del citato

articolo.

 

PRODOTTI  AGRICOLI  E  ITTICI

 

1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01);

2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere

bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02 - 01.03 - 01.04);

3) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili,

freschi e refrigerati (v.d. 01.05. ex 02.02);

4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri

animali vivi, destinati all'alimentazione umana, api e bachi da seta

(v.d. ex 01.06);

5) carni, frattaglie e parti di animali di cui ai numeri 3 e 4,

fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate

(v.d. ex 02.02 - ex 02.03 - ex 02.04 - ex 02.06);

6) grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco, refrigerato, salato o

in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05);

7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati o

in salamoia, secchi o affumicati, esclusi il salmone e lo storione affumicati

(v.d. ex 03.01 - ex 03.02), derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla

piscicoltura;

8) crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro

guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, secchi, salati o

in salamoia, crostacei non sgusciati semplicemente cotti in acqua

(v.d. ex 03.03), derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento;

9) latte e crema di latte freschi non concentrati ne' zuccherati

(v.d. 04.01);

10) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 - 04.04);

11) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05);

12) miele naturale (v.d. 04.06);

13) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo

vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese

le talee e le marze (v.d. 06.01 - 06.02);

14) fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi;

fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni,

per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.03 - 06.04);

15) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati

o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre

sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non

specialmente preparati per il consumo immediato (v.d. ex 07.01 - ex 07.03);

16) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati

(v.d. 07.05);

17) radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed

altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o d'inulina, anche

secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. 07.06);

18) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate

(v.d. da 08.01 a 08.09 - 08.11 - 08.12);

19) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate,

presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre

sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure

secche (v.d. ex 08.13);

20) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);

21) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato)

(v.d. da 10.01 a 10.05 - ex 10.06 - 10.07);

22) semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati (v.d. ex 12.01);

23) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);

24) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o

disseccate (v.d. ex 12.04);

25) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte

(v.d. ex 12.08);

26) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);

27) piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate

principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di

insetticidi antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati,

frantumati o polverizzati (v.d. 12.07);

28) carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali

impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati ne' compresi

altrove (v.d. ex 12.08);

29) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09);

30) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno,

erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed

altri simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10);

31) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati,

ne' spaccati, ne' altrimenti preparati; saggina e trebbia

(v.d. ex 14.01 - ex 14.03);

32) alghe (v.d. ex 14.05);

33) olio d'oliva, morchie e fecce d'olio d'oliva (v.d. ex 15.07 - ex 15.17);

34) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15);

35) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi

dalla aggiunta di alcole; mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole

(v.d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05);

36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati

e di quelli contenenti piu' del ventidue per cento in volume di alcole (v.d.

ex 22.05) 37) sidro, sidro di pere e idromele (v.d. ex 22.07);

38) aceto di vino (v.d. ex 22.10);

39) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio

di oliva, escluse le morchie (v.d. ex 23.04);

40) fecce di vino; tartaro greggio (v.d. 23.05);

41) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati

per la nutrizione degli animali, non nominati ne' compresi altrove

(v.d. 23.06);

42) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01);

43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di

legno, compresa la segatura (v.d. 44.01);

44) legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v.d. 44.03);

45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale

(v.d. ex. 44.04);

46) sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato,

granulato o polverizzato (v.d. 45.01);

47) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (v.d. 50.01);

48) lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e di peli

 (v.d. ex 53.01 - 53.03);

49) peli fini o grossolani, in massa, greggi (v.d. ex 53.02);

50) lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami di lino

(v.d. ex 54.01);

51) ramie' greggio (v.d. ex 54.02);

52) cotone in massa; cascami di cotone, non pettinati ne' cardati

(v.d. 55.01 - 55.03);

53) canapa (cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata; stoppa e cascami

di canapa (v.d. ex 57.01);

54) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v.d. ex 57.02);

55) sisal greggia (v.d. ex 57.04);

56) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 33.01).

 

PARTE II

BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 4%

 

1) (soppresso);

2) (soppresso);

3) latte fresco, non concentrato ne' zuccherato, destinato al consumo

alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a

pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;

4) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03-04.04);

5) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi,

refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o

addizionata di altre sostanze atte ad assicurarsene temporaneamente la

conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato;

disseccati, disidradati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in

fette, ma non altrimenti preparati (v.d. ex 07.01-ex 07.03-ex 07.04);

6) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti congelati o surgelati (v.d.

07.02);

7) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decortificati o spezzati

(v.d. 07.05);

8) frutta commestibile, fresche o secche o temporaneamente

conservate; frutta, anche cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di

zuccheri (v.d. 08.01 a 08.03-ex 08.04 - da 08.05 a 08.12);

9) frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso; risone;

orzo, escluso quello destinato alla semina; avena, grano saraceno,

miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori destinati ad uso zootecnico

(v.d. 10.01-10.02-ex 10.03-ex 10.04-10.05-ex 10.06-ex 10.07, ex 21.07.02);

10) farine e semole di frumento, granturco e segala; farine di orzo;

farine di avena, farine di riso e di altri cereali minori destinate ad

uso zootecnico (v.d. 11.01-ex 11.02);

11) frumento, granturco, segala e orzo, spezzati o schiacciati; riso,

avena ed altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad

uso zootecnico (v.d. 10.06-ex 11.02);

12) germi di mais destinati alla disoleazione (ex 11.02 G II): semi e

frutti oleosi destinati alla disoleazione, esclusi quelli di lino e di

ricino e quelli frantumati (v.d. ex 12.01);

12-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione

(v.d. ex 12.07);

13) olio di oliva: oli vegetali destinati all'alimentazione umana od

animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione

per uso alimentare (v.d. ex 15.07);

14) margarina animale o vegetale (v.d. ex 15.13);

15) paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare

e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e

sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza

aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;

16) pomidori pelati e conserve di pomidori: olive in salamoia (v.d. ex

20.02);

17) crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura

o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v.d. 23.02);

18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa,

libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per

non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici

e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali

a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per

la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati

e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle

campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi

o dai partiti o dai movimenti di opinione politica;

19) fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi

considerati utili per la lotta biologica in agricoltura;

20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati

contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti semplici

contenenti, in misura superiore al 50%, cereali compresi nella presente

parte della tabella;

21) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto

del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ancorche' non ultimate, purche' permanga

l'originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota

II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle

disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione

mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data

dell'atto si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota;

21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del

terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento

del bestiame e alle attivita' connesse, cedute da imprese costruttrici,

ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria destinazione, sempre che

ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere c) ed e), del

decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla

legge 26 febbraio 1994, n. 133;

22) (soppresso);

23) (soppresso);

24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la

costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della

legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni

rurali di cui al numero 21-bis) e, fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti

per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio pubblico e

privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, del 7 e dell'11

maggio 1984;

25) (soppresso)

26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui al numero

21), fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi;

27) (soppresso);

28) (soppresso);

29) (soppresso);

30) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medicochirurgiche);

oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili);

oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi

per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in

mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare

una deficienza o una infermita' (v.d. 90.19);

31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro

meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e

altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per

soggetti con ridotte o impedite capacita' motorie; motoveicoli di cui

all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, nonche' autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1,

lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000

centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con

motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei

soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con

ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai

familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonche' le prestazioni rese

dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i

relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei

confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1,

lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di

cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800

centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a

soggetti sordomuti,ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;

32) gas per uso terapeutico; reni artificiali;

33) parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni

indicati ai precedenti numeri 30, 31 e 32;

34) (soppresso);

35) prestazioni relative alla composizione, montaggio, duplicazione,

legatoria e stampa, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici

per non vedenti e ipovedenti, dei giornali e notiziari quotidiani, libri,

periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi

diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa, carte

geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della

Repubblica;

36) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari con esclusione di

quelle trasmesse in forma codificata; prestazioni di servizi delle

radiodiffussioni con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata aventi

carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo,

didattico o ricreativo effettuate ai sensi dell'art. 19, lettere b) e c),

della legge 14 aprile 1975, n. 103;

37) somministrazione di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali

ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonche'

nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla

base di contratti di appalto o di apposite convenzioni;

38) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante

distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura,

uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettivita';

39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla

costruzione dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949,

n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che

svolgono l'attivita' di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi

comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprieta'

indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel

numero 21), nonche' alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al

numero 21-bis);

40) (soppresso);

41) (soppresso);

41-bis) prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di

assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunita' e simili o ovunque

rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati

di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in

situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro

consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di

convenzioni in generale;

41-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratti diappalto aventi

ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al

superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche;

41-quater) protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale

permanenti.

 

PARTE III

BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 10%

 

1) cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01);

2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere

bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02; 01.03; 01.04);

3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina,

mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche,

refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate

(v.d. ex 02.01 - ex 02.06);

4) frattaglie commestibili degli animali della specie equina, asinina,

mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche,

refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o

affumicate (v.d. ex 02.01-ex 02.06);

5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti

commestibili, freschi, refrigerati congelati o surgelati (v.d. 01.05-ex

02.02);

6) carni, frattaglie e parte di animali di cui al n. 5, fresche,

refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate, congelate o

surgelate (v.d. ex 02.02-02.03);

7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri

animali vivi destinati all'alimentazione umana; loro carni, parti e

frattaglie, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o

affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o morti,

refrigerati, congelati o surgelati, non destinati all'alimentazione

(v.d. ex 01.06, ex 02.04, ex 02.06 e ex 03.01);

8) carni, frattaglie e parti, commestibili, congelate o surgelate di

conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e fagiani (v.d. ex 02.04);

9) grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco, refrigerato, salato

o in salamoia, secco, affumicato, congelato o surgelato (v.d. ex 02.05);

10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato ne' fuso, fresco,

refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato

(v.d. ex 02.05);

10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o

surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia,

secchi o affumicati (v.d. ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi compresi i

testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi,

refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi

astici, aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in

acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03);

11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello

(o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (v. d. ex

04.01);

12) latte conservato, concentrato o zuccherato (v.d. ex 04.02);

13) crema di latte fresca, conservata, concentrata o non,

zuccherata o non (v.d. ex 04.01-ex 04.02);

14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05);

15) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o altrimenti

conservati, zuccherati o non, destinati ad uso alimentare (v.d. ex 04.05);

16) miele naturale (v.d. 04.06);

17) budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi

quelli di pesci, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 05.04);

18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o

degelatinate, loro polveri e cascami, destinati all'alimentazione degli

animali (v.d. ex 05.08);

19) prodotti di origine animale, non nominati ne' compresi altrove,

escluse tendini, nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate

(v.d. ex 05.15);

20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo

vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le

talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti,

freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e

licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. 06.01 - 06.02 ex 06.03 -

06.04);

21) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, macinati o

polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di manioca,

d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici

e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in

pezzi; midollo della palma a sago (v.d. ex 07.04-07.06);

22) uva da vino (v.d. ex 08.04);

23) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle

congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o

addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la

conservazione, oppure secche (v.d. ex 08.13);

24) te', mate' (v.d. 09.02-09.03);

25) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);

26) orzo destinato alla semina, avena, grano saraceno, miglio,

scagliola, sorgo ed altri cereali minori destinati ad usi diversi da quello

zootecnico (v.d. 10.03-ex 10.04-ex 10.07);

27) farine di avena e altri cereali minori destinate ad usi diversi

da quello zootecnico (v.d. 11.01);

28) semole e semolini di orzo, avena, e di altri cereali minori; cereali

mondati, perlati, in fiocchi; germi di cereali anche sfarinati (v.d. ex

11.02);

29) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o schiacciati,

destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.06-ex 11.02);

30) farine di legumi da granella secchi compresi nella v.d. 07.05 o della

frutta comprese nel capitolo 8 della Tariffa Doganale; farine e semolini di

sago e di radici e tuberi compresi nella v.d. 07.06; farina, semolino e

fiocchi di patate (v.d. 11.04-11.05);

31) malto anche torrefatto (v.d. 11.07);

32) amidi e fecole; inulina (v.d. 11.08);

33) glutine e farine di glutine, anche torrefatti (v.d. 11.09-ex 23.03);

34) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti oleosi non

destinati alla disoleazione, esclusi quelle frantumati (v.d. ex 12.01);

35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina

di senapa (v.d. 12.02);

36) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);

37) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o

disseccate (v.d. ex 12.04);

38) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);

38-bis) piante allo stato vegetativo, di basilico, rosmarino e salvia (v.d.

ex 12.07)

39) (soppresso);

40) radici di cicoria, fresche e disseccate, anche tagliate, non

torrefatte; carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali

impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati ne'

compresi altrove (v.d. ex 12.08);

41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09);

42) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno,

erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri

simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10);

43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v.d. ex 13.03);

44) (soppresso);

45) alghe (v.d. ex 14.05);

46) strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi, grasso di oca e di

altri volatili, pressato o fuso (v.d. ex 15.01);

47) sevi (della specie bovina, ovina e caprina), greggi o fusi, compresi

i sevi detti "primo sugo", destinati all'alimentazione umana od animale (v.d.

destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.04);

50) altri grassi e oli animali destinati alla nutrizione degli animali;

oli vegetali greggi destinati alla alimentazione umana od animale (v.d. ex

15.06-ex 15.07);

51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente

idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante

qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati

all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.12);

52) imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati (v.d. ex

15.13);

53) cera di api greggia (v.d. ex 15.15);

54) (soppresso);

55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v.d.

16.01);

56) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad

esclusione di quelle di fegato d'oca o di anatra e di quelle di

selvaggina (v.d. ex 16.02);

57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v.d. 16.03);

58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi

succedanei; crostacei e molluschi (compresi i testacei), esclusi astici,

aragoste ed ostriche, preparati o conservati (v.d. ex 16.04-16.05);

59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi

quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.01);

60) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o

colorati; sciroppi di zuccheri non aromatizzati ne' colorati; succedanei

del miele, anche misti con miele naturale, zuccheri e melassi

carammellati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 17.02);

61) melassi destinati all'alimentazione umana od animale, esclusi quelli

aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.03);

62) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di

gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezioni non di pregio, quali

carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. ex

17.04);

63) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18.05);

64) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in

confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata,

alluminio o vetro comune (v.d. ex 18.06);

65) estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei

fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi,

fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura

inferiore al 50 per cento in peso (v.d. ex 19.02);

66) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v.d. 19.04);

67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura:

"puffed-rice", "corn-flakes" e simili (v.d. 19.05);

68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della

biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (v.d.

19.08);

69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati

nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri

(v.d. 20.01);

70) ortaggi e piante mangerecce (esclusi i tartufi) preparati o

conservati senza aceto a acido acetico (v.d. ex 20.02);

71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.03);

72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli

zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) (v.d. 20.04);

73) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante

cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.05);

74) frutta altrimenti preparate e conservate, anche con aggiunta di

zuccheri (v.d. ex 20.06);

75) (soppresso);

76) cicoria torrefatta e altri succedanei torreatti del caffe' e loro

estratti; estratti o essenze di caffe', di te', di mate' e di camomilla,

preparazioni a base di questi estratti o essenze (v.d. 21.02-ex 30.03);

77) farina di senape e senape preparate (v.d. 21.03);

78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi;

zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte

omogeneizzate (v.d. 21.04-21.05);

79) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati (v.d.

21.06);

80) preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove (v.d. ex

21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura;

81) acqua, acque minerali (v.d. ex 22.01);

82) birra (v.d. 22.03);

83) (soppresso);

84) (soppresso);

85) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e loro

succedanei (v.d. 22.10);

86) farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di

crostacei, di molluschi, non adatta all'alimentazione umana e

destinata esclusivamente alla nutrizione degli animali; ciccioli

destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 23.01);

87) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri

cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione

della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione

degli amidi ed altri avanzi e residui simili (v.d. 23.03);

88) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di

oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione di

semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);

89) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05);

90) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la

nutrizione degli animali, non nominati ne' compresi altrove (v.d. 23.06);

91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di

quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali, esclusi gli animali

per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto (v.d. 23.07);

92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01);

93) lecitine destinate all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 29.24);

94) (soppresso);

95) (soppresso);

96) (soppresso);

97) (soppresso);

98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami

di legno compresa la segatura (v.d. 44.01);

99) (soppresso);

100) (soppresso);

101) (soppresso);

102) (soppresso);

103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso

di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese

poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento

degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati

dai consorzi di bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai

clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16

marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati

ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione

per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li

impiegano per la produzione di energia elettrica;

104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici

impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia

elettrica, purche' la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli

minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili

fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla lavorazione

degli oli lubrificanti, contenenti non piu' del 45 per cento in peso di

prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie

e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza

motrice con motori fissi in stabilimenti industriali,

agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili

diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere

nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati

provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio

o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in

prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilita' (in vaso

chiuso) inferiore a 55 gradi C, nei quali il distillato a 225 gradi C sia

inferiore al 95 per cento in volume ed a 300 gradi C si almeno il 90 per cento

in volumi, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti

cittadine di distribuzione;

105) (soppresso);

106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne;

107) (soppresso);

108) (soppresso);

109) (soppresso);

110) prodotti fitosanitari;

111) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;

112) principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi;

113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi

per la nutrizione degli animali;

114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti

omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le

farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea

ufficiale;

115) (soppresso);

116) (soppresso);

117) (soppresso);

118) (soppresso);

119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali;

120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui

all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni,

nonche' prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate

in istituti sanitari;

121) somministrazioni di alimenti e bevande;prestazioni di servizi dipendenti

da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di

alimenti e bevande;

122) prestazioni di servizi relativi alla fornitura e

distribuzione di calore-energia per uso domestico;

123) Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto,

prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali;

attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e

marionette ovunque tenuti;

123-bis) (numero abrogato);

123-ter) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in

forma codificata, nonche' alla diffusione radiotelevisiva con accesso

condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via

satellite ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto, con

esclusione dei corrispettivi dovuti per la ricezione di programmi di

contenuto pornografico;

124) (soppresso);

125) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o

aeromobili rese a imprese agricole singole o associate;

126) (soppresso);

127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla legge 23

giugno 1927, n. 1110 e al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696,

convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8;

127-bis) somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi

domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla

tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale

dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; somministrazione, tramite

reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di

cottura cibi e per produzione di acqua calda; gas di petrolio

liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg

in qualsiasi fase della commercializzazione;

127-ter) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle

imprese che li hanno costruiti per la vendita;

127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di

teleriscaldamento realizzate in conformita' alla vigente normativa in materia

di risparmio energetico;

127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate

nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44

della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane

tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di

produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica

da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati

ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi

collettori di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio