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    Tabelle Termini accertamento  

 

   30/11/2007   TABELLA :      TERMINI  DI  ACCERTAMENTO:

Le novità del decreto legge n. 223/2006


L'articolo 37 del Dl 223, commi da 24 a 26, modifica, sia ai fini delle imposte sul reddito che ai fini Iva, la disciplina dei termini per l'attività di accertamento, incidendo, rispettivamente, sull'articolo 43 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, e sull'articolo 57 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633.
Pertanto, i termini risultano raddoppiati "quando il contribuente abbia commesso una violazione che comporta obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Si tratta, in particolare, delle ipotesi in cui i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio abbiano notizia di reato perseguibile d'ufficio nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, caso in cui detti soggetti sono tenuti a farne denuncia per iscritto" (circolare n. 28/E/2006).

 

Ai sensi dell'articolo 43 del Dpr n. 600/1973, come modificato dal Dlgs 9/7/1997, n. 241, gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (disposizione così modificata dall'articolo 15 del Dlgs n. 241/97; in precedenza, la notifica poteva essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo).

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, ai sensi delle disposizioni del titolo I del Dpr n. 600/1973, l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in precedenza, entro il 31 dicembre del sesto anno successivo).

Relativamente all'Irap, nella fase transitoria (caratterizzata dall'assenza di legislazione regionale disciplinante l'imposta ai sensi dell'articolo 24 del Dlgs n. 446/97), vanno applicate le stesse norme valevoli per le imposte sui redditi. Di conseguenza, anche i termini dell'accertamento corrispondono a quelli dell'articolo 43 del Dpr n. 600/73.

Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti Iva devono essere notificati, ai sensi del citato articolo 57 del Dpr n. 633/72, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di accertamento dell'imposta può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
In pratica, adesso, a partire dall'annualità 1998, i termini ai fini delle imposte sui redditi sono stati ridotti di un anno, risultando equiparati a quelli Iva.
 

La proroga dei termini da condono
L'articolo 10 della legge n. 289/2002 ha disposto la proroga di due anni del termine utile per accertare i periodi d'imposta non interessati dalle definizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 della stessa legge n. 289/2002.
In modo parallelo, l'articolo 2, comma 44, lettera f), della legge finanziaria 2004, prevede la medesima proroga nei confronti dei contribuenti che non si avvalgano delle stesse definizioni per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.
La circolare n. 7/E del 18 febbraio 2004 spiega che "i termini dell'accertamento relativo al periodo di imposta 2002, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, non sono suscettibili di proroga, posto che ...in tal caso viene meno la possibilità di avvalersi della definizione e, quindi, la stessa ratio della norma".
In sintesi, i termini ordinari e i termini prorogati per l'accertamento sono riassunti nelle seguenti tabelle, contenute nella circolare n. 7/E/2004.
 

 

 TERMINI  DI  ACCERTAMENTO: DICHIARAZIONE DEI REDDITI ED IVA:

 

Periodo
d'imposta

Anno
presenta-zione
della
dichiara-zione

Termine per
l'accerta-mento
sulla dichiara-zione

Termini accerta-mento dichiara-zione omessa

Termine prorogato ex art. 10 legge 289/02

Dichiara-

zione presentata

Termine

 prorogato ex art. 1 legg 289/02 Dichiara-zion omessa

Termine prorogato ex art. 37 legge 248/06 Dichiara-zione presentata

Termine prorogato ex art. 37 legge 248/06 Dichiara-zione omessa

Termine prorogato ex legge 289/02 e 248/06 Dichiara-zione presentata

Termine prorogato ex legge 289/02 e 248/06 Dichiara-zione omessa

1998

1999

2003

2004

2005

2006

--

--

--

2011

1999

2000

2004

2005

2006

2007

--

--

2010

2012

2000

2001

2005

2006

2007

2008

--

2011

2011

2013

2001

2002

2006

2007

2008

2009

2010

2012

2012

2014

2002

2003

2007

2008

2009

--

2011

2013

2013

--

2003

2004

2008

2009

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2012

2014

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2004

2005

2009

2010

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2013

2015

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2005

2006

2010

2011

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2014

2016

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2006

2007

2011

2012

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2015

2017

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* Ai soli fini delle imposte sui redditi, l'annualità 1997 omessa ( termine ordinario di decadenza 2004, termine prorogato da condono 2006) è accertabile sino al 2012.