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    Tabelle Omaggi e cessioni gratuite  

 

   30/11/2007   TABELLA :   OMAGGI E CESSIONE GRATUITA DI BENI:

 

Con l'approssimarsi delle festività natalizie, ritorna di attualità il tema del trattamento fiscale degli omaggi che, in questa ricorrenza, imprenditori o professionisti sono soliti erogare a clienti e fornitori o ai propri dipendenti.

Con l’ausilio delle tabelle che seguono, si forniscono, oltre all’analisi degli “omaggi” in senso stretto, anche alcune indicazioni in ordine ad altre cessioni che non prevedono pagamento di corrispettivo.

 

OMAGGI DA IMPRENDITORI A CLIENTI E FORNITORI:

1) beni che NON RIENTRANO nell’attività propria dell’impresa

 

TIPOLOGIA

IMPOSTE DIRETTE

IVA

Beni di costo unitario inferiore o uguale a Euro 25,82

Spese per omaggi
interamente deducibili

Acquisto: Iva detraibile[1]

Cessione: Fuori campo art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72

Beni di costo unitario superiore a Euro 25,82

Spesa di rappresentanza deducibili per 1/3 in 5 anni.

Acquisto: Iva indetraibile

Cessione: Fuori campo art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72

(C.M. n.188/E del 16.07.1998 sez. Iva quesito 2)

 

OMAGGI DA IMPRENDITORI A CLIENTI E FORNITORI:

1) beni che RIENTRANO nell’attività propria dell’impresa

 

TIPOLOGIA

IMPOSTE DIRETTE

IVA

Beni di costo unitario inferiore o uguale a Euro 25,82

Spese per omaggi
interamente deducibili

Acquisto: Iva detraibile

Cessione: Soggetta ad Iva

Con rivalsa Iva: emettere DDT + fattura, ovvero fattura immediata.

Senza rivalsa Iva[2]: emettere DDT + a scelta:

- Autofattura (anche riepilogativa mensile);

- Registro omaggi.

Beni di costo unitario superiore a Euro 25,82

Spesa di rappresentanza deducibili per 1/3 in 5 anni.

 

OMAGGI DA PROFESSIONISTI

 

TIPOLOGIA

IMPOSTE DIRETTE

IVA

Beni di costo unitario inferiore o uguale a Euro 25,82

Spese di rappresentanza deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta

Acquisto: Iva detraibile

Cessione: fuori campo Iva art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72

Beni di costo unitario superiore a Euro 25,82

Acquisto: Iva indetraibile

Cessione: fuori campo Iva art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72

 

OMAGGI A DIPENDENTI

 

TIPOLOGIA

IMPOSTE DIRETTE

IVA

Beni non rientranti nell’attività dell’impresa

Spese per prestazioni di lavoro dipendente interamente deducibili

Acquisto: Iva indetraibile

Cessione: Fuori campo art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72

Beni rientranti nell’attività dell’impresa

Acquisto: Iva detraibile

Cessione: soggetta ad Iva con fattura oppure con autofattura.

 

ALTRE CESSIONI GRATUITE

 

TIPOLOGIA

IMPOSTE DIRETTE

IVA

Campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati

(=deve riportare la dicitura “campione gratuito” stampata in modo indelebile)

Spese commerciali o promozionali interamente deducibili

Acquisto: Iva detraibile

Cessione: Fuori campo art.2, co.3, lett.d) DPR n.633/72

Beni ceduti, in base a impegni contrattuali, a titolo di sconto o abbuono

Spese interamente deducibili

Acquisto: Iva detraibile

Cessione: Iva esclusa dalla base imponibile art.15, co.1, n.2) DPR n.633/72

Da soggetti imprenditori a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché alle ONLUS,

per beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici

La cessione non costituisce ricavo, il costo concorre alla formazione del limite di cui alle norme del Tuir in materia di erogazioni liberali

Acquisto: Iva quando il bene originariamente acquistato viene ceduto in esenzione dall’Iva (ex art.10, n.12 – vedere quanto illustrato successivamente in merito alla cessione) non è consentita la detrazione dell’Iva assolta sull’acquisto ai sensi dell’art.19, co.2., dovendosi conseguentemente applicare il pro-rata per rettificare la detrazione operata;

Cessione: se vengono rispettate le formalità previste dall’art.2, co.2 del DPR n.441/97 operazione esente da Iva ex art.10, n.12, DPR n.633/72, altrimenti soggetta ad Iva

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.                                                                              


 

[1]   Secondo quanto previsto dalla lett.h) dell’art.19-bis 1del DPR n.633/72, la deducibilità dell’Iva resta consentita anche nel caso di acquisto di alimenti e bevande di costo unitario inferiore a Euro 25,82 (C.M. n.54/E del 19.06.2002, risposta 16.6). Qualora il bene in omaggio sia costituito da un insieme di beni costituenti un’unica confezione regalo, si deve considerare il costo unitario nel suo complesso, anziché quello dei singoli componenti (C.M. n.13/05). Per cui se, ad esempio, la confezione contiene beni assortiti del costo unitario inferiore a Euro 25,82, ma complessivamente con costo superiore a Euro 25,82 l’Iva relativa all’acquisto sarà indetraibile, mentre il costo sarà deducibile nella misura di 1/3 in quote costanti in 5 anni.

[2]   L’IVA sugli omaggi, per la quale non è stata esercitata la rivalsa, rappresenta per il cedente un costo indeducibile.