30/11/2007
TABELLA
:
TERMINI DI ACCERTAMENTO:
Le novità del decreto legge n.
223/2006
L'articolo 37 del Dl 223, commi da 24 a
26, modifica, sia ai fini delle imposte sul reddito che ai fini Iva, la
disciplina dei termini per l'attività di accertamento, incidendo,
rispettivamente, sull'articolo 43 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, e
sull'articolo 57 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633.
Pertanto, i termini risultano raddoppiati "quando il contribuente abbia
commesso una violazione che comporta obbligo di denuncia, ai sensi dell'art.
331 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10
marzo 2000, n. 74. Si tratta, in particolare, delle ipotesi in cui i
pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio abbiano notizia di
reato perseguibile d'ufficio nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o
del loro servizio, caso in cui detti soggetti sono tenuti a farne denuncia
per iscritto" (circolare n. 28/E/2006).
Ai sensi dell'articolo 43 del Dpr n. 600/1973,
come modificato dal Dlgs 9/7/1997, n. 241, gli avvisi di accertamento, ai
fini reddituali, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione (disposizione così modificata dall'articolo 15 del Dlgs n.
241/97; in precedenza, la notifica poteva essere effettuata entro il 31
dicembre del quinto anno successivo).
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di
dichiarazione nulla, ai sensi delle disposizioni del titolo I del Dpr n.
600/1973, l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto
essere presentata (in precedenza, entro il 31 dicembre del sesto anno
successivo).
Relativamente all'Irap, nella fase transitoria (caratterizzata dall'assenza
di legislazione regionale disciplinante l'imposta ai sensi dell'articolo 24
del Dlgs n. 446/97), vanno applicate le stesse norme valevoli per le imposte
sui redditi. Di conseguenza, anche i termini dell'accertamento corrispondono
a quelli dell'articolo 43 del Dpr n. 600/73.
Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti Iva devono essere
notificati, ai sensi del citato articolo 57 del Dpr n. 633/72, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è
stata presentata la dichiarazione.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di
accertamento dell'imposta può essere notificato fino al 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto
essere presentata.
In pratica, adesso, a partire dall'annualità 1998, i termini ai fini delle
imposte sui redditi sono stati ridotti di un anno, risultando equiparati a
quelli Iva.
La proroga dei
termini da condono
L'articolo 10 della legge n. 289/2002 ha disposto la proroga di
due anni del termine utile per accertare i periodi d'imposta non interessati
dalle definizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 della stessa legge n.
289/2002.
In modo parallelo, l'articolo 2, comma 44, lettera f), della legge
finanziaria 2004, prevede la medesima proroga nei confronti dei contribuenti
che non si avvalgano delle stesse definizioni per il periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2002.
La circolare n. 7/E del 18 febbraio 2004 spiega che "i termini
dell'accertamento relativo al periodo di imposta 2002, nel caso di omessa
presentazione della dichiarazione, non sono suscettibili di proroga, posto
che ...in tal caso viene meno la possibilità di avvalersi della definizione
e, quindi, la stessa ratio della norma".
In sintesi, i termini ordinari e i termini prorogati per l'accertamento sono
riassunti nelle seguenti tabelle, contenute nella circolare n. 7/E/2004.
TERMINI DI ACCERTAMENTO:
DICHIARAZIONE
DEI
REDDITI
ED
IVA:
|
Periodo
d'imposta |
Anno
presenta-zione
della
dichiara-zione |
Termine per
l'accerta-mento
sulla dichiara-zione |
Termini
accerta-mento
dichiara-zione
omessa |
Termine
prorogato
ex
art.
10
legge
289/02
Dichiara-
zione
presentata |
Termine
prorogato
ex art.
10
legge
289/02
Dichiara-zione
omessa
|
Termine prorogato ex art. 37 legge
248/06 Dichiara-zione presentata |
Termine prorogato ex art. 37 legge
248/06 Dichiara-zione omessa |
Termine prorogato ex legge 289/02 e
248/06 Dichiara-zione presentata |
Termine prorogato ex legge 289/02 e
248/06 Dichiara-zione omessa |
|
1998 |
1999 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
-- |
-- |
-- |
2011 |
|
1999 |
2000 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
-- |
-- |
2010 |
2012 |
|
2000 |
2001 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
-- |
2011 |
2011 |
2013 |
|
2001 |
2002 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2012 |
2012 |
2014 |
|
2002 |
2003 |
2007 |
2008 |
2009 |
-- |
2011 |
2013 |
2013 |
-- |
|
2003 |
2004 |
2008 |
2009 |
-- |
-- |
2012 |
2014 |
-- |
-- |
|
2004 |
2005 |
2009 |
2010 |
-- |
-- |
2013 |
2015 |
-- |
-- |
|
2005 |
2006 |
2010 |
2011 |
-- |
-- |
2014 |
2016 |
-- |
-- |
|
2006 |
2007 |
2011 |
2012 |
-- |
-- |
2015 |
2017 |
-- |
-- |
*
Ai
soli
fini
delle
imposte
sui
redditi,
l'annualità
1997
omessa
(
termine
ordinario
di
decadenza
2004,
termine
prorogato
da
condono
2006)
è
accertabile
sino
al
2012.