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Fondo
di Garanzia

E' BENE SAPERE CHE
ESISTE:
Matrimonio e fondo di garanzia a tutela del
patrimonio di famiglia
Il fondo di garanzia assicura
il patrimonio di famiglia rispetto a creditori esterni e liti fra coniugi sia in
caso di separazione dei beni sia in caso di comunione di beni.
Una volta celebrato il
matrimonio, salvo patto contrario, fra marito e moglie si applica il regime di
comunione dei beni.
Questa regola generale può essere però derogata con appositi atti da parte dei
coniugi che possono così modificare il regime della comunione e optare per la
separazione. In entrambi i regimi è prevista poi la possibilità di costituire un
fondo patrimoniale di garanzia con destinazione vincolata.
L'articolo 177 stabilisce che
tutti i beni acquistati nel corso del matrimonio da uno o da entrambi i coniugi
debbano essere considerati di proprietà comune, con l’eccezione di quelli
acquistati prima del matrimonio, che restano proprietà individuale anche in
regime di comunione dei beni, dei beni strumentali all’esercizio di una
professione e i redditi da lavoro la cui titolarità è personale.
In genere la comunione dei beni è vista come rischiosa nei casi di separazione,
il coniuge con una ricchezza patrimoniale maggiore vedrebbe infatti intaccati i
proprio assets a favore dell’ex-partner; ma un rischio c’è anche per la famiglia
dei coniugi: in caso di fallimento di uno dei due infatti è possibile che i
creditori esterni si rivalgano sui beni personali, rientranti nella comunione
legale, qualora la capienza dell’azienda non fosse sufficiente o non siano stati
adoperati gli opportuni strumenti per tutelare il patrimonio familiare.
Un atto pubblico notarile in presenza di testimoni o la semplice dichiarazione
fatta durante la celebrazione del matrimonio sono le due forme previste
dall’articolo 162 del codice civile per scegliere la convenzione matrimoniale
della separazione.
Con il regime della separazione la famiglia è maggiormente protetta,
la legge riconosce però anche una possibilità ulteriore:
quella di costituire un fondo patrimoniale di garanzia (art. 167 cod. civile).
Indipendentemente dal regime che sussiste fra i due coniugi, ciascuno o ambedue
possono, con atto pubblico, o anche per testamento, costituire un fondo
patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in
pubblici registri, o titoli di credito, per far fronte ai bisogni della
famiglia.
In questo modo sui beni conferiti non possono essere avanzate pretese da parte
di creditori per obbligazioni debitorie che non siano state contratte dalla
famiglia.
Un imprenditore, un professionista e chiunque sia
esposto a rischi economici pUò così assicurare ai propri affetti la tranquillità
di un futuro sereno.
I titoli di credito devono
essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo.
La proprietà dei beni del fondo spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia
diversamente stabilito nell'atto di costituzione, mentre gli eventuali frutti
del fondo devono essere impiegati per soddisfare i bisogni della famiglia.
A meno che non sia stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, è
fatto divieto di alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni
del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi
sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice.
Questo proprio per garantire i figli in caso di liti fra i genitori. Il fondo
cessa di esistere quando si soglie il matrimonio per divorzio o in caso di morte
di uno dei coniugi; se tuttavia vi sono dei figli minorenni il fondo perdura
fino alla maggiore età dell’ultimo di questi.

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